Ordinanza n. 214/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Bergamo di revoca del nulla osta e annullamento del contratto di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 9 maggio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La Prefettura aveva revocato il nulla osta rilasciato in suo favore e disposto l'annullamento del contratto di soggiorno stipulato con un'impresa individuale, in ragione di asserite falsità dichiarative e della successiva assunzione presso una società a responsabilità limitata semplificata apparentemente riconducibile al medesimo centro di interesse. Sono state dedotte plurime censure, tra cui la violazione del contraddittorio procedimentale. Il ricorrente ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 22, comma 5-ter, del TUI, ritenendo non configurabili falsità materiali o condotte fraudolente nell'acquisizione dei documenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza, in particolare quanto alla violazione del contraddittorio procedimentale. In sede cautelare ha rilevato che l'art. 22, comma 5-ter, TUI, nella parte relativa a documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti, sembra riferirsi a falsità materiali e condotte fraudolente nell'acquisizione dei documenti, non a mere falsità dichiarative; tali condotte non risultavano riscontrabili sulla base degli atti. Le falsità dichiarative individuate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, sembrano invece integrare i presupposti per l'esercizio di un potere discrezionale di autotutela, il cui esercizio avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato. Il giudice ha escluso, allo stato, la sanatoria procedimentale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, poiché l'amministrazione non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, anche considerando le spiegazioni rese dal ricorrente. In particolare, la sostanziale continuità tra l'impresa individuale che aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e la società presso cui il lavoratore era stato assunto sembrava riconducibile al medesimo centro di interesse, mentre non emergevano elementi indizianti di finalità elusive. Il TAR ha quindi ordinato alla Prefettura di riavviare il procedimento, riesaminare la questione in contraddittorio con il ricorrente e adottare un nuovo provvedimento conclusivo, trasmettendo una relazione sull'esito entro il 18 settembre 2026. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 21 ottobre 2026; non è stata ancora pronunciata una decisione definitiva sulla sospensione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, nell'ambito della quale il TAR ha adottato una misura interlocutoria di riavvio del procedimento e ha rinviato la prosecuzione della trattazione.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
La disposizione sembra riferirsi a falsità materiali e a condotte fraudolente nell'acquisizione dei documenti presentati all'autorità, non a mere falsità dichiarative.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Le falsità dichiarative individuate dall'amministrazione sembrano consentire l'esercizio di un potere discrezionale di rimozione in autotutela del nulla osta, da esercitare previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990
La sanatoria procedimentale non è stata ritenuta applicabile in assenza della dimostrazione, da parte dell'amministrazione, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende rimuovere in autotutela un nulla osta sulla base di falsità dichiarative, l'esercizio del potere discrezionale richiede la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con l'interessato.
- La previsione che consente la revoca del nulla osta per documenti ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti riguarda, in base all'interpretazione cautelare espressa, falsità materiali e condotte fraudolente nell'acquisizione dei documenti, e non automaticamente mere falsità dichiarative.
- La sanatoria del difetto di partecipazione procedimentale non opera se l'amministrazione non dimostra in giudizio che, anche alla luce delle spiegazioni fornite dall'interessato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La riconducibilità di imprese formalmente distinte a un medesimo centro di interesse e l'assenza di elementi indizianti di finalità elusive possono incidere sull'esito del riesame amministrativo e impediscono, allo stato, di ritenere vincolato il contenuto della decisione finale.
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