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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/751

Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato rinvia al 21 giugno 2019 la decorrenza dell’obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3 nei tre regolamenti delegati EMIR relativi a diverse classi di derivati OTC. La modifica è giustificata dalle difficoltà operative incontrate da tali controparti nell’accesso al clearing tramite clienti o clienti indiretti e dall’esigenza di disporre di più tempo per completare gli accordi di compensazione. Il testo armonizza inoltre le nuove date tra le varie classi di attività soggette all’obbligo, per evitare duplicazioni negli sforzi di adeguamento.

Modifica i termini di decorrenza dell’obbligo di compensazione per talune controparti (categoria 3) nei regolamenti delegati sul clearing dei derivati OTC.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti rientranti nella categoria 3 ai fini dell’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178. L’intervento riguarda il calendario di applicazione dell’obbligo di compensazione per alcune classi di derivati OTC soggette a clearing obbligatorio, senza incidere sulle altre categorie di controparti né sulle operazioni infragruppo già disciplinate. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Modifica del termine per l’obbligo di compensazione per talune controparti di categoria 3

Il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione interviene sul calendario di applicazione dell’obbligo di compensazione centralizzata previsto dall’EMIR per alcuni derivati OTC. La finalità è quella di posticipare l’entrata in obbligo per le controparti appartenenti alla categoria 3, alla luce delle difficoltà operative riscontrate nell’accesso alla compensazione tramite CCP.

Contesto normativo

Il provvedimento modifica tre regolamenti delegati della Commissione adottati in attuazione del regolamento (UE) n. 648/2012: il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178. Tali atti individuano quattro categorie di controparti ai fini della decorrenza dell’obbligo di compensazione, con periodi transitori scaglionati per consentire un’applicazione ordinata e progressiva.

Ragioni del rinvio

La Commissione rileva che le controparti con il livello più basso di attività in derivati OTC, cioè quelle della categoria 3, incontrano notevoli difficoltà nell’adozione dei preparativi necessari per il clearing. Le criticità riguardano in particolare:

  • la scarsa incentivazione dei partecipanti diretti a sviluppare l’offerta di client clearing, anche per i costi connessi;
  • l’incertezza derivante dalla modifica in corso del quadro regolamentare sui requisiti patrimoniali applicabili alle attività di compensazione per il cliente;
  • la mancanza di un’offerta sufficiente per l’accesso indiretto alle CCP tramite indirect client clearing.

Modifica operativa delle date

Per consentire alle controparti interessate di completare gli accordi di compensazione necessari, il regolamento sostituisce la lettera c) dell’articolo 3, paragrafo 1, dei tre regolamenti delegati richiamati, fissando al 21 giugno 2019 la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per la categoria 3 in ciascun caso. La modifica ha anche la funzione di allineare le scadenze tra le diverse classi di attività soggette a clearing, evitando la duplicazione degli sforzi di adeguamento.

Profili non incisi dalla modifica

Il rinvio non altera la disciplina delle operazioni infragruppo già considerata nel sistema EMIR, né modifica l’impianto generale dell’obbligo di compensazione o la classificazione delle controparti. Restano quindi ferme le altre scadenze e gli altri obblighi previsti dalla normativa di base e dagli atti delegati non espressamente modificati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio della decorrenza per la categoria 3

Per i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, la lettera c) dell’articolo 3, paragrafo 1, è sostituita stabilendo che la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3 è il 21 giugno 2019.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione evidenzia che le controparti di categoria 3, caratterizzate dal più basso livello di attività in derivati OTC, incontrano difficoltà significative nell’organizzare la compensazione centralizzata, sia tramite client clearing sia tramite indirect client clearing. Il rinvio mira a concedere un ulteriore periodo per finalizzare gli accordi necessari e ad allineare le nuove date tra le diverse classi di attività soggette a clearing obbligatorio.

Impatto sulle operazioni infragruppo

Il rinvio non incide sugli incentivi e sulle date già previste per taluni derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, in relazione alle operazioni infragruppo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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