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Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 33564 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notificazione di avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno 2007. La ricorrente contestava l'accertamento sostenendo di essere imprenditrice agricola e di avere un rapporto di lavoro con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (ente vaticano), per cui il reddito percepito non sarebbe assoggettabile a imposizione in Italia. In primo grado la CTP di Perugia aveva accolto il ricorso, la CTR aveva invece ritenuto il rapporto lavoro autonomo e validato l\'avviso. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra gli altri, che la CTR non aveva considerato gli elementi sostanziali e che sussisteva un giudicato esterno favorevole derivante da una precedente pronuncia della CTR Umbria e da un verbale di conciliazione in cui l\'ente aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto e l\'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione, richiamando la precedente decisione n. 12185/2022 e rilevando l\'esistenza di un giudicato esterno (sentenza CTR Umbria n.392/2017 passata in giudicato e verbale di conciliazione), ha accolto il sesto motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la decisione impugnata della CTR che aveva confermato l\'accertamento e, decidendo nel merito ai sensi dell\'art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto l\'originario ricorso della contribuente annullando l\'atto impositivo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme invocate per i motivi di cassazione: n.5 per "errata motivazione" e omesso esame di fatti decisivi; n.3 per violazione di norme di diritto. La Corte ha esaminato i motivi ai sensi di queste disposizioni.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Autorizza la Corte di Cassazione a decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per accogliere il ricorso e decidere definitivamente a favore della contribuente.

  • art. 325 c.p.c., comma 2

    Rilevante ai fini della definitività del giudicato: decorso il termine previsto ha determinato la passata in giudicato della sentenza della CTR Umbria, i cui effetti vincolanti si sono estesi al giudizio tributario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 3

    Norma che, in attuazione degli Accordi Lateranensi, prevede agevolazioni fiscali per i dipendenti della Santa Sede e degli enti da essa gestiti; la Corte ha riconosciuto che, accertata la natura subordinata del rapporto con l\'ente vaticano, i relativi redditi possono risultare non tassabili in Italia.

  • TUIR, art. 50, comma 1, lett. c-bis

    Citato dalla ricorrente in relazione alla qualifica del reddito; la sentenza richiama la rilevanza delle norme tributarie per la determinazione della imponibilità in presenza di rapporti con enti vaticani.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 60

    Norma richiamata con riguardo alla disciplina delle collaborazioni e alla possibilità che la sequenza di contratti determini un rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto prevalente il giudicato sulla ricostruzione del rapporto.

  • Codice Civile, artt. 1362, 2094, 2099, 2104, 2222

    Norme del diritto civile richiamate dalla ricorrente in ordine alla qualificazione del rapporto e agli effetti delle prove; la Corte ha valutato le risultanze documentali e il valore vincolante del giudicato esterno.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 1416/2004; n. 226/2001)

    Principio sulla rilevabilità d\'ufficio del giudicato esterno e sulla natura pubblicistica dell\'interesse al rispetto del giudicato: la Corte lo ha applicato per affermare che il giudicato esterno vincola anche il giudizio tributario tra le stesse parti.

  • Cass. sent. n. 12185/2022

    Decisione della stessa Corte che affrontava questione analoga tra le stesse parti; utilizzata come precedente vincolante e richiamata per confermare l\'applicabilità del giudicato esterno e l\'esito favorevole alla contribuente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno (decisione definitiva relativa allo stesso rapporto giuridico) vincola anche procedimenti tributari relativi a periodi d\'imposta diversi quando l\'oggetto è l\'unico rapporto sostanziale: non è consentita una rinegoziazione della stessa qualificazione giuridica tra le stesse parti.
  • Un verbale di conciliazione o una sentenza che riconosce la natura subordinata del rapporto e l\'obbligo contributivo dell\'ente produce effetti vincolanti nel giudizio tributario, salvo che sia dimostrata frode alla legge.
  • Nel caso di rapporti con enti vaticani o soggetti assimilati, va valutata l\'applicabilità delle esenzioni/agevolazioni previste dagli Accordi Lateranensi (D.P.R. n.601/1973, art.3) e tali effetti possono determinare l\'incompetenza dell\'Italia a tassare quei redditi.
  • Se sussiste un giudicato favorevole e non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, la Corte di Cassazione può decidere direttamente il merito ai sensi dell\'art. 384 c.p.c., comma 2.
  • In situazioni analoghe il contribuente deve produrre ogni atto che dimostri il riconoscimento della natura del rapporto (verbali di conciliazione, sentenze definitive, documentazione previdenziale) e tempestivamente invocare l\'effetto vincolante del giudicato esterno.
  • L\'Amministrazione finanziaria che ignori una precedente decisione definitiva tra le medesime parti rischia la cassazione della propria pronuncia: il giudice d\'appello deve esaminare e motivare l\'eventuale non rilevanza del giudicato esterno, altrimenti la decisione è viziata.

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