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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/461

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma la cooperazione tra autorità di vigilanza quando devono valutare acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate in enti creditizi. Definisce chi avvia la consultazione, i termini per l’invio dell’avviso e della risposta, i canali di comunicazione e i modelli standard da utilizzare. Introduce inoltre obblighi di designazione e pubblicazione dei punti di contatto e prevede lo scambio tempestivo di tutte le informazioni pertinenti, comprese eventuali riserve sul progetto di acquisizione. Il testo contiene due allegati con i modelli per l’avviso di consultazione e per la risposta dell’autorità interpellata.

Stabilisce norme tecniche di attuazione per le procedure comuni, i formati e i modelli del processo di consultazione tra autorità competenti in relazione ai progetti di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate in enti creditizi.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nella consultazione prevista dall'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, quando il candidato acquirente, azionista o socio è un soggetto vigilato in un altro Stato membro o settore, oppure la sua impresa madre o la persona che lo controlla. Si applica anche, per effetto del rinvio all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, alla valutazione degli azionisti o soci nell'ambito delle domande di autorizzazione all'avvio dell'attività di ente creditizio. Riguarda gli scambi informativi tra autorità richiedente e autorità interpellata; non disciplina direttamente gli operatori privati, se non per quanto necessario alla trasmissione di informazioni da parte delle autorità.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461: procedure comuni per la consultazione sulle partecipazioni qualificate negli enti creditizi

Il regolamento attua l'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE fissando regole operative uniformi per lo scambio di informazioni tra autorità competenti quando devono valutare acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate in enti creditizi. Il testo risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire una cooperazione tempestiva, accurata ed efficiente, anche nei casi in cui la valutazione avvenga nell'ambito dell'autorizzazione ad avviare l'attività bancaria.

Ambito e finalità della consultazione

Il regolamento si applica al rapporto tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nei casi in cui il candidato acquirente, l'azionista o il socio sia soggetto a vigilanza in un altro Stato membro o settore, oppure sia controllato da una diversa impresa madre o da una persona fisica o giuridica controllante. Il medesimo schema di consultazione opera anche, per rinvio dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quando la valutazione degli azionisti o soci rientra nella procedura di autorizzazione di un ente creditizio.

Punti di contatto e canali di comunicazione

Per facilitare i contatti, ciascuna autorità competente deve designare un punto di contatto specifico tramite un unico indirizzo di servizio o di posta elettronica e pubblicarlo sul proprio sito web. Le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla risposta devono essere trasmesse per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro; le autorità devono usare, per quanto possibile, il mezzo più rapido tra quelli disponibili, tenendo conto di riservatezza, tempi di trasmissione e volume dei documenti.

Avviso di consultazione

L'autorità richiedente deve inviare l'avviso il prima possibile dopo il ricevimento della notifica prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di valutazione. Se la consultazione riguarda una domanda di autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio, il termine massimo è di 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 15 della direttiva. L'avviso deve essere compilato secondo il modello dell'allegato I e contenere le informazioni principali sul progetto di partecipazione, nonché le specifiche informazioni richieste all'autorità interpellata.

Ricevuta e risposta dell'autorità interpellata

L'autorità interpellata deve confermare il ricevimento entro 2 giorni lavorativi. La risposta va resa, secondo il modello dell'allegato II, il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione. Essa deve includere tutte le informazioni richieste, eventuali pareri o riserve sull'operazione e tutte le informazioni essenziali di propria iniziativa.

Gestione dei ritardi e informazioni parziali

Se il termine di 20 giorni non è rispettabile, l'autorità interpellata deve comunicarne immediatamente le ragioni e la data prevista per la risposta, mantenendo aggiornato l'interlocutore sullo stato dei lavori. In casi giustificati di necessità, può trasmettere entro il termine solo le informazioni già disponibili e inviare successivamente quelle mancanti, anche oralmente se ciò consente di adottare rapidamente i provvedimenti necessari; in tal caso, salvo diverso accordo, segue conferma scritta.

Cooperazione sostanziale e scambio di ulteriori informazioni

Le autorità devono collaborare per risolvere eventuali difficoltà, chiedere e fornire chiarimenti in modo tempestivo e scambiarsi l'esito della valutazione, compresa l'utilità delle informazioni ricevute e le difficoltà incontrate. Se durante il periodo di valutazione emergono nuovi elementi o la necessità di informazioni aggiuntive, esse devono scambiarsi tutte le informazioni essenziali e pertinenti, anche mediante i modelli standardizzati degli allegati. Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità, l'autorità interpellata deve attivarsi per reperirle oppure informare immediatamente l'autorità richiedente se si tratta di un'autorità di altro Stato membro o di un'altra autorità competente ai fini dell'articolo 24.

