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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14091/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

L'azienda sanitaria regionale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso una controversia con più dipendenti del servizio sanitario regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava un verbale di conciliazione intervenuto con i dipendenti, contenente l'impegno a rinunciare al ricorso e la previsione della compensazione delle spese. Successivamente depositava anche formale rinuncia al giudizio, notificata alla controricorrente. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché la sopravvenuta conciliazione fa venir meno la ragione del contendere e l'interesse a proseguire il processo; la Corte rileva che, in tale evenienza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, soluzione che prevale sulla mera estinzione per rinuncia al ricorso, che invece lascerebbe ferma la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente caducazione della sentenza impugnata e venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Accoglie inoltre la regolazione concordata delle spese, disponendone la compensazione integrale. Esclude infine il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale meccanismo sanzionatorio non operi quando il giudizio si chiuda per cessazione della materia del contendere sopravvenuta, e non per rigetto o ordinaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012

    richiamato solo per il domicilio digitale del difensore della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere sopravvenuta, perché tale definizione comporta la caducazione delle pronunce di merito non passate in giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene una conciliazione tra le parti che elimina integralmente la ragione del contendere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio.
  • La cessazione della materia del contendere prevale sulla rinuncia al ricorso, perché non lascia ferma la sentenza impugnata ma ne determina la caducazione; per contro, la rinuncia conduce al passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone un esito di conferma della decisione impugnata o una ordinaria inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di accordo conciliativo che preveda la compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
  • La cessazione della materia del contendere non produce un giudicato sostanziale sulla pretesa originaria, ma solo sull'assenza di interesse alla prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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