Sentenza del 09/01/2017 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Potenza che aveva annullato integralmente l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio ha contestato l'omessa esibizione del registro dei cespiti ammortizzabili, l'indebita deduzione di costi ritenuti privi di inerenza e la tardiva introduzione, da parte della contribuente, di ulteriori argomentazioni riguardanti alcune fatture. La contribuente ha sostenuto di non aver violato le regole processuali e ha inoltre eccepito l'assenza di una delega di firma del Direttore, eccezione poi superata dal deposito della delega in giudizio.
La decisione
La CTR della Basilicata ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'annullamento totale dell'accertamento avesse illegittimamente eliminato anche le imposte che la società avrebbe dovuto autoliquidare e versare. Inoltre, ha stabilito che spettava alla contribuente provare l'effettività, l'inerenza, la competenza e la congruità dei costi dedotti. La mera esistenza di contratti verbali o non registrati e di documentazione ritenuta insufficiente non dimostrava l'inerenza dei costi all'attività d'impresa. La CTR ha ritenuto regolare la delega di firma prodotta dall'Ufficio e infondate le contestazioni sulla tempistica processuale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5
La deducibilità dei componenti negativi richiede che il costo sia riferibile all'attività d'impresa e rispetti i requisiti di effettività, competenza, certezza e oggettiva determinabilità. L'inerenza deve essere valutata in rapporto all'oggetto e alle caratteristiche concrete dell'impresa.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su chi intende farlo valere. Pertanto, il contribuente che deduce un costo deve dimostrarne l'esistenza, l'effettivo sostenimento e l'inerenza.
Codice civile, art. 1350
La sentenza richiama la norma per precisare che solo i contratti espressamente indicati richiedono la forma scritta a pena di validità; il contratto di trasporto non rientra tra questi. Tuttavia, l'assenza della forma scritta o di registrazione può incidere sulla prova dell'operazione e dell'inerenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. 546/1992
La contribuente ha richiamato la disciplina del processo tributario per sostenere di poter ampliare le motivazioni già dedotte nel ricorso introduttivo; la CTR ha comunque ritenuto infondata la contestazione dell'Ufficio sulla tempistica.
Massime di principio
- Quando un contribuente deduce costi fiscalmente rilevanti, non è sufficiente produrre una fattura: deve dimostrare l'effettività dell'operazione, la sua riferibilità all'attività esercitata, la competenza temporale e la congruità dell'importo.
- Anche se un contratto è validamente stipulabile in forma verbale, la mancanza di un documento scritto, di registrazione o di altra documentazione oggettiva può rendere difficile provare l'operazione e la sua inerenza nei confronti del Fisco.
- L'inerenza non è astratta né automatica: deve essere valutata considerando l'oggetto, l'organizzazione e le concrete modalità operative della specifica impresa.
- L'annullamento di singoli rilievi non implica necessariamente l'eliminazione di ogni obbligazione tributaria relativa all'anno accertato, soprattutto se risultano imposte dovute e non autoliquidate dal contribuente.
- Le eccezioni relative alla validità della firma o alla delega del funzionario possono essere superate dall'Amministrazione mediante la produzione della delega, purché ciò avvenga secondo le regole processuali applicabili.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di consegna, pagamenti tracciabili, registrazioni contabili e ogni elemento idoneo a collegare il costo all'attività d'impresa.
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