Lingua e standardizzazione documentale

Le comunicazioni devono avvenire in una lingua ufficiale dell'Unione comunemente usata per la cooperazione internazionale di vigilanza, indicata sui siti web delle autorità competenti, oppure in un'altra lingua ufficiale dell'Unione concordata tra gli Stati membri interessati. I due allegati forniscono modelli dettagliati: il primo per l'avviso di consultazione, con indicazione dei dati del candidato, dell'impresa interessata, della partecipazione e delle informazioni richieste; il secondo per la risposta dell'autorità interpellata, comprensiva di osservazioni, informazioni aggiuntive e riserve sull'acquisizione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e soggetti del processo di consultazione

L'articolo 1 definisce le procedure comuni, i formati e i modelli per la consultazione tra l'autorità competente dell'ente creditizio interessato o dell'autorizzazione all'avvio dell'attività (autorità richiedente) e l'autorità competente del candidato acquirente, azionista o socio (autorità interpellata), nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE.

Punti di contatto designati

L'articolo 2 impone alle autorità competenti di designare, per il processo di consultazione, un punto di contatto tramite un unico indirizzo di un servizio specifico o di posta elettronica e di pubblicarlo sul proprio sito web.

Avviso di consultazione e termini di trasmissione

L'articolo 3 stabilisce che l'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione appena possibile dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di valutazione; se la consultazione avviene nell'ambito dell'autorizzazione all'avvio dell'attività, l'avviso va inviato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete ex articolo 15 della direttiva. L'avviso è trasmesso per iscritto via posta, fax o mezzo elettronico sicuro al punto di contatto designato e compilato secondo il modello dell'allegato I.

Avviso di ricevimento

L'articolo 4 prevede che l'autorità interpellata confermi il ricevimento dell'avviso di consultazione entro due giorni lavorativi.

Risposta dell'autorità interpellata e termine generale

L'articolo 5 richiede che la risposta sia inviata per iscritto, secondo il modello dell'allegato II, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. L'autorità interpellata deve fornire, il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso, tutte le informazioni richieste, inclusi eventuali pareri o riserve, nonché tutte le informazioni essenziali di propria iniziativa.

Ritardo, informazioni parziali e integrazioni

Sempre l'articolo 5 disciplina l'ipotesi in cui il termine di 20 giorni non possa essere rispettato: l'autorità interpellata deve informare immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni del ritardo e indicare la data prevista per la risposta, aggiornando regolarmente sullo stato di avanzamento. Nei casi giustificati di necessità, può trasmettere entro il termine le sole informazioni già disponibili e inviare successivamente quelle mancanti, anche verbalmente se necessario per garantire decisioni rapide, con successiva conferma scritta salvo diverso accordo tra le autorità.

Modalità di cooperazione e qualità delle informazioni

L'articolo 6 impone l'uso del mezzo più rapido tra quelli ammessi, tenendo conto di riservatezza, tempi, volume documentale e facilità di accesso. Le informazioni fornite devono essere, per quanto noto all'autorità interpellata, complete, esatte e aggiornate; quest'ultima deve chiedere prontamente chiarimenti se necessari, mentre l'autorità richiedente deve rispondere senza ritardo. Se le informazioni sono detenute da un'altra autorità, l'autorità interpellata deve attivarsi per raccoglierle o, se appartengono a un'autorità di altro Stato membro o a un'altra autorità competente ai fini dell'articolo 24, informare immediatamente l'autorità richiedente. Le autorità devono anche informarsi sull'esito della valutazione e, se del caso, sull'utilità delle informazioni e sulle difficoltà incontrate.

Scambio di informazioni nuove e lingua di lavoro

L'articolo 6 prevede che, se durante il periodo di valutazione emergono nuove informazioni o occorrono dati aggiuntivi, le autorità scambino tutte le informazioni essenziali e pertinenti, utilizzando se opportuno i modelli degli allegati. Le comunicazioni devono avvenire in una lingua ufficiale dell'Unione di uso comune per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza, indicata sui siti web delle autorità, oppure in un'altra lingua ufficiale concordata tra gli Stati membri interessati.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariaautorizzazione degli enti creditizicooperazione tra autorità competentipartecipazioni qualificatemercato finanziario

Testo integrale

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