Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-117/22

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 21 February 2024. — Grodno Azot AAT and Khimvolokno Plant v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘support for the regime’ – State-owned enterprise – Error of assessment. — Case T-117/22

Giurisprudenza europea62022TJ0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Grodno Azot e Khimvolokno Plant contro le misure restrittive dell’UE adottate nei loro confronti per il contesto bielorusso. Ha ritenuto che il Consiglio avesse dimostrato sufficientemente che le società, in quanto impresa statale redditizia che versa dividendi allo Stato, forniscono sostegno finanziario al regime di Lukashenko. Di conseguenza, sia l’inserimento iniziale sia il mantenimento successivo nelle liste di congelamento dei fondi sono stati confermati.

Restrictive measures contro una società statale bielorussa: legittimità dell’inserimento e del mantenimento in lista per "sostegno al regime" tramite contributi finanziari.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse correttamente incluso e mantenuto in elenco Grodno Azot e Khimvolokno Plant come soggetti che "sostengono il regime" di Lukashenko, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC e dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006, e se la motivazione fondata sulla natura di impresa statale, sui profitti prodotti e sui dividendi versati allo Stato fosse sorretta da un sufficiente fondamento fattuale e giuridico.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che un’impresa statale bielorussa può essere validamente inserita e mantenuta nelle liste di congelamento dei fondi quando rappresenta una fonte di entrate per il regime di Lukashenko: il concetto di "sostegno al regime" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC non si limita al sostegno politico, ma comprende anche il sostegno finanziario o materiale. È sufficiente che il soggetto versi dividendi allo Stato bielorusso, senza che occorra provare l’uso concreto di tali risorse da parte del regime o la responsabilità del soggetto per le violazioni dei diritti umani; inoltre, se almeno uno dei motivi che sorreggono l’iscrizione è sufficientemente specifico e fondato, l’eventuale infondatezza degli altri non comporta l’annullamento dell’atto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2012/642/PESC
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Regolamento (UE) n. 588/2011
  • Regolamento (UE) n. 1014/2012
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124
  • Decisione (PESC) 2023/421
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419

Misure restrittive contro Grodno Azot e Khimvolokno Plant

La causa riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due entità bielorusse contro atti del Consiglio che hanno disposto e poi confermato il loro inserimento nelle liste UE soggette a congelamento dei fondi, nell’ambito delle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Bielorussia.

Parti e contesto fattuale

Le ricorrenti sono Grodno Azot AAT, grande produttore bielorusso di composti dell’azoto, e la sua filiale Khimvolokno Plant, entrambe stabilite a Grodno. Il Consiglio ha motivato l’inserimento osservando che Grodno Azot è una grande impresa statale, definita da Lukashenko un’azienda "molto importante" e "strategica", che genera entrate sostanziali per il regime e che, tramite i dividendi versati allo Stato, fornisce sostegno finanziario al medesimo regime.

Atti impugnati

Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:

  • della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124;
  • della decisione (PESC) 2023/421 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419,

in quanto li riguardavano. Gli atti iniziali e quelli di mantenimento riprendevano sostanzialmente la stessa motivazione sull’inclusione in elenco.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29 TUE, base della decisione 2012/642/PESC;
  • l’articolo 215 TFUE, base della misura regolamentare;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642/PESC;
  • l’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 765/2006.

La lettera b) dell’articolo 4, paragrafo 1, consente il congelamento dei fondi nei confronti di persone ed entità che beneficiano o sostengono il regime Lukashenko, in particolare attraverso sostegno finanziario o materiale.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha verificato:

  • se i fatti addotti dal Consiglio fossero provati;
  • se tali fatti rientrassero nel concetto di "sostegno al regime";
  • se la motivazione fosse sufficientemente precisa e idonea a sorreggere l’inclusione in elenco.

