Regolamento (UE) 2017/462
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/462 della Commissione, del 16 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/462 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per alcune categorie di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. La misura si fonda sulla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e sulle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell'allegato per singolo codice NC e per specifiche origini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC e per le origini/paesi terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE sui settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/462 della Commissione interviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli per aggiornare i valori forfettari all'importazione di alcuni ortofrutticoli. La misura serve a determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dai paesi terzi, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti interessati.
Meccanismo di determinazione dei valori
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, in funzione di dati giornalieri variabili. Il regolamento in esame non istituisce un nuovo metodo di calcolo, ma recepisce il risultato dell'aggiornamento per i prodotti e le origini elencati nell'allegato.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per specifici codici NC, tra cui:
- 0702 00 00;
- 0707 00 05;
- 0709 93 10;
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28;
- 0805 50 10;
- 0808 10 80;
- 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori corrispondenti a determinate origini, identificate mediante i codici paese della nomenclatura richiamata dalla nota all'allegato. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Entrata in vigore e efficacia nell'Unione
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel territorio dell'Unione.
Allegato: valori fissati
L'allegato costituisce il nucleo operativo del regolamento, poiché quantifica i valori forfettari per prodotto e origine. A titolo esemplificativo, per il codice 0702 00 00 i valori risultano differenziati per EG, MA, SN, TN, TR e ZZ; per il codice 0808 10 80 sono previsti valori per CL, CN, US, ZA e ZZ; per il codice 0808 30 90 sono previsti valori per AR, CL, CN, TR, ZA e ZZ. Tali importi sono quelli da utilizzare ai fini del calcolo del prezzo di entrata nei casi disciplinati dalla normativa settoriale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e nei periodi indicati dalla normativa settoriale, ai fini della determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC e per le corrispondenti origini (ad esempio EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, ZA, AR e codice ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di aggiornamento giornaliero
Nei considerando è chiarito che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
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