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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/460

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo armonizzato la formazione delle tariffe di trasporto del gas nelle reti di trasporto europee. Introduce una metodologia dei prezzi di riferimento, regole su sconti e moltiplicatori, criteri di perequazione dei ricavi, obblighi di consultazione e di pubblicazione, nonché disposizioni speciali per capacità aggregata, punti di interconnessione virtuali e capacità incrementale. L’obiettivo è rafforzare trasparenza, integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento e non discriminazione, riducendo i sussidi incrociati e i rischi di volume per i clienti vincolati.

Istituisce un codice di rete UE per strutture tariffarie armonizzate del trasporto del gas, con regole su metodologia dei prezzi di riferimento, sconti, prezzi di riserva, consultazioni, pubblicazione e capacità incrementale.

Ambito di applicazione

Si applica ai punti di entrata e di uscita delle reti di trasporto del gas nell’Unione, con disciplina specifica per i punti di interconnessione e, in taluni casi, per i punti di entrata/uscita da e verso paesi terzi se l’autorità nazionale di regolamentazione decide di estendere l’applicazione del regolamento (UE) 2017/459. Non si applica negli Stati membri beneficiari della deroga di cui all’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE per la durata della deroga. Alcuni capi e articoli si applicano solo ai punti di interconnessione; altri entrano in vigore e si applicano con scadenze differenziate.

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione: strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas

Il regolamento istituisce un quadro uniforme per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas nelle reti europee, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento e interconnessione delle reti. La disciplina si innesta sul regolamento (CE) n. 715/2009 e coordina l’attività delle autorità nazionali di regolamentazione, dell’Agenzia e dei gestori dei sistemi di trasporto.

Ambito di applicazione e fonti di coordinamento

L’ambito copre tutti i punti di entrata e di uscita delle reti di trasporto del gas, ma talune disposizioni sono riservate ai punti di interconnessione; alcune possono estendersi ai punti da/verso paesi terzi se l’autorità nazionale di regolamentazione lo decide in applicazione del regolamento (UE) 2017/459. Il regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE. Le considerazioni iniziali richiamano inoltre la necessità di evitare preclusioni concorrenziali, di proteggere i clienti vincolati dai grandi flussi di transito e di armonizzare l’attuazione a livello UE.

Struttura tariffaria, servizi di trasporto e servizi non di trasporto

Il regolamento distingue tra servizi di trasporto e servizi non di trasporto. Un servizio è qualificato come servizio di trasporto quando i suoi costi dipendono da capacità e distanza e sono connessi a investimenti e funzionamento dell’infrastruttura; altrimenti, può essere qualificato diversamente secondo la consultazione e la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. I ricavi dei servizi di trasporto sono recuperati principalmente tramite tariffe applicate alla capacità; in via eccezionale, parte dei ricavi può essere recuperata tramite tariffe sui volumi trasportati, previa approvazione. I servizi non di trasporto sono remunerati con tariffe separate, che devono riflettere i costi ed evitare sussidi incrociati.

Valutazione dei costi e metodologia dei prezzi di riferimento

Prima della decisione regolatoria finale deve essere effettuata una valutazione della ripartizione dei costi, idonea a misurare il grado di sussidi incrociati tra uso intrasistemico e intersistemico. Su tale base si costruisce la metodologia dei prezzi di riferimento, che deve essere coerente, trasparente, riproducibile dagli utenti della rete e non discriminatoria. L’articolo 8 illustra in dettaglio la metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità, con ripartizione 50/50 tra entrata e uscita e calcoli tecnici fondati su capacità previste e distanze minime negli scenari di flusso.

Sconti e adeguamenti tariffari

Il regolamento introduce uno sconto minimo del 50% per i punti di entrata da e di uscita verso gli impianti di stoccaggio, salvo il caso in cui lo stoccaggio sia impiegato per competere con un punto di interconnessione. Sono previsti sconti anche per i punti di entrata da impianti GNL e per le infrastrutture volte a porre fine all’isolamento degli Stati membri, in funzione della sicurezza dell’approvvigionamento. Per i prodotti interrompibili, il prezzo di riserva è ridotto tramite uno sconto ex ante basato sulla probabilità di interruzione e su un fattore di aggiustamento; in alternativa, in casi limitati, può essere previsto uno sconto ex post con indennizzo successivo.

Moltiplicatori, fattori stagionali e prezzi di riserva

I prezzi di riserva sono il perno operativo dell’asta della capacità. Per la capacità continua annua coincidono con il prezzo di riferimento, mentre per i prodotti non annui e interrompibili il regolamento impone formule specifiche che incorporano moltiplicatori e, se del caso, fattori stagionali. I moltiplicatori sono soggetti a limiti numerici differenziati per durata del prodotto, e l’eventuale uso dei fattori stagionali deve mantenere la media annuale entro gli stessi intervalli. Le norme si applicano con particolare dettaglio ai prodotti trimestrali, mensili, giornalieri e infragiornalieri.

