Sentenza n. 389/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale, Sez. II, n. 1378/2025, resa inter partes e passata in giudicato; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal provvedimento amministrativo illegittimo annullato con la predetta sentenza e dalla ritardata esecuzione della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato l’archiviazione dell’istanza per la realizzazione di un impianto di recupero di materiale verde, oltre al danno derivante dall’illegittimo provvedimento e dal ritardo nell’esecuzione del giudicato
Esito
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato che aveva annullato l’archiviazione, da parte del SUAP comunale, dell’istanza per la realizzazione di un impianto di recupero di sfalci di potatura e materiale verde, nonché il risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 404.936,74, di cui euro 33.936,74 per danno emergente ed euro 371.000,00 per lucro cessante. La ricorrente ha dedotto che il Comune, nonostante la notifica della sentenza e due diffide, era rimasto inerte, e ha sostenuto che il provvedimento illegittimo e il ritardo avessero determinato una crisi di liquidità, sanzioni e interessi su debiti tributari e contributivi, nonché la perdita dei ricavi conseguibili dall’attività. A sostegno della quantificazione ha prodotto una perizia tecnica di parte e ha invocato la possibilità di ricorrere a criteri presuntivi, trattandosi di attività di nuova costituzione. Il Comune ha rappresentato di avere riaperto il procedimento e successivamente rilasciato il Provvedimento Unico Conclusivo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere. Ha contestato la domanda risarcitoria per difetto di prova, per l’inesistenza di un nesso causale tra il provvedimento comunale e le passività pregresse, per l’inattendibilità delle stime del lucro cessante e per la mancata legittimazione della società rispetto a debiti contratti dalla distinta ditta individuale. Ha inoltre richiamato la rinuncia alla domanda cautelare proposta nel precedente giudizio, ai fini della riduzione o esclusione del danno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di ottemperanza, rilevando che il Comune aveva dato esecuzione al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso: il pagamento delle spese della precedente causa era avvenuto il 27 ottobre 2025 e il rilascio del titolo abilitativo il 24 novembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 10 luglio 2025. La domanda risarcitoria è stata integralmente respinta. Il giudice ha anzitutto escluso che l’annullamento dell’atto amministrativo costituisca prova automatica della colpa dell’amministrazione, ritenendo scusabile l’errore comunale, fondato sull’interpretazione prudenziale di una circolare regionale in un quadro complesso caratterizzato dall’intreccio tra disciplina urbanistica e ambientale. In via dirimente, ha poi dichiarato la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché il mutuo e le passività fiscali e contributive erano riferibili a una ditta individuale distinta dalla società ricorrente, senza prova di conferimento d’azienda, accollo o altro negozio traslativo. Quanto al danno emergente, il TAR ha comunque rilevato l’assenza di prova del nesso causale, poiché gli oneri riguardavano annualità precedenti al diniego del 17 settembre 2024 e derivavano dalla preesistente situazione debitoria. Quanto al lucro cessante, ha ritenuto non provata sia l’esistenza sia l’entità del danno: la società era di nuova costituzione, mancava un parametro storico, le prospettate commesse della holding familiare non erano documentate e la perizia di parte costituiva una mera allegazione difensiva. Il giudice ha precisato che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e non può supplire alla sua mancanza; analogamente, CTU e verificazione non possono essere utilizzate in modo esplorativo o per sostituire la prova gravante sulla parte. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca, considerata la cessazione della materia del contendere sulla domanda esecutiva e il rigetto della domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’esecuzione del giudicato intervenuta nelle more del giudizio, con soddisfacimento della pretesa esecutiva, comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza.
art. 2043 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La responsabilità della pubblica amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione richiede un evento dannoso, una condotta colpevole almeno a titolo di colpa e un nesso causale.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il danneggiato deve provare rigorosamente l’esistenza e l’ammontare del danno risarcibile derivante dall’attività amministrativa illegittima.
art. 40 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda risarcitoria richiede la prova degli elementi costitutivi del danno, inclusi esistenza, entità e nesso causale.
art. 1227 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il Comune ha richiamato la norma con riferimento alla possibile incidenza della rinuncia alla domanda cautelare sulla riduzione o esclusione del danno; il giudice non ha fondato su tale profilo la decisione.
art. 1226 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La liquidazione equitativa è possibile soltanto dopo che sia stata provata l’esistenza del danno, quando sia difficile determinarne esattamente l’ammontare; non può sostituire la prova del danno.
art. 2056 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata insieme all’art. 1226 c.c. per ribadire che la liquidazione equitativa presuppone la certezza dell’esistenza del danno.
Massime di principio
- L’esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, quando soddisfa integralmente la pretesa esecutiva, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza, ferma la valutazione delle spese secondo l’esito sostanziale della vicenda.
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non dimostra automaticamente la colpa dell’amministrazione ai fini risarcitori; la colpa può essere esclusa quando l’illegittimità derivi da un errore scusabile, riconducibile alla complessità della situazione, all’incertezza normativa o all’intreccio di discipline.
- Un soggetto non è legittimato a chiedere il risarcimento di passività o pregiudizi patrimoniali riferibili a un diverso soggetto giuridico, salvo che dimostri documentalmente il trasferimento delle passività mediante conferimento, accollo o altro idoneo negozio giuridico.
- Il danno emergente non è risarcibile in assenza della prova del nesso causale diretto e immediato tra l’atto amministrativo illegittimo e il pregiudizio; le passività sorte anteriormente all’atto lesivo e derivanti da una preesistente situazione debitoria non possono essere imputate all’amministrazione senza ulteriore prova causale.
- Il lucro cessante derivante da un’attività d’impresa di nuova costituzione non può essere fondato su ricavi o margini meramente ipotetici, su una perizia di parte non corroborata da documenti o su prospettate commesse infragruppo prive di prova; il danneggiato deve dimostrare sia l’esistenza sia l’ammontare del danno.
- La liquidazione equitativa del danno e l’ammissione di una CTU non possono supplire alla totale carenza della prova dell’an debeatur: la liquidazione equitativa opera soltanto quando l’esistenza del danno sia certa e sia difficile determinarne precisamente il quantum, mentre la CTU non può avere funzione esplorativa.
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