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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-733/21

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 febbraio 2024. — Greenspider GmbH contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. — Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) - Orizzonte 2020 – Costi ammissibili – Nota di addebito – Restituzione delle somme versate. — Causa T-733/21

Giurisprudenza europea62021TJ0733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Greenspider GmbH contro Eismea in una controversia su una sovvenzione Orizzonte 2020. La società contestava il recupero di somme disposto dall’agenzia dopo il rigetto di alcuni costi del personale dichiarati per sette collaboratori. Il Tribunale ha ritenuto che tali costi non fossero ammissibili perché non risultavano effettivamente sostenuti né supportati da un contratto diretto conforme alla convenzione. Ha inoltre escluso la violazione dei principi invocati dalla ricorrente e ha condannato quest’ultima alle spese.

Ammissibilità dei costi del personale in una convenzione di sovvenzione Orizzonte 2020 e legittimità del recupero delle somme tramite nota di addebito emessa dall’agenzia dell’Unione

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una convenzione di sovvenzione Orizzonte 2020, i costi del personale dichiarati per sette collaboratori potessero essere considerati ammissibili, in particolare sotto la categoria A.2 relativa alle persone fisiche che lavorano nell’ambito di un contratto diretto, e se il rigetto di tali costi, con conseguente nota di addebito e recupero delle somme versate, violasse le regole di ammissibilità, il principio di buona fede, la buona amministrazione, il legittimo affidamento, la certezza del diritto, la proporzionalità e il principio contra proferentem.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, in una convenzione di sovvenzione dell’Unione, sono ammissibili solo i costi che il beneficiario dimostri realmente sostenuti e debitamente documentati secondo le condizioni contrattuali e contabili applicabili; in mancanza di un contratto diretto e della prova di costi effettivi per i sette collaboratori, i costi dichiarati non potevano essere riqualificati come ammissibili nella categoria A.2. Ne consegue che la nota di addebito e il recupero delle somme erano legittimi, e che non risultavano violati né il principio contra proferentem, né la buona fede, né la buona amministrazione, né il legittimo affidamento, né la proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1134 del codice civile belga
  • Articolo 1162 del codice civile belga

Ammissibilità dei costi del personale in una convenzione di sovvenzione Orizzonte 2020

La sentenza riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE da Greenspider GmbH contro Eismea, nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 738441 – SMASH finanziata dal programma Orizzonte 2020. Oggetto del contenzioso era la legittimità della nota di addebito con cui l’agenzia aveva chiesto la restituzione di somme versate, a seguito del rigetto di parte dei costi del personale dichiarati dalla beneficiaria.

Fatti e procedimento amministrativo

Greenspider aveva presentato, per il progetto, costi relativi a persone che avevano collaborato senza remunerazione monetaria e per le quali aveva inizialmente invocato la categoria A.4 della convenzione, riservata ai proprietari di PMI che non percepiscono remunerazione. Successivamente, nel ricorso, la società ha insistito soprattutto sulla possibilità di far rientrare tali costi nella categoria A.2, relativa alle persone fisiche che lavorano nell’ambito di un contratto diretto.

Nel corso della verifica della relazione finale, EASME/Eismea ha contestato l’ammissibilità di una parte dei costi dichiarati e ha emesso una nota di addebito per EUR 107 206,55. La ricorrente chiedeva, da un lato, che fosse accertata la non debenza di tale importo e, dall’altro, la condanna dell’agenzia al pagamento di EUR 111 475.

Normativa contrattuale e quadro giuridico

Il Tribunale richiama la struttura della convenzione, che all’articolo 57.1 prevedeva l’applicazione del diritto dell’Unione integrato, se necessario, dal diritto belga, e all’articolo 57.2 conteneva una clausola compromissoria a favore del Tribunale. Rilevanti anche le disposizioni della convenzione sugli obblighi documentali del beneficiario, in particolare gli articoli 17 e 18, nonché gli articoli 42 e 44 sul controllo e sul procedimento in contraddittorio.

La ricorrente invocava inoltre l’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la direttiva 93/13/CEE, l’articolo 1162 del codice civile belga, il principio di buona fede, il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e la proporzionalità.

Esame del primo motivo: costi del personale e categoria A.2

Il Tribunale ha respinto il primo motivo, affermando che i costi dichiarati per i sette collaboratori non potevano essere considerati ammissibili nella categoria A.2. Il punto decisivo è che la categoria A.2 presuppone costi effettivamente sostenuti dal beneficiario nell’ambito di un contratto diretto e secondo i suoi ordinari principi contabili.