Perequazione dei ricavi e conto di regolazione

Per i gestori che operano in regime non di price cap, il regolamento prevede la perequazione dei ricavi al fine di minimizzare gli scostamenti tra ricavi effettivi e ricavi consentiti, mantenere la stabilità tariffaria e recuperare tempestivamente i costi. Le differenze confluiscono in un conto di regolazione, che può essere affiancato da sottoconti e, in presenza di incentivi alle vendite di capacità, da meccanismi di trattenuta o versamento parziale. In regime di price cap o di prezzo da pagare fisso, invece, non si applica la perequazione dei ricavi e il rischio è coperto dal premio di rischio.

Consultazioni, decisioni e pubblicazione delle informazioni

Il regolamento costruisce un procedimento regolatorio fortemente partecipato. Prima della decisione finale devono essere svolte consultazioni sulle metodologie, sulle tariffe, sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali; i documenti e le sintesi delle risposte devono essere pubblicati, preferibilmente in inglese. L’Agenzia valuta la completezza e la conformità della consultazione, mentre l’autorità nazionale di regolamentazione adotta una decisione motivata entro cinque mesi dalla chiusura della consultazione finale. Le informazioni tariffarie e tecniche devono essere pubblicate con cadenze precise, in formato accessibile e gratuito, e con standard minimi di contenuto, inclusa la simulazione tariffaria per gli utenti.

Capacità aggregata, interconnessioni virtuali e capacità incrementale

Per la capacità aggregata, il prezzo di riserva corrisponde alla somma dei prezzi delle capacità che la compongono, con regole di attribuzione dei ricavi e dei premi d’asta tra i gestori coinvolti. Per i punti di interconnessione virtuali, il prezzo può derivare dal prezzo di riferimento o da una media ponderata dei prezzi dei punti che contribuiscono al punto virtuale. La capacità incrementale è trattata con una disciplina specifica: il prezzo minimo è il prezzo di riferimento, ma può essere richiesto un premio minimo obbligatorio se necessario per superare il test economico; per i progetti incrementali può inoltre operare un approccio a prezzo da pagare fisso fondato sui costi di investimento e di esercizio previsti.

Disposizioni finali, transitorie e deroghe

Il regolamento tutela i contratti e le prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017, purché non prevedano modifiche tariffarie diverse dall’eventuale indicizzazione, e vieta il rinnovo o la riproposizione delle relative clausole alla scadenza. È previsto un monitoraggio attuativo affidato all’ENTSO-G e all’Agenzia, con scadenze di trasmissione dati nel 2017, 2018, 2019 e 2020. In casi eccezionali, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere deroghe per interconnettori già esentati o comparabili, qualora l’applicazione del regolamento sia incompatibile con l’efficienza, la concorrenza, gli investimenti o l’operatività dell’infrastruttura. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale immediata e applicazione differita di alcuni capi al 1º ottobre 2017 e al 31 maggio 2019.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del codice di rete

L’articolo 1 istituisce un codice di rete sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprendente la metodologia dei prezzi di riferimento, gli obblighi di consultazione e pubblicazione e il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard. I considerando sottolineano trasparenza, integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, interconnessione delle reti e corrispondenza ai costi.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 2 si applica a tutti i punti di entrata e di uscita delle reti di trasporto del gas, ma alcuni capi e articoli valgono solo per i punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, l’articolo 28 e l’articolo 31, paragrafi 2 e 3, e il capo IX possono applicarsi anche ai punti da/verso paesi terzi se l’autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti. È esclusa l’applicazione negli Stati membri coperti dalla deroga ex articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 rinvia alle definizioni già contenute nel regolamento (CE) n. 715/2009, nel regolamento (UE) 2017/459, nel regolamento (UE) n. 312/2014, nel regolamento (UE) 2015/703 e nella direttiva 2009/73/CE, e introduce nozioni chiave quali prezzo di riferimento, metodologia dei prezzi di riferimento, regime non di price cap, ricavi consentiti e previsti, servizi di trasporto e non di trasporto, moltiplicatore, driver di costo, aggregato di punti, scenario di flusso, fattore stagionale, prezzo da pagare fisso/variabile, conto di regolazione e premio d’asta.

Distinzione tra servizi di trasporto e non di trasporto

L’articolo 4 stabilisce che un servizio è di trasporto se i suoi costi dipendono dai driver di costo della capacità e della distanza e sono legati a investimenti e funzionamento dell’infrastruttura ricompresi nel capitale investito riconosciuto. I ricavi relativi ai servizi di trasporto sono recuperati mediante tariffe di capacità; in via eccezionale, con approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, una parte può essere recuperata tramite tariffe sui volumi trasportati, in forma di corrispettivo basato sul flusso e di corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi. I servizi non di trasporto sono remunerati con tariffe dedicate, che devono essere non discriminatorie, oggettive, trasparenti e orientate ai costi.

