Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di incompatibilità del diritto francese con il diritto unionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 6 T.U.E., diritti difensivi). Contestazione dell'applicazione del mandato d'arresto europeo emesso per esecuzione di una pena (sentenza di condanna a 3 anni per tentata rapina aggravata) e deduzioni relative all'applicabilità dell'art. 18-bis L. 69/2005 (rifiuto facoltativo della consegna per soggetti stabilmente radicati in Italia) nonché sulla necessità/effetto del riconoscimento della sentenza straniera (richiamo al D.lgs. 161/2010). Inoltre censurata la gestione del consenso alla consegna per carenza di informazioni sul contenuto del mandato d'arresto europeo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (rinvio pregiudiziale) per effetto di giudicato interno già formato dalla sentenza rescindente, ma ha accolto i secondi e terzi motivi: ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato il giudizio per nuovo esame. La Corte ha stabilito che la Corte territoriale dovrà verificare correttamente i presupposti dell'art. 18-bis L. 69/2005 (radicamento e criteri di reinserimento) e che il mancato riconoscimento formale della sentenza straniera non può essere considerato condizione ostativa al rifiuto facoltativo della consegna quando il ricorrente invoca tale motivo (l'invocazione implica il consenso implicito al riconoscimento ai fini del D.lgs. 161/2010). La Cancelleria curerà gli adempimenti dell'art. 22, comma 5, L. 69/2005.
Norme richiamate
art. 628 c.p.p.
In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3
Limita l'impugnabilità della sentenza di rinvio rispetto ai punti già decisi dalla Cassazione; sul punto la Corte ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale perché coperto da giudicato interno.
art. 18-bis L. 69/2005 (comma 2 e comma 2-bis)
Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale,... La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.
Consente alla corte di appello un rifiuto facoltativo della consegna se è accertato il radicamento continuativo di almeno cinque anni e se la pena può essere eseguita in Italia; richiede una valutazione motivata degli elementi di radicamento (comma 2-bis) e la specifica indicazione degli elementi nella sentenza.
D.lgs. 161/2010
Disciplina il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della sua esecuzione in Italia; la Corte ha affermato che l'invocazione dell'art. 18-bis implica consenso implicito al riconoscimento ai sensi di questo decreto.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Quadro unionale sul mandato d'arresto europeo evocato dal ricorrente per questioni di compatibilità con i diritti fondamentali; la Corte ha però ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale su tale tema per giudicato interno.
Decisione quadro 2009/299/GAI
Modifica la precedente disciplina in materia di mandato d'arresto europeo (richiamata nella questione sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 4-bis), citata ma il giudizio sulla questione pregiudiziale è stato escluso per effetto del giudicato interno.
art. 6 TUE / Carta dei diritti fondamentali / CEDU
Riguardano il diritto alla difesa tecnica e alle garanzie processuali; la Corte ha osservato che la contestazione su diritti fondamentali non è stata riesaminabile in sede di cassazione per questioni già decise (giudicato).
artt. 56/628 cod. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto che i fatti oggetto del mandato d'arresto europeo costituissero reato anche nell'ordinamento italiano e siano riconducibili alle fattispecie richiamate; la Cassazione ha mantenuto che trattasi di mandato "a fini esecutivi" su tale base.
art. 22, comma 5, L. 69/2005
Riferimento procedurale agli adempimenti della cancelleria da espletare dopo la decisione della Corte di cassazione; la Cassazione incarica la cancelleria di curare tali incombenze.
Massime di principio
- Se il richiesto invoca l'art. 18-bis L. 69/2005 per un mandato d'arresto europeo esecutivo, la sua richiesta può implicare il consenso implicito al riconoscimento della sentenza straniera ai fini del D.lgs. 161/2010; il giudice italiano deve quindi valutare il rifiuto facoltativo senza pretendere un riconoscimento formale come condizione preventiva.
- Per ottenere il rifiuto facoltativo della consegna ai sensi dell'art. 18-bis, occorre provare il radicamento legittimo ed effettivo in Italia per almeno cinque anni e dimostrare che l'esecuzione in Italia favorisca il reinserimento sociale: la decisione deve indicare espressamente gli elementi e i criteri valutati (obbligo di motivazione previsto dal comma 2-bis).
- Le questioni pregiudiziali riguardanti compatibilità di norme UE con il diritto nazionale possono essere precluse se già decise con giudicato interno: verificare sempre lo stato del giudicato prima di prospettare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- L'assenza dell'imputato al processo straniero e la mancanza di assistenza difensiva sollevano profili di tutela dei diritti fondamentali (art. 6 TUE, Carta, CEDU), ma la rilevanza di tali profili in sede di consegna dipende dall'eventuale copertura da giudicato e dalla specifica istruttoria sul rispetto delle garanzie processuali.
- La Corte di merito, nel riesame, deve compiere una valutazione puntuale e motivata degli elementi di radicamento (durata, natura della residenza, legami familiari e sociali, comportamento contributivo/fiscale, ecc.); la mancanza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio.
- Quando il consenso alla consegna è contestato per mancata informazione sul contenuto del mandato d'arresto europeo, il giudice deve verificare se il consenso sia stato validamente espresso: carenze informative possono inficiare la procedura di consegna.
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