Cassazione Penale, Sentenza n. 4422/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione circa la data di realizzazione dell'intervento contestato, lamentando che non sia stata considerata la dichiarazione di un teste della difesa e di altri testi; (2) vizio di violazione di legge circa la natura delle opere realizzate, sostenendo che si trattasse di edilizia libera (una pergotenda/dehors) non riconducibile a volume chiuso, con pilastri non fissati in malta cementizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità per mancata allegazione integrale delle dichiarazioni testimoniali richiamate e, sul merito, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché incombeva al difensore l'onere di provare una data alternativa certa di esecuzione dell'opera ai fini della prescrizione; la documentazione disponibile indicava come data certa l'accertamento di luglio 2020 e, comunque, anche a voler retrodatare i fatti la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la mera richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove (vietata in Cassazione se non si deduce travisamento specifico e documentato) e ha ritenuto non dimostrato un travisamento di prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
La norma è stata richiamata come riferimento per il reato edilizio contestato; la Corte ha ricordato che la data di esecuzione dell'opera coincide con l'inizio del termine prescrizionale e che chi invoca l'estinzione per prescrizione deve provare la data alternativa dell'esecuzione
Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Richiamato quale norma di riferimento per il reato paesaggistico contestato; impone la valutazione della natura delle opere rispetto alla disciplina paesaggistica
Legge 28 febbraio 1985 n. 47
art. 20 (rectius richiamo operato all'art. 44 DPR 380/01)
Citata in relazione alla giurisprudenza che disciplina l'accertamento della data di inizio del termine prescrizionale per reati edilizi; la Corte ribadisce che l'onere probatorio grava su chi afferma l'estinzione
Codice di procedura penale
Applicato ai fini dell'imposizione delle spese del procedimento per l'inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata nella valutazione sull'assenza di 'colpa nella determinazione della causa di inammissibilità' e ai fini della determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di reati edilizi e paesaggistici, chi sostiene l'estinzione del reato per prescrizione perché il fatto è anteriore alla data indicata dall'accusa deve fornire prove documentali o elementi precisi che permettano di determinare la data di inizio del decorso del termine prescrizionale; mere affermazioni non sono sufficienti.
- In Cassazione i motivi che richiamano testimonianze o atti devono rispettare il principio di autosufficienza: le trascrizioni o gli atti evocati devono essere integralmente allegati o trascritti, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Il sindacato di legittimità non consente una semplice riconsiderazione dei fatti: la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se non in presenza di errori di diritto, travisamento specifico e documentato della prova o vizi di motivazione macroscopici.
- Per contestare la natura giuridica di un'opera (es. edilizia libera vs. intervento abusivo) è necessario offrire elementi oggettivi e specifici che dimostrino le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera; valutazioni alternative generiche restano inadeguate in sede di legittimità.
- Il vizio di manifesta illogicità o di travisamento della prova deve essere di chiara evidenza (ictu oculi) e non può fondarsi su mere prospettazioni alternative o su interpretazioni più favorevoli al ricorrente non supportate da documenti processuali specifici.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e, in determinate condizioni, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; tuttavia la sussistenza della 'colpa' nella determinazione dell'inammissibilità può influenzare l'entità e la disposizione di tale somma.
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