Cassazione Penale, Sentenza n. 19591/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che, decidendo sull'opposizione al decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione di somme di denaro sequestrate, aveva rigettato l'opposizione. La Noemi Esposito sosteneva: a) illegittimità del vincolo reale e perdita di efficacia del sequestro per mancata convalida tempestiva del provvedimento urgente eseguito dalla polizia giudiziaria (art. 355 c.2 c.p.p.); b) carenza motivazionale del decreto di perquisizione/sequestro e mancanza di esigenze probatorie esplicitate; c) errore nel ritenere indimostrata la sua titolarità sulle somme, avendo allegato convivenza familiare e che i contanti derivavano dall'incasso della propria attività di ristorazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il GIP aveva correttamente ritenuto che Noemi Esposito non avesse titolo alla restituzione: non risultava dimostrata la convivenza nel domicilio paterno né la presenza della ricorrente al momento del sequestro, e la somma sequestrata non è stata collegata all'attività di ristorazione della ricorrente. Perciò il difetto di legittimazione del terzo alla restituzione rende recessivi gli altri rilievi processuali (ad es. mancata convalida del provvedimento urgente); ove il P.M. non ritenga opportuno rettificare il titolo del sequestro o chiedere un nuovo sequestro preventivo, deve provvedere alla restituzione d'ufficio alla persona cui le cose furono sequestrate (art. 355 c.2 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina la competenza e il procedimento del GIP nel decidere sull'opposizione al decreto di rigetto della restituzione; qui è richiamata per giustificare la decisione del GIP ad esaminare l'opposizione e motivarne il rigetto.
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Usato per qualificare correttamente l'impugnazione proposta al tribunale come ricorso per cassazione, ai fini della trasmissione degli atti a questa Corte.
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la convalida del provvedimento urgente adottato dalla polizia giudiziaria e la restituzione d'ufficio delle cose sequestrate quando il P.M. non intenda mantenere il vincolo; la Corte afferma che, se la restituzione non è disposta al terzo non legittimato, il P.M. deve restituire al soggetto dal cui domicilio le cose furono tolte oppure procedere a nuovo sequestro.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 3788/2019 e Sez. 2, n. 42517/2021)
Sez. 2, n. 3788, 11/9/2019, Rv. 278236; Sez. 2, n. 42517, 15/10/2021, Rv. 282208
Precedenti che fissano il principio secondo cui la restituzione delle cose sequestrate è riservata a chi dimostri un 'ius possidendi' positivo sulla res; inoltre chiariscono che, in presenza di terzi non legittimati, la mancata convalida del provvedimento urgente non legittima automaticamente la restituzione al terzo.
Massime di principio
- La restituzione di cose sequestrate spetta solo a chi provi il proprio diritto di possesso (ius possidendi): la mera affermazione di convivenza familiare non è sufficiente senza prova concreta della disponibilità della res.
- Se il terzo non dimostra il proprio titolo sulla cosa sequestrata, i vizi procedurali del sequestro (es. mancata convalida del provvedimento urgente) non determinano automaticamente la restituzione a quel terzo; il P.M. deve invece restituire la cosa alla persona alla quale materialmente fu sequestrata o procedere a diversa iniziativa probatoria/sequestrale.
- In opposizioni a decreti di rigetto della restituzione il giudice valuta rigorosamente la legittimazione del richiedente: l'onere probatorio è elevato e richiede elementi oggettivi che colleghino il bene alla sfera di disponibilità del terzo.
- Chi propone impugnazioni infondate o inammissibili rischia la condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare preventivamente la concreta probabilità di dimostrare il possesso o la titolarità sulla res prima di procedere.
- Il pubblico ministero, se non intende confermare il sequestro con idoneo provvedimento, ha l'obbligo di valutare la restituzione alla persona cui le cose furono sequestrate, evitando di mantenere indebitamente il vincolo su terzi non legittimati.
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