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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

TOSAP - Tassazione agevolata - "Criterio utente" ex art. 63 D. Lgs. 446/97 - Motivazione -Obbligo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento TOSAP relativo all'anno 2010, con cui le veniva richiesto il pagamento di euro 1.007.328,00, oltre ai circa euro 30.201,00 già versati secondo il cosiddetto criterio utenti previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997. L'avviso aveva applicato la tassazione ordinaria a metro quadrato alle infrastrutture realizzate nell'ambito del progetto Socrate, ritenendo che le condutture fossero inutilizzate e non destinate all'erogazione di un pubblico servizio. La ricorrente ha contestato, principalmente, l'insufficiente motivazione dell'atto, la mancata indicazione delle ragioni della disapplicazione del criterio agevolato, la violazione del giudicato formatosi su precedenti annualità e l'assenza della prova dell'inutilizzo delle infrastrutture.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della concessionaria e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'atto fosse carente sia nell'indicazione dei presupposti di fatto, poiché riportava soltanto vie e metri quadrati senza spiegare come fossero state effettuate le misurazioni, a quali infrastrutture si riferissero e come fossero state considerate le utilizzazioni parziali, sia nell'indicazione dei presupposti di diritto, poiché non spiegava perché non fosse applicato il criterio utenti dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997. La motivazione fornita soltanto in giudizio non poteva integrare o sanare l'omissione originaria. La Corte ha inoltre riconosciuto la rilevanza del giudicato esterno relativo alle annualità precedenti, imponendo all'amministrazione di indicare nell'atto eventuali fatti nuovi o modifiche normative che giustificassero un diverso trattamento. L'ente impositore avrebbe dovuto provare il totale inutilizzo delle infrastrutture, ma tale prova non è stata fornita. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997

    Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono commisurate in misura forfettaria al numero delle utenze.

    Per le infrastrutture destinate alla fornitura di pubblici servizi e utilizzate da un soggetto che svolge tale attività, il criterio ordinario a metro quadrato può essere sostituito dal criterio forfettario basato sul numero delle utenze. Se l'amministrazione intende disapplicare il criterio utenti, deve indicarne espressamente le ragioni nell'avviso e dimostrare il presupposto della diversa tassazione.

  • Art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993

    Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

    L'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun anno non impedisce che un giudicato relativo ad annualità precedenti produca effetti sugli elementi permanenti del rapporto. Un accertamento successivo deve quindi spiegare i fatti nuovi o le modifiche giuridiche che giustificano un diverso trattamento.

  • Principio sul giudicato esterno in materia tributaria, Cassazione a Sezioni Unite n. 13916/2006

    L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude l'efficacia del giudicato per gli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente.

    Il giudicato formatosi tra le stesse parti su una precedente annualità può rilevare anche per annualità successive quando riguarda elementi stabili del rapporto, purché non siano intervenuti fatti nuovi o modifiche normative.

  • Principio generale sull'obbligo di motivazione degli atti tributari

    L'avviso deve indicare in modo chiaro e preciso i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La motivazione non può essere integrata per la prima volta nel corso del giudizio e non è sanata né dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte del contribuente né dalla sua impugnazione dell'atto.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione intende applicare una modalità di tassazione diversa da quella agevolata prevista per i gestori di pubblici servizi, deve spiegare già nell'avviso le ragioni giuridiche e fattuali della scelta.
  • Per superare il criterio forfettario basato sul numero degli utenti non è sufficiente affermare genericamente che una rete o una conduttura non viene utilizzata: occorre dimostrare il totale inutilizzo rilevante per l'anno oggetto dell'accertamento.
  • Un avviso fondato soltanto su una tabella di superfici, vie e tariffe può essere nullo se non consente al contribuente di comprendere l'origine delle misurazioni, il criterio di classificazione e il collegamento con le infrastrutture tassate.
  • Le motivazioni aggiunte dall'ente durante il processo non possono colmare una motivazione originaria mancante; il contribuente deve poter comprendere e contestare la pretesa già al momento della notifica.
  • Un precedente giudicato tributario può incidere sulle annualità successive quando riguarda caratteristiche permanenti dell'occupazione o del rapporto, anche se ogni annualità costituisce formalmente un'obbligazione autonoma.
  • La situazione di una rete accertata in un anno precedente, tramite consulenza tecnica o altra decisione, non prova automaticamente il suo inutilizzo nell'anno successivo: la prova deve essere riferita temporalmente all'annualità contestata.
  • La qualificazione amministrativa dell'occupazione come abusiva o priva di titolo non determina automaticamente il criterio di calcolo della TOSAP; occorre comunque motivare e provare i presupposti specifici della tassazione applicata.

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