Sentenza n. 864/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento in parte qua dell’ordinanza di demolizione prot. n. 1248 n. 2 del 19 gennaio 2026, notificata in data 13 febbraio 2026, per il ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione del 19 gennaio 2026, limitatamente alle opere riferite all'immobile identificato al foglio 5, particella 1645
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in parte qua l'ordinanza comunale di demolizione, deducendo che essa avesse nuovamente contestato opere già considerate nella precedente ordinanza del 2018, annullata dal TAR con sentenza n. 1726 del 2019, senza rispettare gli effetti del giudicato. In particolare, ha sostenuto che il massetto realizzato nei locali interrati ricompresi nella domanda di condono fosse un'opera interna non soggetta a titolo edilizio; che gli interventi sui locali di soggiorno e cucina consistessero in una mera ridistribuzione interna riconducibile alla manutenzione straordinaria o, al più, soggetta a CILA; che la realizzazione e demolizione di tramezzature, le modifiche interne, il rifacimento di pavimenti e intonaci e la realizzazione del bagno non avessero comportato un aumento della volumetria complessiva; che la pavimentazione esterna, le panchine in muratura, la sistemazione del terreno con posa a secco di quadroni, il parapetto e la rimozione del cordolo fossero opere prive di autonoma rilevanza edilizia o paesaggistica. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina sul condono edilizio, l'erronea individuazione dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001 quale base sanzionatoria, il difetto di motivazione, l'omessa istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative. Il precedente giudicato aveva stabilito che alcune opere erano legittime e preesistenti, mentre altre erano ricomprese in una domanda di condono ancora non definita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e lo ha deciso con sentenza semplificata. Ha ricostruito il contenuto della precedente sentenza del 2019, rilevando che l'ordinanza del 2018 era stata annullata, quanto alle opere principali, perché riferita in parte a consistenze legittime preesistenti e in parte a opere comprese in una domanda di condono non ancora definita. Le opere contestate con la nuova ordinanza sono state qualificate, per come descritte dall'amministrazione, come interventi ulteriori di modesta consistenza, comprendenti ridistribuzioni interne, rifacimenti di pavimenti e intonaci, massetti, pavimentazioni esterne, panchine, parapetti e rimozione di un cordolo, tali da non necessitare di uno specifico titolo edilizio. Ne consegue che non poteva essere validamente ingiunta la demolizione. Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla parte relativa all'immobile del ricorrente, identificato al foglio 5, particella 1645. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza avrebbe dovuto essere eventualmente adottata ai sensi di tale disposizione; il testo non sviluppa un'autonoma decisione su questo specifico profilo.
art. 149 d.lgs. 42/2004
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere che gli interventi di manutenzione straordinaria non fossero soggetti ad autorizzazione paesaggistica; il giudice ha fondato l'accoglimento sulla non necessità di uno specifico titolo edilizio.
art. 38 l. 47/1985
Il precedente giudicato, richiamato nella sentenza, aveva ritenuto illegittima l'ingiunzione di demolizione adottata mentre era pendente una domanda di condono, imponendo all'amministrazione di definire previamente la condonabilità dell'abuso.
art. 39 l. 724/1994
È richiamato nella precedente decisione quale disposizione che estende il regime di sospensione previsto dall'art. 38 l. 47/1985.
artt. 31 ss. l. 47/1985
Sono richiamati con riferimento alla domanda di condono edilizio nella quale risultavano ricomprese alcune delle opere già contestate.
Massime di principio
- Un'ordinanza di demolizione non può colpire nuovamente opere già qualificate dal giudicato come legittime o comprese in una domanda di condono non definita, senza rispettare gli effetti conformativi della precedente pronuncia.
- La demolizione può essere ingiunta soltanto per opere che richiedano un titolo edilizio e risultino abusive; interventi interni o di modesta consistenza che, per come descritti dall'amministrazione, non necessitano di uno specifico titolo non possono costituire validamente oggetto di un ordine demolitorio.
- Quando una domanda di condono edilizio è pendente, l'amministrazione deve definirne previamente la condonabilità e non può utilizzare l'ordine di demolizione come rigetto implicito della domanda, salvo adottare il conseguente provvedimento sanzionatorio dopo l'eventuale diniego.
- La qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata considerando la sua consistenza effettiva: la mera ridistribuzione interna, il rifacimento di pavimenti e intonaci e opere accessorie prive di autonoma incidenza volumetrica non sono, per ciò solo, soggetti a demolizione.
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