Tribunale, Sentenza T-762/20
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024. — Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e a. contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Adeguamenti – IVA non rimborsabile – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Equa comparazione del prezzo all’esportazione e del valore normale – Onere della prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettere b) ed i), del regolamento 2016/1036 – Omessa collaborazione – Dati disponibili – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Doppia applicazione – Applicazione penalizzante – Processi di produzione differenti – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036. — Causa T-762/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia riguarda il dazio antidumping definitivo imposto sui PVA originari della Cina e impugnato da tre società del gruppo Sinopec. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il regolamento nella parte in cui gli adeguamenti sul prezzo all’esportazione e la costruzione del valore normale avevano inciso sull’aliquota applicata alle ricorrenti. Sono state invece respinte le doglianze fondate su diritto OMC, undercutting, trattamento riservato e diritti della difesa.
Annullamento parziale del dazio antidumping sui PVA cinesi per errori della Commissione nel confronto prezzo-valore normale e nel calcolo del valore normale della Sinopec Ningxia; rigetto delle censure su OMC, undercutting e diritti della difesa.
La questione giuridica
Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: 1) se l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base potesse essere applicato in modo conforme all’accordo antidumping OMC; 2) se la Commissione avesse correttamente effettuato gli adeguamenti del prezzo all’esportazione e del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10; 3) se fosse legittimo l’uso, per Sinopec Ningxia, dei dati disponibili ex articolo 18 del regolamento di base e la scelta dei dati più elevati; 4) se l’analisi del pregiudizio/undercutting ex articolo 3 dovesse essere svolta per segmenti di mercato o includere tutte le vendite; 5) se il diniego di accesso a dati riservati avesse violato i diritti della difesa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato parzialmente il regolamento impugnato perché la Commissione, nel calcolare l’aliquota antidumping delle ricorrenti, ha illegittimamente operato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione e ha commesso un errore di diritto nell’uso dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e nell’adeguamento connesso all’IVA non rimborsabile; inoltre, ha errato nel calcolare il valore normale di Sinopec Ningxia applicando, come dati disponibili ex articolo 18, il valore più elevato tra quelli degli altri esportatori e non poteva fondare tale scelta su una presunzione derivante dalla mancata collaborazione. Invece, il Tribunale ha escluso che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dovesse essere interpretato in modo conforme alle regole OMC invocate, ha respinto le censure sull’undercutting per segmenti di mercato e ha ritenuto non lesi i diritti della difesa per il diniego di accesso ai dati riservati. La Commissione è stata quindi condannata alle spese nella sostanza soccombente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336
- Articolo 2, paragrafi 1, 6 bis e 10, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18, regolamento (UE) 2016/1036
- Articoli 19 e 20, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2.2 dell’accordo antidumping
- Articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping
- Articolo 6.8 dell’accordo antidumping
- Allegato II dell’accordo antidumping
- Articolo 3.1 dell’accordo antidumping
- Articolo 3.2 dell’accordo antidumping
- Articolo 3.5 dell’accordo antidumping
- Articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione (UE) 2019/339
Dazio antidumping sui PVA originari della Cina
La sentenza riguarda il ricorso diretto proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, da tre società cinesi del gruppo Sinopec contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (PVA) originari della Repubblica popolare cinese. La controversia verte sul metodo di calcolo del valore normale, sugli adeguamenti del prezzo all’esportazione e sull’analisi del pregiudizio all’industria dell’Unione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Le ricorrenti erano, rispettivamente, produttrici di PVA (Sinopec Chongqing e Sinopec Ningxia) ed esportatrice verso l’Unione (Sinopec Central-China). La denuncia antidumping era stata presentata da Kuraray Europe, produttore dell’Unione che rappresentava oltre il 60% della produzione unionale. La Commissione ha aperto l’inchiesta, ha inviato le informazioni finali e poi quelle supplementari, con riduzione del margine di dumping proposto dal 26,3% al 17,3%, percentuale poi confluita nel regolamento impugnato.
Normativa rilevante
La Commissione ha applicato, per il calcolo del valore normale, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo esistenti distorsioni significative in Cina e scegliendo la Turchia come paese rappresentativo. Ha inoltre operato adeguamenti sul prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere b), i) e k), e, per la Sinopec Ningxia, ha utilizzato i dati disponibili ex articolo 18 del regolamento di base. Nel giudizio sono stati richiamati anche gli articoli 3, 19 e 20 del regolamento di base, nonché le disposizioni dell’accordo antidumping OMC (articoli 2.2, 2.2.1.1, 3.1, 3.2, 3.5, 6.8 e allegato II).
