Sentenza n. 320/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43806 presentata in data 22 aprile 2025 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 22 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto che era decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha affermato che, per accertare l’obbligo di provvedere, sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva provveduto sull’istanza del 22 aprile 2025 entro il termine massimo di quattro mesi, corrispondente ai trenta giorni previsti per la verifica della completezza documentale e ai successivi tre mesi per l’adozione del provvedimento, anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni. Il Tribunale ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza spetta oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Fissa il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi considerando la fase di verifica e integrazione.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione documentale, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- La scadenza del termine previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007 senza una decisione espressa determina silenzio-inadempimento e legittima l’interessato a chiedere al giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordine giudiziale.
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