Regolamento (UE) 2017/454
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 della Commissione, del 15 marzo 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi per quattro produttori esportatori cinesi attivi nel settore dei moduli fotovoltaici, a seguito della loro volontà di recedere dall'impegno stesso. Dal momento dell'entrata in vigore, i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti interessati fabbricati da tali società. Il testo disciplina inoltre le modalità di verifica da parte delle dogane nazionali in caso di sospetto inadempimento dell'impegno o di mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per quattro produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle, con conseguente applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente ai produttori esportatori indicati all'articolo 1: GCL Technology, Hareon Solar, Jetion Solar e Talesun Solar, con i relativi codici addizionali TARIC. Incide sulle operazioni doganali successive alla sua entrata in vigore e riguarda anche le verifiche effettuate dalle autorità doganali degli Stati membri in caso di possibile violazione dell'impegno o di mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione. Restano invariati gli impegni accettati per gli altri produttori esportatori elencati nell'allegato.
Revoca dell'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama la precedente istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'accettazione di un impegno sui prezzi poi confermata per il periodo di applicazione delle misure definitive e la successiva evoluzione del regime con numerose revoche parziali dell'impegno per altri produttori esportatori. In questo contesto, il testo prende atto della volontà di alcuni operatori di recedere dall'impegno e ne trae le conseguenze sul piano doganale.
Contesto normativo e misure precedenti
La disciplina si inserisce nel sistema costruito dal regolamento (UE) 2016/1036 sul dumping e dal regolamento (UE) 2016/1037 sulle sovvenzioni, richiamati come basi giuridiche rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 13. La Commissione ricorda che con il regolamento (UE) n. 513/2013 era stato istituito un dazio antidumping provvisorio, poi integrato da un impegno sui prezzi presentato tramite la CCCME per conto di un gruppo di produttori esportatori. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, erano stati istituiti i dazi definitivi antidumping e compensativi sui prodotti in esame.
La decisione di esecuzione 2013/707/UE aveva confermato l'accettazione dell'impegno modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive. Il testo ricorda inoltre che tale impegno era già stato oggetto di chiarimenti applicativi con la decisione di esecuzione 2014/657/UE, e che nel tempo erano già intervenute varie revoche dell'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori tramite i regolamenti di esecuzione del 2015 e del 2016.
Revoca volontaria dell'impegno
La Commissione chiarisce che, secondo le condizioni dell'impegno, ciascun produttore esportatore può revocarlo volontariamente in qualsiasi momento durante la sua validità. Nel corso del 2016 e del gennaio 2017, Jetion Solar, Hareon Solar, GCL Technology e Talesun Solar hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di recedere dall'impegno. Sulla base di tali comunicazioni e in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione conclude che l'accettazione dell'impegno deve essere revocata per questi soggetti.
Conseguenze sull'applicazione dei dazi
La revoca comporta l'applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti. In particolare, il dazio antidumping definitivo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano alle importazioni del prodotto in questione fabbricato da Jetion Solar, Talesun Solar, Hareon Solar e GCL Technology a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il regolamento precisa anche la logica operativa delle verifiche doganali: quando esistono elementi che fanno ritenere che il prezzo indicato nella fattura corrispondente all'impegno non coincida con il prezzo effettivamente pagato, le autorità doganali possono chiedere alla Commissione copia dell'impegno e altre informazioni utili per verificare il PMI applicabile nel giorno di emissione della fattura. Se il prezzo effettivamente pagato risulta inferiore al PMI, i dazi dovuti sono riscossi in base al regime antidumping e antisovvenzioni di base. Se invece risulta che nella fattura commerciale non siano stati inclusi sconti o sgravi, si applicano i dazi previsti dagli articoli richiamati dei regolamenti di esecuzione n. 1238/2013 e n. 1239/2013.
Riservatezza delle informazioni e diritto di difesa
Le informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità doganali possono essere usate solo per l'applicazione dei dazi dovuti. Il regolamento consente alle autorità doganali di condividerle con i soggetti passivi coinvolti soltanto per tutelare il diritto di difesa, vietandone la comunicazione a terzi. La previsione mira a bilanciare l'esigenza di controllo doganale con la tutela della riservatezza dell'impegno e delle informazioni economiche sensibili.
Ambito soggettivo residuo: produttori esportatori non colpiti dalla revoca
In via informativa, il regolamento richiama l'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, che continua a contenere l'elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno resta invariata. Il regolamento allega inoltre un elenco ampio di società con relativi codici TARIC, utile per identificare i soggetti che restano coperti dall'impegno originariamente accettato e che non sono oggetto della revoca disposta dal presente atto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell'accettazione dell'impegno
L'articolo 1 revoca l'accettazione dell'impegno per GCL System Integration Technology Co. Ltd e società collegate, Hareon Solar Technology Co. Ltd e società collegate, Jetion Solar (China) Co. Ltd e società collegate, nonché Zhongli Talesun Solar Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione. Ai soggetti sono associati i codici addizionali TARIC B850, B842, B830 e B922.
Effetti sui dazi definitivi e verifiche doganali
L'articolo 2 stabilisce che, se le autorità doganali dispongono di elementi indicanti che il prezzo in fattura non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell'impegno e delle informazioni necessarie per verificare il prezzo minimo all'importazione (PMI). Se emerge che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Se nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, si applicano i dazi secondo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Limitazione d'uso delle informazioni riservate
Le informazioni ottenute dalla Commissione possono essere usate solo per l'applicazione dei dazi dovuti. Le autorità doganali degli Stati membri possono comunicarle ai soggetti passivi interessati esclusivamente per garantire il diritto di difesa; è vietata la comunicazione a terzi.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/455
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/456
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/458
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/472
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/540
- Regolamento · 15 mar 2017Regolamento (UE) 2017/596
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →