Cassazione Civile, Ordinanza n. 36830/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sul termine di decadenza dell’accertamento, sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse operante perché la denuncia penale era stata presentata solo dopo la scadenza dei termini ordinari. Con il secondo motivo ha denunciato una indebita duplicazione di imposta per le medesime annualità su diversa materia imponibile, lamentando anche omessa pronuncia. Con il terzo motivo ha censurato la validità degli atti perché fondati su PVC non notificati né allegati agli avvisi. Con il quarto motivo ha contestato l’erronea attribuzione al contribuente dell’onere di provare l’effettività dei rapporti commerciali con i fornitori, in mancanza di specifica contestazione e in assenza di produzione dei PVC relativi ai fornitori. Con il quinto motivo ha dedotto l’omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi relativi all’attività, sostenendo che dovessero essere ammessi anche se non direttamente utilizzati per la commissione di reati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo limitatamente all’IRAP, ritenendo che il raddoppio dei termini di accertamento non sia applicabile a tale tributo perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Per il resto ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo per difetto di autosufficienza, il terzo e il quarto perché l’avviso risultava sufficientemente motivato per relationem mediante riproduzione del contenuto essenziale dei PVC e perché la questione della mancata produzione dei PVC era nuova, il quinto perché la disciplina sui costi da reato non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto, con decisione nel merito sul punto e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sul termine e sulla motivazione degli atti di accertamento; il raddoppio dei termini, nel regime ratione temporis applicabile, presuppone l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione, ma ciò non vale per l'IRAP.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di termini di accertamento IVA; il raddoppio opera, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia.
d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato per escludere, quanto all'IRAP, l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini negli altri tributi.
d.lgs. n. 74 del 2000
È il riferimento ai reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l'obbligo di denuncia.
art. 163 TUIR
Invocato dal ricorrente per la dedotta duplicazione di imposta.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato sul contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia su duplicazione d'imposta e sulla disciplina dei costi.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell'atto può essere resa anche per relationem, purché sia riprodotto il contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con le norme sulla motivazione degli avvisi IVA.
art. 7 L. n. 212 del 2000
L'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti, se questi sono allegati oppure il loro contenuto essenziale è riprodotto.
art. 83 TUIR
Richiamato dal ricorrente nella censura sull'onere probatorio e sulla pretesa fiscale relativa alle fatture contestate.
art. 109 TUIR
Richiamato nella censura sull'effettività dei costi e dei rapporti commerciali.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
La disciplina sui costi da reato non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 14, commi 4-bis e 7, L. n. 537 del 1993
Richiamato per la deducibilità dei costi; la Corte esclude l'applicazione al caso di operazioni oggettivamente inesistenti.
d.l. n. 16 del 2012
La novella non consente la deduzione dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, ma opera per le fatture soggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
Non riguarda i costi relativi a operazioni totalmente o parzialmente inesistenti; trova applicazione per costi da fatture soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime anteriore alle modifiche normative del 2015, si fonda sulla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, non sulla prova o sull'effettivo avvio dell'azione penale.
- Quando si contesta la decadenza dell'ufficio per superamento dei termini di accertamento, l'oggetto del sindacato del giudice tributario riguarda la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'accertamento del reato.
- Per l'IRAP il raddoppio dei termini di accertamento non opera, poiché le violazioni in materia non sono assistite da sanzioni penali.
- L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante richiamo a PVC o altri atti, purché l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale degli elementi richiamati in modo da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di controllare la pretesa.
- La deduzione di una duplicazione di imposta richiede una puntuale allegazione e produzione degli atti impositivi asseritamente duplicati; in cassazione la doglianza è inammissibile se il ricorrente non consente il controllo sulla comparazione tra i diversi avvisi.
- La disciplina sui costi relativi a reati non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti; la sua eventuale operatività riguarda piuttosto le fatture soggettivamente inesistenti, ove il costo sia effettivamente sostenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →