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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10269 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Reddito d'impresa - Disciplina dei d.P.R. n. 597 del 1973, n. 598 del 1973 e n. 917 del 1986 - Costi ed oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Estensione alla congruità dei costi - Configuralità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con rettifica del reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Ha contestato: la motivazione per relationem dell'avviso, il mancato esame di una questione relativa alla disciplina delle rimanenze, la ricostruzione delle rimanenze finali mediante equiparazione alle esistenze iniziali dell'anno successivo, l'omessa considerazione di maggiori costi correlati ai maggiori ricavi e l'imputazione temporale delle provvigioni percepite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili; il primo è stato comunque ritenuto infondato, poiché l'avviso poteva richiamare il processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: le esistenze iniziali dell'esercizio successivo equivalgono per legge alle rimanenze finali dell'esercizio precedente. È stata inoltre confermata la mancanza di prova dei costi deducibili correlati ai maggiori ricavi, inclusi inerenza e congruità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di prova sulla diversa imputazione temporale delle provvigioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando l'atto richiamato è conosciuto o è stato consegnato al contribuente e consente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, comma 6, nel testo previgente alla riforma del 2004

    Le esistenze iniziali di un esercizio corrispondono alle rimanenze finali dell'esercizio precedente.

    L'Amministrazione può ricostruire le rimanenze finali di un anno utilizzando le esistenze iniziali dell'anno successivo, se il dato è certo e risulta dalla contabilità del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'Ufficio può presumere un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. Il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, già art. 75 del testo previgente

    L'imputazione temporale dei componenti reddituali segue il principio di competenza. Chi sostiene che un componente debba essere imputato a un esercizio diverso deve allegare e provare gli elementi giustificativi.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione giuridica della sentenza impugnata quando la decisione è comunque conforme al diritto.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza, la diretta imputazione ai ricavi e anche la congruità dei costi dedotti.
  • Quando l'Amministrazione ricostruisce presuntivamente maggiori ricavi sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.
  • La deduzione di costi correlati a maggiori ricavi accertati non opera automaticamente: il contribuente deve indicarli specificamente e dimostrarne esistenza, inerenza e congruità.
  • Un avviso di accertamento può rinviare a un processo verbale di constatazione senza riprodurne integralmente il contenuto, se il verbale è stato portato a conoscenza del contribuente.
  • Per contestare l'imputazione temporale di provvigioni o altri componenti reddituali, non è sufficiente formulare un'ipotesi generica: occorre indicare l'esercizio corretto e documentare le ragioni della diversa imputazione secondo il principio di competenza.
  • Le esistenze iniziali dell'anno successivo costituiscono, in linea generale, il dato di riferimento per determinare le rimanenze finali dell'anno precedente, salvo contestazioni specifiche e documentate sull'attendibilità del dato.

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