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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24406/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le ricorrenti, quali asserite eredi di un imprenditore defunto, avevano chiesto alla banca la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius, lamentando il ritardo e l'incompletezza dell'esibizione ai sensi dell'art. 119 TUB. In primo grado avevano ottenuto solo una modesta condanna restitutoria, mentre le ulteriori domande risarcitorie erano state respinte per difetto di allegazione e prova del danno. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che le appellanti non avessero confutato in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull'assenza di prova del pregiudizio subito. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello sul rigetto della domanda risarcitoria ex art. 119 TUB; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per la medesima declaratoria di inammissibilità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella incompletezza della documentazione consegnata dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., poiché le appellanti non avevano contrapposto alla motivazione del Tribunale censure puntuali idonee a scardinarne la ratio decidendi, ma avevano insistito su affermazioni generiche e circolari. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza non riguardava un 'fatto storico' decisivo, ma mirava a contestare un apprezzamento di merito sulla completezza della documentazione, non deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 119 TUB

    Il ritardo nella consegna della documentazione bancaria può integrare un inadempimento, ma il risarcimento richiede comunque allegazione e prova del danno subito e del nesso causale con l'inadempimento.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con specifiche argomentazioni che confutino la motivazione della sentenza impugnata; non occorre un progetto alternativo di sentenza, ma è indispensabile una critica puntuale alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Può essere invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma nel caso concreto la censura non ha superato il vaglio di infondatezza perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello era corretta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata ritenuta infondata poiché la Corte d'appello aveva applicato correttamente l'art. 342 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non consente di censurare un giudizio di merito sulla completezza della documentazione.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e deve essere allegato e provato da chi lo invoca.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia provato nell'an debeatur e non sia possibile determinarne con precisione l'ammontare.

  • art. 163 c.p.c.

    L'attore deve indicare causa petendi e petitum, inclusi gli elementi fattuali della pretesa risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, compreso il danno e il suo ammontare, quando agisce per il risarcimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., la specificità del motivo richiede una critica argomentata della decisione di primo grado: il gravame è inammissibile se non spiega perché la ratio decidendi sia errata.
  • La specificità dell'impugnazione non esige formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma richiede che alle ragioni del primo giudice siano contrapposte censure idonee a incrinarne la base logico-giuridica.
  • Chi domanda il risarcimento del danno per inadempimento deve allegare e provare non solo l'inadempimento, ma anche il pregiudizio concretamente subito e il nesso causale; la sola violazione dell'obbligo non basta.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia stato comunque provato nella sua esistenza; non può supplire alla totale assenza di allegazione e prova del pregiudizio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione di valutazioni o giudizi di merito del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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