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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Varese

IRPEF - Atto di contestazione per redditi sottratti a tassazione in Italia per investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paradisi fiscali - Irretroattività art. 12 del d.l. 78/2009 - Raddoppio termini accertativi - Illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la ripresa a tassazione di redditi ritenuti sottratti all'imposizione italiana, derivanti da investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi qualificati come paradisi fiscali. In particolare, ha dedotto l'illegittima applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, norma sostanziale introduttiva di una presunzione sfavorevole al contribuente, nonché l'illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento. Secondo la prospettazione, l'applicazione a periodi d'imposta anteriori sarebbe vietata dall'art. 11, comma 1, delle preleggi e dall'art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, poiché la norma ha natura sostanziale e il decreto-legge non contiene una disposizione transitoria analoga a quella prevista dall'art. 37, comma 26, del d.l. 223/2006 per il raddoppio dei termini da reato. In assenza di una previsione espressa sulla decorrenza, la presunzione non può essere utilizzata per annualità anteriori alla sua entrata in vigore. Conseguentemente, è stato ritenuto illegittimo anche il raddoppio dei termini accertativi fondato su tale disciplina e l'atto impositivo è stato annullato, nei limiti indicati dalla sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    La disposizione, relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, introduce una presunzione sostanziale sfavorevole al contribuente. In quanto norma sostanziale, non può essere applicata retroattivamente in assenza di un'espressa previsione.

  • Art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    Stabilisce il principio generale di irretroattività della legge, impedendo che una nuova disciplina produca effetti su situazioni anteriori, salvo espressa previsione legislativa.

  • Art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Rafforza il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, soprattutto quando incidono sostanzialmente sulla posizione del contribuente.

  • Art. 37, comma 26, del decreto-legge n. 223/2006

    È richiamato come esempio di disciplina transitoria espressa: in materia di raddoppio dei termini da reato, la norma aveva previsto l'applicazione alle annualità ancora aperte alla data di entrata in vigore. L'assenza di una previsione analoga nel d.l. 78/2009 impedisce di estenderne retroattivamente gli effetti.

Massime di principio

  • Una presunzione tributaria che incide sul contenuto sostanziale dell'obbligazione fiscale non dovrebbe essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, salvo una chiara disposizione transitoria.
  • Quando una norma prevede il raddoppio dei termini di accertamento, occorre verificare sia la sussistenza dei presupposti specifici sia la sua applicabilità temporale all'annualità contestata.
  • L'assenza di una disciplina espressa sulla decorrenza non consente automaticamente all'Amministrazione finanziaria di applicare una norma sostanziale alle annualità pregresse; in caso di dubbio assumono rilievo i principi di irretroattività e di certezza del diritto.
  • La distinzione tra norme procedurali e norme sostanziali è decisiva: le prime possono talvolta applicarsi ai procedimenti in corso, mentre le seconde, se peggiorative per il contribuente, sono normalmente soggette al divieto di retroattività.
  • La decisione non esclude in assoluto la tassazione di attività finanziarie estere, ma impedisce di fondare l'accertamento su una presunzione o su termini prorogati introdotti successivamente rispetto al periodo d'imposta contestato.

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