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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/463

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/463 della Commissione, del 16 marzo 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

Normativa europea32017R0463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce i quantitativi non oggetto di domanda di titoli di importazione per il pollame originario di Israele e li trasferisce al sottoperiodo contingentale successivo, dal 1° luglio al 30 settembre 2017. La misura deriva dalla constatazione che, per il periodo 1° aprile-30 giugno 2017, le domande presentate erano inferiori ai quantitativi disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 dei contingenti tariffari per l’importazione di pollame originario di Israele.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per prodotti del settore del pollame originari di Israele, nonché alle autorità competenti degli Stati membri che gestiscono tali contingenti. L’effetto riguarda esclusivamente il sottoperiodo contingentale 1° luglio-30 settembre 2017 e i quantitativi non richiesti nel precedente sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017. Non disciplina altri prodotti, altri Paesi di origine o periodi diversi.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere al contingente tariffario per il pollame originario di Israele

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/463 disciplina la riallocazione dei quantitativi non richiesti nell’ambito di alcuni contingenti tariffari annuali per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La misura è adottata in applicazione dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si innesta nel regime già aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007.

Contesto e finalità

La Commissione constata che, per le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 relative al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, i quantitativi richiesti risultano inferiori ai quantitativi disponibili. Per evitare che tali quantità rimangano inutilizzate, il regolamento dispone che i quantitativi non richiesti siano aggiunti al sottoperiodo contingente successivo, dal 1° luglio al 30 settembre 2017.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i contingenti tariffari per il pollame originario di Israele gestiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1384/2007. Il regolamento è rilevante per gli operatori del settore che presentano domande di titoli di importazione e per le autorità nazionali competenti incaricate dell’assegnazione e gestione dei contingenti. Non introduce nuove condizioni di importazione, ma modifica soltanto la ripartizione quantitativa tra sottoperiodi contingentali.

Disposizioni operative

L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono indicati i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017:

  • numero d’ordine 09.4091: 280 000 kg;
  • numero d’ordine 09.4092: 2 000 000 kg.

Tali quantitativi diventano quindi disponibili nel sottoperiodo successivo, secondo le regole applicabili al contingente tariffario di riferimento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per la gestione del contingente interessato.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto dei contingenti

Il regolamento è adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 2 e 3, e si inserisce nel regime dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

Trasferimento dei quantitativi non richiesti

Poiché le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017 risultano inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi non richiesti sono determinati e aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo 1° luglio-30 settembre 2017. L’allegato indica i numeri d’ordine e i quantitativi da aggiungere: 09.4091, 280 000 kg; 09.4092, 2 000 000 kg.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio esterocontingenti tariffariimportazionisettore avicolo

Testo integrale

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