Primo motivo: compatibilità con il diritto OMC
Le ricorrenti sostenevano che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, dovesse essere interpretato in modo conforme all’accordo antidumping e alle decisioni dell’organo di soluzione delle controversie OMC. Il Tribunale ha respinto il motivo: ha ritenuto che la disposizione dell’Unione istituisca un regime speciale, con testo chiaro e non ambiguo, non suscettibile di interpretazione conforme che ne alteri la portata in senso contra legem. Ha inoltre osservato che il diritto OMC non contiene regole specifiche per il calcolo del valore normale in presenza di distorsioni significative come quelle disciplinate dal paragrafo 6 bis.
Secondo motivo: adeguamenti al prezzo all’esportazione e al valore normale
Il secondo motivo è stato accolto solo in parte. Quanto all’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), relativo alle commissioni, il Tribunale ha censurato la Commissione per non aver fornito indizi concordanti sufficienti a dimostrare che Sinopec Central-China svolgesse funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In particolare, gli elementi richiamati dalla Commissione non bastavano a escludere che la società di trading fosse un ufficio vendite interno del gruppo, sicché l’adeguamento è stato ritenuto viziato da errore manifesto di valutazione.
Sul secondo profilo, relativo al confronto equo tra prezzo all’esportazione e valore normale, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse chiesto alle ricorrenti una prova irragionevole nel contestare la detrazione di talune spese dal prezzo all’esportazione senza un corrispondente trattamento nel valore normale costruito. Poiché i dati SGAV del paese rappresentativo provenivano da fonti non pienamente dettagliate e non erano stati messi a disposizione delle ricorrenti in modo sufficiente, l’onere probatorio imposto è stato giudicato eccessivo.
Sull’adeguamento IVA, il Tribunale ha respinto la censura principale, riconoscendo che la Commissione aveva dimostrato la necessità di compensare l’IVA non rimborsabile per assicurare la neutralità del confronto. Tuttavia, ha rilevato che la base giuridica indicata dalla Commissione era errata, poiché l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), non disciplina questo tipo di adeguamento sul valore normale costruito ai sensi del paragrafo 6 bis. Nonostante ciò, l’adeguamento è stato salvato grazie all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), che consente aggiustamenti per altri fattori incidenti sulla comparabilità dei prezzi.
Terzo motivo: uso dei dati disponibili ex articolo 18
Il Tribunale ha respinto la censura secondo cui la Commissione non avrebbe potuto usare, come dati disponibili, dati già ottenuti mediante precedente applicazione dell’articolo 18 ad altri esportatori. Ha ritenuto che l’articolo 9, paragrafo 6, non crei un principio generale estensibile al caso dei produttori inclusi nel campione e che il regolamento di base non vieti tale uso in sequenza dei dati disponibili.
Ha però accolto la censura relativa alla scelta, per Sinopec Ningxia, del valore normale più elevato tra quelli degli altri esportatori. La Commissione aveva infatti applicato una presunzione basata sulla mancata collaborazione, come se il valore normale della Sinopec Ningxia non potesse essere inferiore a quello massimo degli altri produttori. Il Tribunale ha qualificato tale approccio come errore di diritto: l’articolo 18 consente di ricorrere ai dati disponibili, ma non di presumere automaticamente il risultato più sfavorevole senza un fondamento probatorio autonomo.
Quarto motivo: undercutting dei prezzi e analisi del pregiudizio
Quanto all’undercutting, il Tribunale ha prima dichiarato il motivo operante, respingendo l’argomento della Commissione secondo cui la contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione avrebbe reso irrilevanti le censure sull’undercutting. Ha poi escluso che, nel caso concreto, la Commissione fosse obbligata a effettuare un’analisi per segmenti di mercato: non risultava provata una segmentazione caratterizzata del mercato dei PVA né una forte concentrazione delle vendite interne e delle importazioni in segmenti distinti.
Ha inoltre respinto la censura relativa agli adeguamenti qualitativi, ritenendo non dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore manifesto nel limitarsi a un adeguamento del 10% per la differenza di tenore di ceneri, senza ulteriori correzioni per metanolo e imballaggio. Infine, ha escluso che la Commissione avesse omesso di valutare il prodotto in esame nel suo insieme: il metodo NCP adottato non implicava, nel caso concreto, la violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3.
Diritti della difesa e trattamento riservato
Le ricorrenti lamentavano di non aver ottenuto dati riservati sui quantitativi e prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per NCP, né sui margini di undercutting e underselling. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego di comunicazione, poiché i dati erano riservati ai sensi dell’articolo 19 e il produttore dell’Unione interessato si era opposto alla divulgazione. Ha altresì constatato che la Commissione aveva correttamente bilanciato riservatezza e diritti della difesa, anche alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e delle prassi dell’OMC sulle informazioni riservate.
Esito e dispositivo
Il ricorso è stato accolto solo in parte: il regolamento impugnato è stato annullato nella parte in cui, per determinare il dazio antidumping applicabile alle ricorrenti, la Commissione aveva effettuato taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento di base. Il resto del ricorso è stato respinto. La Commissione è stata condannata alle spese, mentre Parlamento, Consiglio e intervenienti hanno sopportato le proprie spese.
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