Ordinanza n. 4881/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. cron. 909/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento n. 551/2021 del ruolo della volontaria giurisdizione, depositato in data 06/04/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. cron. 909/2021
Esito
La controversia
La società ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. cron. 909/2021, emesso nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 551/2021 e depositato il 6 aprile 2021. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione ha chiesto chiarimenti, rappresentando l'impossibilità di insediarsi per la mancanza di un'istanza della parte ricorrente ritenuta necessaria. I solleciti inviati alla ricorrente tramite PEC il 16 ottobre 2023 e il 2 maggio 2024 sono rimasti senza riscontro. Il Collegio ha quindi rilevato dubbi, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., sulla persistenza dell'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione documentati chiarimenti sullo stato delle procedure amministrative e contabili occorrenti per l'integrale adempimento della decisione ottemperanda.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha fissato al 30 settembre 2026 il termine per il deposito di memorie delle parti sulla questione relativa alla possibile sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente e per il deposito, da parte del Ministero della Giustizia, della relazione istruttoria richiesta sullo stato delle procedure amministrative e contabili necessarie all'adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026 per il prosieguo. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'esecuzione del giudicato, sull'interesse a ricorrere o sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per sottoporre alle parti la questione relativa alla possibile persistente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, consentendo il contraddittorio prima di eventuali determinazioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia della parte istante rispetto a un'attività ritenuta necessaria per l'insediamento del commissario ad acta e il mancato riscontro a reiterati solleciti possono giustificare la verifica d'ufficio della persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando il giudice dell'ottemperanza nutre dubbi sulla persistenza dell'interesse, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di adottare una decisione definitiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie nei confronti dell'amministrazione per verificare lo stato delle procedure amministrative e contabili necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4355/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →