Sentenza del 09/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste che aveva condannato la società garante al pagamento di 634.484,51 euro, oltre interessi, in relazione all’escussione di polizze fideiussorie. L’Ufficio aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, sostenendo che la somma costituisse risarcimento del danno o restituzione di acconti non soggetta a IVA. La società sosteneva invece che la condanna fosse collegata a una prestazione di garanzia esente IVA e soggetta, per il principio di alternatività IVA-registro, alla sola imposta di registro in misura fissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che la prestazione di garanzia e il pagamento conseguente all’escussione della fideiussione fossero fiscalmente collegati a un’operazione rientrante nel regime IVA, sebbene esente. Pertanto, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, la sentenza doveva essere registrata in misura fissa e non proporzionale. L’Ufficio è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio d’appello, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 8, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
La norma disciplina la tassazione degli atti giudiziari e costituiva la base indicata dall’Ufficio per applicare l’imposta di registro in misura proporzionale.
Nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
È stata interpretata nel senso che le sentenze relative a somme dovute per prestazioni di garanzia seguono il regime fiscale della prestazione sottostante e possono quindi essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa quando opera l’alternatività IVA-registro.
Art. 40 DPR 131/1986
Prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un’operazione rientra nell’ambito IVA, anche se esente, non si applica normalmente l’imposta di registro proporzionale.
Art. 10, comma 1, n. 1, DPR 633/1972
Le prestazioni di garanzia sono considerate operazioni rientranti nell’ambito IVA, sebbene esenti. La Commissione ha ritenuto che tale qualificazione rilevasse anche per la tassazione della sentenza conseguente all’escussione della garanzia.
Art. 1 DPR 633/1972
L’Ufficio lo aveva richiamato per sostenere che il risarcimento del danno non fosse soggetto a IVA. La Commissione, tuttavia, ha qualificato la fattispecie come collegata all’esecuzione di una garanzia e non come autonomo risarcimento estraneo all’IVA.
Artt. 20, 21 e 22 DPR 131/1986
L’Ufficio li aveva invocati per sostenere l’autonomia dei singoli negozi ai fini dell’imposta di registro. La decisione ha invece valorizzato la natura sostanziale dell’obbligazione derivante dalla garanzia e il collegamento con un’operazione soggetta a IVA.
DM 25 novembre 1972
"Le somme affluite all’entrata sono riassegnate (...) ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni stesse (...)"
Il decreto è stato utilizzato per evidenziare che la restituzione delle anticipazioni di appalto avveniva al lordo dell’IVA, rafforzando la qualificazione della somma come restituzione collegata a operazioni assoggettate a IVA.
Cassazione, sentenza n. 20969/2015
"soltanto la prima configura un’operazione imponibile ai fini IVA, sebbene in concreto esente"
La prestazione del garante verso il beneficiario e la successiva richiesta di pagamento al debitore sono scindibili. Tuttavia, poiché il pagamento del garante costituisce esecuzione della prestazione di garanzia, la relativa operazione resta fiscalmente rilevante ai fini IVA, ancorché esente, con conseguente applicazione del principio di alternatività.
Massime di principio
- Quando una sentenza condanna al pagamento di somme direttamente derivanti dall’escussione o dall’esecuzione di una garanzia fideiussoria, occorre esaminare la natura della prestazione sottostante e non qualificare automaticamente la somma come risarcimento del danno o semplice restituzione di denaro.
- Le prestazioni di garanzia rientrano nell’ambito IVA anche se esenti; pertanto, in presenza dei presupposti, il principio di alternatività IVA-registro può escludere l’imposta di registro proporzionale e comportare l’applicazione dell’imposta fissa.
- La qualificazione fiscale della sentenza dipende dal rapporto sostanziale accertato dal giudice: il fatto che la sentenza disponga materialmente il pagamento di una somma non è sufficiente, da solo, per applicare l’imposta di registro proporzionale.
- La restituzione di anticipazioni relative a lavori soggetti a IVA può mantenere il collegamento con l’operazione originaria, soprattutto quando le somme siano restituite in esecuzione di una garanzia prevista dal contratto d’appalto.
- La giurisprudenza richiamata distingue tra un risarcimento autonomo, estraneo a qualsiasi operazione IVA, e il pagamento conseguente all’esecuzione di una garanzia: solo nel primo caso viene meno, in linea generale, il presupposto per l’alternatività IVA-registro.
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