Valutazione della ripartizione dei costi

L’articolo 5 impone una valutazione della ripartizione dei costi, da pubblicare nella consultazione finale, per verificare il grado di sussidi incrociati tra uso della rete intrasistemico e intersistemico. La valutazione può basarsi su driver di costo della capacità tecnica o contrattuale prevista, con o senza distanza, ovvero sui volumi trasportati. Se gli indici di confronto superano il 10%, l’autorità nazionale di regolamentazione deve motivarne il risultato nella decisione ex articolo 27, paragrafo 4.

Regole generali sulla metodologia dei prezzi di riferimento

Gli articoli 6 e 7 prevedono che la metodologia sia stabilita o approvata dall’autorità nazionale di regolamentazione, sulla base delle consultazioni periodiche. La stessa metodologia si applica, salvo eccezioni, a tutti i punti di entrata e uscita del medesimo sistema di entrata-uscita; sono ammesse adattamenti solo per aggiustamenti normativi, confronto comparativo, perequazione e riproporzionamento. La metodologia deve essere riproducibile dagli utenti, riflettere i costi effettivi e la complessità della rete, prevenire discriminazioni e sussidi incrociati, limitare il rischio-volume e non distorcere gli scambi transfrontalieri.

Metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità

L’articolo 8 descrive la metodologia di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità: usa capacità contrattuale prevista, distanze minime tra punti combinabili in uno scenario di flusso e una ripartizione entrata/uscita 50/50. La norma disciplina il calcolo di distanze medie ponderate, incidenze di costo, ripartizione dei ricavi tra entrata e uscita e determinazione dei prezzi di riferimento per ciascun punto o aggregato di punti.

Sconti per stoccaggio, GNL e infrastrutture contro l’isolamento

L’articolo 9 prevede uno sconto minimo del 50% sui punti di entrata da e uscita verso gli impianti di stoccaggio, salvo i casi in cui lo stoccaggio sia usato per competere con un punto di interconnessione. È inoltre consentito applicare sconti ai punti di entrata da impianti GNL e alle infrastrutture volte a porre fine all’isolamento degli Stati membri, per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento.

Sistemi con più gestori e sistemi transfrontalieri

Gli articoli 10 e 11 disciplinano i casi in cui in uno stesso sistema di entrata-uscita operano più gestori, o il sistema copre più Stati membri. In linea generale i gestori devono applicare congiuntamente la stessa metodologia, ma l’autorità nazionale di regolamentazione può consentire applicazioni separate o fasi intermedie per fusioni di sistemi, purché esista un efficace meccanismo di compensazione, siano evitati effetti negativi sui ricavi e sui sussidi incrociati e i costi siano coerenti con quelli di un gestore efficiente. Il periodo massimo per tali soluzioni è di cinque anni dalla data di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Prezzi di riserva: disciplina generale, moltiplicatori e fattori stagionali

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 stabiliscono che, per la capacità continua annua, il prezzo di riferimento coincide con il prezzo di riserva; per i prodotti non annui e per quelli interrompibili si applicano formule specifiche. I moltiplicatori devono rientrare in intervalli prestabiliti: tra 1 e 1,5 per trimestrale e mensile, tra 1 e 3 per giornaliero e infragiornaliero, con possibili deroghe motivate; i fattori stagionali sono consentiti e devono rispettare gli stessi intervalli medi annuali. L’articolo 14 fornisce le formule per il calcolo dei prezzi di riserva dei prodotti non annui in assenza di fattori stagionali, mentre l’articolo 15 disciplina il calcolo con fattori stagionali, basato su flussi previsti o capacità prevista e con meccanismi di correzione.

Prodotti interrompibili e sconti ex ante/ex post

L’articolo 16 prevede che il prezzo di riserva per la capacità interrompibile sia ottenuto applicando allo standard continuo uno sconto ex ante pari alla probabilità di interruzione moltiplicata per un fattore di aggiustamento almeno pari a 1. In alternativa, l’autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare uno sconto ex post, con indennizzo successivo agli utenti, ma solo nei punti di interconnessione in cui nell’anno gas precedente non si sono verificate interruzioni da congestione fisica; l’indennizzo per ciascun giorno di interruzione è pari al triplo del prezzo di riserva giornaliero della capacità continua.

