Cassazione Penale, Sentenza n. 6324/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 06/07/2022 che aveva inflitto a ciascuno 2 anni di reclusione per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. Hanno dedotto: (A) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'azione si era limitata ad armeggiare la serratura senza effettivo contatto violento con il bene e senza uso di strumenti idonei a integrare la violenza sulle cose; (B) violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per avere il giudice rifiutato, nonostante la richiesta degli imputati, la conversione della pena nella misura sostitutiva dell'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1 D.Lgs. 286/98, ritenendo invece la sanzione sostitutiva non idonea in ragione della gravità del fatto e della capacità criminale degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errata qualificazione del fatto possa costituire motivo di ricorso in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione; nel caso di specie la qualificazione come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose non risultava palesemente errata. Quanto alla richiesta di conversione della pena nell'espulsione, la Corte ha ricordato che tale sanzione sostitutiva, pur esulando dall'accordo tra le parti, può essere disposta dal giudice previa valutazione discrezionale dei parametri normativi; nel caso concreto il giudice aveva motivato adeguatamente il diniego ritenendo l'espulsione non idonea alla luce della gravità del fatto e della capacità criminale dimostrata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La Corte richiama che, nell'ambito del patteggiamento, la verifica della correttezza della qualificazione giuridica si effettua sulla base del capo di imputazione e della breve motivazione; l'errore di qualificazione è sindacabile in Cassazione solo se manifesto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
rimessione in termini e disciplina dell'impugnazione del giudizio abbreviato o di applicazione della pena
La doglianza relativa alla mancata conversione della pena non è fondata a meno che non emergano profili di illegittimità o omissione rilevabili con immediatezza; il potere di valutazione sull'applicabilità della sanzione sostitutiva resta discrezionale del giudice.
art. 16 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
espulsione dello straniero dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione (art. 16, comma 5 richiamato)
L'espulsione costituisce misura sostitutiva della detenzione che il giudice può applicare anche se non parte dell'accordo delle parti nel patteggiamento, purché ricorrano le condizioni di legge; tuttavia la sua applicazione è subordinata a una valutazione discrezionale dei parametri normativi e delle condizioni personali del condannato.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione (errore di diritto)
La Corte sottolinea che le doglianze che si fondano su presunti errori valutativi di diritto non emergenti con immediatezza dal provvedimento impugnato sono inammissibili; l'errore sulla qualificazione giuridica è sindacabile solo se manifesto.
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende; nella specie è stato quantificato in Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammissibile per vizio di qualificazione del fatto solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dalla motivazione; divergenze opinabili sulla qualificazione sono inammissibili.
- La misura dell'espulsione prevista dall'art. 16 T.U. immigrazione e' misura sostitutiva della detenzione che il giudice può applicare anche se non inclusa nell'accordo di patteggiamento, ma la sua adozione rimane soggetta a un valutazione discrezionale basata sulla gravità del fatto e le condizioni personali dello straniero.
- Una richiesta generica di applicazione della sanzione sostitutiva senza specificare la posizione soggettiva e i presupposti di legge per ciascun imputato rischia di essere considerata insufficiente e non rilevante ai fini della cassazione.
- Le doglianze che richiedono l'esame di fatti e prove non emergenti in modo chiaro dal provvedimento impugnato non sono ammessi in cassazione: il rimedio è riservato a profili di diritto evidenti dal testo della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente quando emergono profili di colpa nell'impugnazione.
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