Sentenza del 09/01/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Frodi carosello, la prova è a carico del Fisco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale erano stati contestati, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi e detrazioni derivanti da una sponsorizzazione stipulata con l'associazione sportiva dilettantistica S.S. R. M., ritenuta dall'Amministrazione parte di un sistema di fatture inesistenti o sovrafatturate e di retrocessione di somme. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, l'assenza di prove specifiche sulla frode carosello e sulla propria connivenza, la violazione del diritto di difesa e l'illegittimo raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l'accertamento fosse stato notificato oltre i termini ordinari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini perché, con riferimento al 2006 e alla fattura oggetto di contestazione, la Guardia di Finanza non aveva ravvisato condotte penalmente rilevanti e l'Ufficio non aveva dimostrato un minimo di condotta riconducibile ai reati tributari. Gli elementi relativi alla presunta frode emersa per altri anni, in particolare il 2009, non potevano essere trasferiti automaticamente al 2006. Inoltre, l'Amministrazione non aveva provato con indizi gravi, precisi e concordanti né l'inesistenza della prestazione, né la natura di cartiera del cedente, né la consapevole partecipazione o connivenza della società cessionaria. Poiché l'onere probatorio dell'Ufficio non era stato assolto, non era necessario esaminare la buona fede o la diligenza del contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.
Il raddoppio dei termini di accertamento richiede la presenza di seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale; non è sufficiente un generico richiamo a possibili violazioni.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Termini per gli accertamenti IVA.
Anche per l'IVA il termine raddoppiato presuppone un concreto obbligo di denuncia per un reato tributario previsto dalla normativa penale.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali.
Il raddoppio dei termini può operare solo quando gli elementi raccolti rendano effettivamente configurabile un obbligo di denuncia, valutabile dal giudice tributario in via incidentale.
D.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Per giustificare il raddoppio dei termini deve emergere un concreto minimo di condotta riconducibile al reato; la responsabilità penale non può essere affermata per analogia o sulla base di presunzioni generiche.
Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993
Disciplina dell'indeducibilità dei costi relativi a operazioni illecite.
La disposizione è stata richiamata dall'Ufficio per negare la deducibilità dei costi, ma la sua applicazione presuppone comunque la prova dell'inesistenza o dell'illiceità dell'operazione contestata.
Art. 90 della legge n. 289 del 2002
Disposizioni relative alle sponsorizzazioni sportive.
L'iscrizione dell'ente sportivo al CONI non crea una presunzione assoluta di validità fiscale delle sponsorizzazioni; tuttavia l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'inesistenza o la sovrafatturazione delle prestazioni.
Cassazione n. 17818 del 2016
L'Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. frode carosello, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente e la connivenza da parte del cessionario.
Il Fisco deve provare sia gli elementi oggettivi della frode, come la natura di cartiera del cedente, l'assenza di struttura operativa e il mancato versamento dell'IVA, sia gli elementi dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità.
Cassazione n. 16728 del 2016
Il raddoppio dei termini presuppone la presenza di seri indizi di reato.
Il giudice tributario deve verificare concretamente, con una valutazione postuma, se al momento dell'accertamento esistessero i presupposti per l'obbligo di denuncia penale.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode carosello l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare anomalie generiche, rapporti con un soggetto poi ritenuto irregolare o frodi riferite ad altri anni: deve collegare in modo specifico la frode all'operazione e al periodo d'imposta contestati.
- Il Fisco deve assolvere per primo l'onere di provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza, effettiva o potenziale, del cessionario. Solo dopo tale prova il contribuente è tenuto a dimostrare di avere agito in buona fede e con la normale diligenza.
- La mera ricezione della prestazione, il pagamento della fattura o la presenza di materiale fotografico non sono sempre sufficienti a provare la regolarità dell'operazione, ma neppure la loro insufficienza consente automaticamente all'Ufficio di presumere la frode.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato in modo automatico o strumentale: occorrono seri indizi di un reato tributario e un concreto obbligo di denuncia, non una semplice ipotesi costruita per analogia.
- La valutazione della natura di cartiera del cedente e della consapevolezza del cessionario deve essere svolta considerando le circostanze concrete dell'operazione, come struttura del fornitore, modalità dei pagamenti, prezzi, documentazione, rapporti tra le parti e plausibilità economica.
- Se il Fisco non dimostra il presupposto della frode o dell'inesistenza dell'operazione, il giudice non deve procedere a una verifica ulteriore della buona fede del contribuente e l'accertamento può essere annullato, anche per intervenuta decadenza dai termini ordinari.
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