Sentenza n. 3422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato in appello la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era stato motivato sia con una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 28 ottobre 2021 per i reati di falso in atto pubblico ed errore determinato dall’altrui inganno, sia con la mancata indicazione di tale vicenda penale nella domanda di cittadinanza. L’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), e dell’art. 6 della legge n. 91/1992, nonché dei principi in materia di cittadinanza; l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990; e la sussistenza dei requisiti per la concessione. Ha sostenuto che la condanna, non definitiva, era stata successivamente superata dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna del 21 ottobre 2022, che l’aveva assolta perché il fatto non sussiste, prima dell’adozione del diniego del 25 gennaio 2023. Ha inoltre dedotto la propria piena e pacifica integrazione in Italia e l’assenza di un automatismo ostativo derivante dai precedenti penali, lamentando l’omessa istruttoria sulla complessiva vicenda personale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il diniego non si fondava soltanto sulla condanna penale, ormai superata dall’assoluzione, ma anche sulla mancata menzione della vicenda nella domanda di cittadinanza. Su tale specifico capo della sentenza di primo grado l’appellante non ha formulato censure puntuali idonee a contestare il rilievo ostativo della condotta omissiva; pertanto, si è formato il giudicato interno. Il Collegio ha riconosciuto che l’amministrazione aveva agito con istruttoria parzialmente carente e con motivazione viziata, avendo richiamato risultanze del casellario non aggiornate e una condanna non più esistente al momento del diniego. Tuttavia, tali profili non erano sufficienti a superare l’autonomo elemento costituito dalla dichiarazione mendace, ossia dalla mancata indicazione della condanna nella domanda, che poteva sorreggere il diniego nell’ambito della discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza. Il giudice ha osservato che la successiva assoluzione e l’integrazione della richiedente avrebbero potuto incidere sulla valutazione complessiva e avrebbero richiesto un giudizio di comparazione, assente nel diniego, ma ha ritenuto decisivo che, secondo il principio tempus regit actum, la legittimità dell’atto dovesse essere valutata sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione e che l’omessa dichiarazione fosse allora un dato oggettivamente sussistente. Le ragioni dell’interessata potranno essere valutate in una nuova domanda di cittadinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Richiamato quale fondamento della disciplina della concessione della cittadinanza italiana e dei relativi presupposti valutabili dall’amministrazione.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta in appello in relazione alla valutazione dei requisiti per la cittadinanza.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Richiamati dall’appellante in relazione ai dedotti vizi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Richiamato dal TAR, la cui motivazione è stata valorizzata dal Consiglio di Stato, per affermare che la dichiarazione non veritiera resa nella domanda può concorrere alla reiezione della richiesta di cittadinanza anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso.
artt. 479 e 48 c.p.
Individuano i reati oggetto della condanna penale non dichiarata nella domanda di cittadinanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per giustificare la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza italiana, la mancata indicazione da parte del richiedente di una vicenda penale conosciuta al momento della domanda può costituire un autonomo elemento ostativo, distinto dall’esito del procedimento penale e dalla configurabilità del reato di falso, in quanto rilevante per la valutazione dell’affidabilità e della lealtà del richiedente verso le istituzioni.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; una successiva assoluzione può rilevare per una nuova domanda, ma non elimina automaticamente l’efficacia valutativa di una condotta omissiva già perfezionata.
- Nel giudizio d’appello, la mancata formulazione di specifiche censure contro un autonomo capo della sentenza di primo grado determina la formazione del giudicato interno su quel capo, che continua a sorreggere la decisione anche qualora siano contestabili altri profili della motivazione dell’atto amministrativo.
- La sopravvenuta eliminazione del precedente penale può rendere non più attuale il rilievo fondato sulla condanna, ma non incide necessariamente sull’autonoma rilevanza della mancata dichiarazione della vicenda nella domanda di cittadinanza.
- Anche quando l’amministrazione abbia utilizzato risultanze del casellario non aggiornate e omesso un adeguato giudizio comparativo sulla situazione personale e sull’integrazione del richiedente, il diniego può restare fondato se sussiste un distinto elemento ostativo non specificamente censurato in appello.
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