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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5210/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza del 24/10/2024 con la quale il Giudice di Pace di Pavia aveva condannato Abderrezzak per il reato previsto dall'art. 5-ter d.lgs. 25/06/1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine di espulsione), contestando che il giudice di merito abbia formulato il giudizio di colpevolezza senza confrontarsi con le deduzioni difensive. La difesa aveva infatti prospettato la convivenza in Italia con una cittadina rumena e richiamato una precedente condanna ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 649 c.p.p., deduzioni che il Giudice di Pace non ha affrontato nelle sue argomentazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale assoluta: il provvedimento di primo grado conteneva argomentazioni meramente assertive e formule di stile, prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità e senza un concreto percorso argomentativo che giustificasse la condanna. Per tali motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pavia, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 5-ter, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione)

    Norma penale contestata per l'inosservanza dell'ordine di espulsione; nel caso la Corte non ha riformulato il giudizio di merito ma ha censurato la carenza motivazionale del giudice di pace nel collegare le risultanze al reato contestato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come ostativo a una nuova pronuncia di colpevolezza in presenza di una precedente decisione; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha dato conto della rilevanza di tale eccezione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. U., n. 25080/2003; Sez. 1, n. 45723/2003; Sez. 1, n. 37351/2004; Sez. 5, n. 24862/2010)

    La giurisprudenza richiede che la motivazione giudiziale soddisfi i requisiti di coerenza, completezza e logicità; la motivazione apparente o meramente formale integra vizio che determina l'annullamento della decisione.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve rispondere esplicitamente e motivatamente alle censure difensive; la mera affermazione di responsabilità senza argomentazione concreta configura carenza motivazionale.
  • Se la difesa solleva circostanze rilevanti per gli elementi costitutivi del reato (es. convivenza, pubblicazioni matrimoniali, precedenti condanne), il giudice è tenuto a valutare e motivare espressamente l'impatto di tali circostanze sulla decisione.
  • La motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; argomentazioni generiche o apodittiche possono determinare l'annullamento in Cassazione.
  • Quando la motivazione è viziata in modo assoluto la Cassazione annulla e rinvia il processo per nuovo giudizio, spesso disponendo che il rinvio avvenga a diversa persona fisica del giudice di merito.
  • In ipotesi in cui si eccepisca l'effetto impeditivo di una precedente condanna (art. 649 c.p.p.) è fondamentale che la difesa produca e contestualizzi la documentazione e che il giudice motivi sul punto; l'assenza di tale valutazione è motivo di annullamento.

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