Perequazione dei ricavi e conto di regolazione

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 disciplinano la perequazione dei ricavi nei regimi non di price cap, imponendo di ridurre al minimo il recupero di somme in difetto o in eccesso, assicurare tempestività e limitare forti variazioni tariffarie tra periodi consecutivi. La differenza tra ricavi effettivi e ricavi attesi confluisce nel conto di regolazione, che può includere altre componenti di costo; eventuali premi d’asta possono essere contabilizzati separatamente e, su decisione dell’autorità, usati per ridurre la congestione fisica o le tariffe future. La riconciliazione del conto avviene secondo la metodologia dei prezzi di riferimento e le norme approvate ai sensi della direttiva 2009/73/CE.

Capacità aggregata e punti di interconnessione virtuali

Gli articoli 21 e 22 disciplinano il prezzo di riserva per la capacità aggregata, pari alla somma dei prezzi delle capacità che la compongono, con attribuzione dei ricavi ai rispettivi gestori di trasporto secondo le regole di transazione o in proporzione ai prezzi di riserva. Per i punti di interconnessione virtuali, il prezzo di riserva può essere calcolato in base al prezzo di riferimento se la metodologia lo consente, altrimenti sulla base della media ponderata dei prezzi di riserva dei punti che contribuiscono al punto virtuale.

Prezzo di aggiudicazione e prezzo da pagare

Gli articoli 23, 24 e 25 definiscono il prezzo di aggiudicazione come prezzo di riserva più eventuale premio d’asta. Il prezzo da pagare può essere variabile, se collegato al prezzo di riserva al momento dell’uso, oppure fisso, se indicizzato e comprensivo di un premio di rischio non inferiore a zero. Nei regimi non di price cap, il prezzo da pagare fisso è escluso per la capacità esistente isolata e ammesso per capacità incrementale solo in certe condizioni; nei regimi di price cap può essere offerto liberamente, anche in forma alternativa o combinata.

Consultazioni periodiche e ruolo dell’Agenzia

Gli articoli 26, 27 e 28 impongono consultazioni periodiche sulla metodologia dei prezzi di riferimento e sui parametri tariffari, con pubblicazione di documenti, risposte e sintesi, preferibilmente in inglese. L’Agenzia analizza la completezza e la conformità della consultazione, e l’autorità nazionale di regolamentazione adotta una decisione motivata entro cinque mesi dalla chiusura della consultazione finale. Per sconti, moltiplicatori e fattori stagionali è prevista una consultazione con le autorità dei Paesi direttamente connessi e con le parti interessate, con decisione motivata che tenga conto di concorrenza, investimenti, costi, congestione e flussi transfrontalieri.

Obblighi di pubblicazione

Gli articoli 29, 30, 31 e 32 elencano le informazioni da pubblicare prima dell’asta annuale e prima del periodo tariffario: prezzi di riserva, moltiplicatori, fattori stagionali, sconti, parametri tecnici della rete, ricavi consentiti o previsti, ripartizioni dei ricavi, riconciliazione del conto di regolazione, uso del premio d’asta e modelli tariffari semplificati. Le informazioni devono essere gratuite, accessibili, scaricabili, pubblicate in modo chiaro e non discriminatorio, di regola nella lingua ufficiale dello Stato membro e, per quanto possibile, in inglese. Sono previsti termini precisi: 30 giorni prima dell’asta annuale, 30 giorni prima del periodo tariffario e immediatamente dopo l’approvazione per gli aggiornamenti in corso di periodo.

Capacità incrementale

L’articolo 33 stabilisce che il prezzo minimo di accettazione per la capacità incrementale è il prezzo di riferimento, calcolato includendo le ipotesi pertinenti sull’offerta di nuova capacità. Se il prezzo di riferimento non consente di superare il test economico, può essere applicato un premio minimo obbligatorio, approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione, che copra il fabbisogno economico della prima asta o del meccanismo alternativo di allocazione. Per capacità incrementale con approccio a prezzo da pagare fisso, il prezzo di riserva è basato sui costi di investimento e di esercizio previsti e viene adeguato a consuntivo in funzione degli scostamenti effettivi.

Disposizioni transitorie, controllo e deroghe

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 prevedono una relazione dell’Agenzia sulle metodologie e sui parametri dei ricavi entro il 6 aprile 2019, la salvaguardia dei contratti e prenotazioni di capacità esistenti conclusi prima del 6 aprile 2017, e un meccanismo di controllo dell’attuazione affidato all’ENTSO-G con scadenze differenziate al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2020, e obblighi di trasmissione dei dati entro il 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2019. È possibile concedere deroghe, su richiesta del gestore di un interconnettore già esentato ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o di deroga analoga, quando l’applicazione del regolamento comprometterebbe efficienza, concorrenza, investimenti o non sia attuabile; la deroga può essere revocata se vengono meno le condizioni o su raccomandazione dell’Agenzia o della Commissione.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

L’articolo 38 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dalla stessa data. I capi VI e VIII si applicano dal 1º ottobre 2017; i capi II, III e IV dal 31 maggio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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