Le ricorrenti sostenevano, in sintesi, che:

  • la sola appartenenza allo Stato non bastasse;
  • il versamento di dividendi dovesse essere assimilato al pagamento di imposte;
  • mancasse prova che i fondi fossero effettivamente utilizzati dal regime per fini illeciti o personali;
  • il Consiglio non avesse rispettato l’onere probatorio richiesto.

Ragionamento del Tribunale sulla prova

Il Tribunale ricorda che, in materia di misure restrittive, il controllo giurisdizionale ex articolo 47 della Carta impone che le ragioni poste a fondamento della misura siano supportate da una base fattuale sufficientemente solida. Spetta al Consiglio dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti.

Sulla base degli elementi agli atti, il Tribunale ha rilevato che:

  • lo Stato bielorusso deteneva quasi integralmente il capitale delle ricorrenti;
  • Grodno Azot era una grande impresa statale, con elevati profitti e ricavi;
  • Khimvolokno Plant era una sua filiale;
  • le società avevano versato dividendi allo Stato bielorusso in più esercizi.

Ha quindi concluso che il Consiglio non aveva commesso errore nell’affermare che le ricorrenti erano una fonte sostanziale di entrate per il regime di Lukashenko.

Nozione di "sostegno al regime"

Il Tribunale ha interpretato il criterio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 in modo ampio ma coerente con la finalità dell’atto: aumentare la pressione sul regime bielorusso estendendo il novero dei soggetti colpiti, inclusi coloro che forniscono sostegno finanziario.

Ha chiarito che:

  • il sostegno non deve essere necessariamente politico;
  • è sufficiente un contributo finanziario o materiale;
  • non è richiesta la prova dell’uso specifico che il regime faccia delle somme ricevute;
  • non occorre dimostrare che il soggetto sia responsabile delle violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile, poiché tale responsabilità attiene al diverso criterio di cui alla lettera a).

Dividendi, imposte e diritto bielorusso

Le ricorrenti sostenevano che i dividendi imposti dal diritto bielorusso fossero assimilabili alle imposte e non potessero dunque essere considerati sostegno al regime. Il Tribunale respinge l’argomento, osservando che l’obbligo previsto dall’Edict No 637 riguarda una categoria definita di imprese statali e non tutti i contribuenti, ed è formalmente distinto dalle imposte.

Ha inoltre ritenuto che tale meccanismo confermi, anziché escludere, il controllo del regime sulle risorse dell’impresa, poiché assicura allo Stato una quota regolare dei profitti.

Motivazione sufficiente e assorbimento degli altri motivi

Il Tribunale ha ritenuto che i motivi fondati sulla natura di impresa statale, sulla posizione economica delle ricorrenti e sulla loro capacità di generare entrate per il regime fossero, da soli, sufficientemente dettagliati, specifici e privi di errore di fatto o di diritto per giustificare l’iscrizione in elenco.

Conseguentemente, ha affermato che l’eventuale infondatezza di altri motivi non poteva comportare l’annullamento degli atti, secondo la giurisprudenza Kadi e successiva.

Mantenimento in lista

Quanto agli atti del 2023, il Tribunale ha osservato che la motivazione era sostanzialmente identica a quella degli atti iniziali e che le ricorrenti non avevano contestato adeguatamente i nuovi elementi richiamati dal Consiglio, tra cui articoli di stampa sul forte aumento dei profitti e sulla distribuzione di dividendi. Ha pertanto confermato che anche il mantenimento in elenco era fondato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Grodno Azot AAT e Khimvolokno Plant alle spese, comprese quelle del procedimento sommario cautelare.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nel regime sanzionatorio UE verso la Bielorussia, la nozione di "sostegno al regime" include anche l’apporto finanziario derivante da utili e dividendi versati da un’impresa statale allo Stato, senza necessità di provare un uso concreto delle somme o una partecipazione diretta alle violazioni contestate.

Come è indicizzato

Materiesanzioni e misure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comuneblocco dei capitalicontrollo giurisdizionale degli atti uebielorussia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.