La ricorrente aveva ammesso, in sostanza, che per quelle persone non aveva realmente sostenuto costi monetari, trattandosi di un sistema di lavoro contro partecipazioni societarie. Inoltre, i costi non risultavano registrati in contabilità, circostanza confermata dal revisore e dalla normativa contabile tedesca. Per il Tribunale, il beneficiario deve fornire informazioni affidabili e documentazione idonea a dimostrare che i costi siano stati effettivamente sostenuti e siano verificabili; in mancanza di contratti diretti e di prova di costi reali, l’agenzia poteva legittimamente respingere le somme dichiarate.

Esame del secondo motivo: articolo 126 del regolamento finanziario

Anche il secondo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha osservato che l’articolo 126 del regolamento n. 966/2012 richiede costi effettivamente sostenuti, identificabili, verificabili e registrati in contabilità secondo i principi applicabili. Poiché i costi per i sette collaboratori non erano stati effettivamente sostenuti e non risultavano contabilizzati, la norma non poteva fondare la loro ammissibilità.

Esame del terzo motivo: interpretazione della convenzione e direttiva 93/13

Sul terzo motivo, il Tribunale ha escluso anzitutto l’applicazione dell’articolo 1162 del codice civile belga, perché non sussisteva alcun dubbio oggettivo nell’interpretazione dell’articolo 6.2 della convenzione. La disposizione era ritenuta chiara nella distinzione tra le diverse categorie di costi, e l’interpretazione proposta dalla ricorrente avrebbe indebitamente ampliato la nozione di costo ammissibile.

Quanto alla direttiva 93/13/CEE, il Tribunale ha rilevato che essa tutela i consumatori, definiti come persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale. Greenspider, società che operava professionalmente nel settore tecnologico e che partecipava a un progetto di commercializzazione, non poteva quindi essere qualificata come consumatore. La direttiva non era pertanto applicabile.

Esame del quarto e del quinto motivo: buona fede e buona amministrazione

Il quarto motivo, fondato su buona fede e abuso di diritto, è stato respinto perché l’agenzia aveva esercitato diritti espressamente previsti dalla convenzione, in particolare la sospensione dei pagamenti e il recupero delle somme indebitamente versate. Il Tribunale ha precisato che l’obbligo di buona fede non impedisce all’amministrazione di pretendere il rispetto delle condizioni di ammissibilità né la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Anche il quinto motivo, relativo alla buona amministrazione ex articolo 41 della Carta, è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che gli scambi tra le parti e il procedimento in contraddittorio dimostrassero un esame effettivo delle osservazioni della ricorrente, tanto più che l’agenzia aveva perfino riconsiderato alcuni costi in suo favore. La ricorrente non aveva indicato in modo preciso quali omissioni o contraddizioni avrebbero inficiato la procedura.

Esame del sesto motivo: certezza del diritto e legittimo affidamento

Il sesto motivo è stato respinto perché il semplice fatto che l’agenzia non avesse contestato immediatamente la metodologia di dichiarazione non costituiva un’assicurazione precisa e incondizionata sulla futura ammissibilità dei costi. Il Tribunale ha richiamato la clausola convenzionale secondo cui l’approvazione di una relazione periodica non implica riconoscimento della conformità, autenticità, completezza o correttezza del contenuto. Di conseguenza, la beneficiaria non poteva invocare un legittimo affidamento fondato sul pagamento intermedio o sulla mancata contestazione immediata.

Esame del settimo motivo: proporzionalità

Infine, il Tribunale ha respinto la censura di sproporzione. Ha ribadito che il principio di proporzionalità non può essere invocato per dispensare il beneficiario dall’onere di dimostrare l’ammissibilità dei costi secondo la convenzione. Poiché mancavano i presupposti sostanziali per l’ammissibilità dei costi controversi, l’agenzia era tenuta a recuperarli. La riduzione anche significativa del contributo non rendeva illegittima la decisione, essendo conseguenza del mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Greenspider GmbH alle spese. La pronuncia conferma, in materia di sovvenzioni UE, la centralità della prova rigorosa dei costi effettivamente sostenuti e della documentazione contabile, nonché il potere dell’agenzia di recuperare somme versate quando tali condizioni non siano rispettate.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • la concessione di una sovvenzione dell’Unione è subordinata al rispetto rigoroso delle condizioni contrattuali di ammissibilità;
  • i costi del personale devono essere reali, verificabili e contabilmente supportati;
  • una classificazione errata dei costi non può essere corretta in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla convenzione;
  • i principi di buona fede, buona amministrazione, certezza del diritto, legittimo affidamento e proporzionalità non possono neutralizzare gli obblighi probatori del beneficiario né impedire il recupero di somme indebitamente versate.

Come è indicizzato

Materiesovvenzioni dell’unioneprogrammi di ricerca e innovazioneammissibilità dei costirecupero di somme indebitamente versateprincipi generali del diritto dell’unione

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