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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Mediazione - Fermo Amministrativo - Inammissibilità di un ricorso proposto prima dell'entrata in vigore dell' art. 17 bis d.Lgs 546/1992

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente non si è costituito in giudizio entro il termine ordinario di 30 giorni dalla proposizione del ricorso. L'omessa applicazione della disciplina processuale corretta ha impedito l'esame nel merito delle contestazioni relative al fermo amministrativo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo, proponendo il ricorso prima dell'entrata in vigore dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 nella parte relativa alla mediazione tributaria. Nel periodo considerato, il preavviso di fermo amministrativo non era soggetto alla procedura di reclamo-mediazione, poiché tale disciplina era applicabile soltanto a decorrere dal 2016. Di conseguenza, il contribuente non poteva beneficiare della sospensione del termine per la costituzione in giudizio prevista dalla mediazione e avrebbe dovuto costituirsi entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992

    La disciplina della mediazione tributaria era applicabile al preavviso di fermo amministrativo soltanto a decorrere dal 2016.

    La procedura di reclamo-mediazione non era applicabile retroattivamente ai ricorsi proposti prima della sua entrata in vigore. In assenza di mediazione, restava applicabile il termine ordinario per la costituzione in giudizio.

  • D.lgs. 546/1992, disciplina della costituzione in giudizio

    Il contribuente era tenuto a costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso.

    Quando il ricorso non è soggetto a reclamo-mediazione, la costituzione deve avvenire entro il termine ordinario di 30 giorni; la mancata costituzione tempestiva comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina processuale applicabile deve essere individuata in base alla normativa vigente al momento della proposizione del ricorso, salvo specifiche disposizioni transitorie.
  • La procedura di reclamo-mediazione non può essere applicata retroattivamente a ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
  • Se l'atto impugnato non è soggetto a mediazione, il ricorrente deve rispettare il termine ordinario di costituzione in giudizio, normalmente pari a 30 giorni dalla proposizione del ricorso.
  • L'omessa o tardiva costituzione in giudizio costituisce un vizio processuale che può determinare l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito.
  • Prima di proporre un ricorso tributario è essenziale verificare sia l'assoggettabilità dell'atto alla mediazione sia i relativi termini processuali e le eventuali norme transitorie.

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