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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/459

Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce regole armonizzate per l’allocazione della capacità nei punti di interconnessione delle reti di trasporto del gas, con l’obiettivo di garantire trasparenza, non discriminazione ed efficienza del mercato interno. Disciplina sia la capacità esistente sia quella incrementale, prevedendo procedure d’asta standard, prodotti di capacità per diverse durate, regole di cooperazione tra gestori e un quadro specifico per l’aggregazione della capacità sui due lati dei punti di interconnessione. Introduce inoltre un processo dettagliato per valutare, progettare, approvare e allocare nuova capacità incrementale, oltre a norme specifiche per la capacità interrompibile e per le piattaforme comuni di prenotazione. Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 984/2013 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Codice di rete UE sui meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas, per capacità esistente e incrementale, con abrogazione del regolamento (UE) n. 984/2013.

Ambito di applicazione

Si applica ai punti di interconnessione tra sistemi di trasporto del gas nell’Unione e, facoltativamente, ai punti di entrata-uscita da e verso paesi terzi se lo decide l’autorità nazionale di regolamentazione competente. Copre la capacità tecnica, la capacità interrompibile, la capacità supplementare ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 e la capacità incrementale; non si applica ai punti verso consumatori finali e reti di distribuzione, né ai punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione, né ai punti di entrata/uscita da stoccaggi. Non si applica ai punti di interconnessione tra Stati membri se uno di essi beneficia di deroga ex articolo 49 della direttiva 2009/73/CE; alcune disposizioni possono inoltre essere disapplicate o adattate in caso di meccanismi alternativi di allocazione o di metodi di allocazione implicita, su decisione delle autorità nazionali di regolamentazione.

Codice di rete sui meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas

Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per l’allocazione della capacità nei punti di interconnessione delle reti di trasporto del gas, con l’obiettivo di rafforzare concorrenza, trasparenza, non discriminazione e integrazione del mercato interno. Il testo amplia e sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 984/2013, disciplinando non solo la capacità esistente ma anche la capacità incrementale, nonché la capacità interrompibile e le modalità di aggregazione della capacità sui due lati delle interconnessioni.

Ambito di applicazione e principi generali

L’ambito principale riguarda i punti di interconnessione tra sistemi di trasporto adiacenti; in via opzionale può estendersi ai punti di entrata-uscita da e verso paesi terzi, se deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione competente. Sono esclusi i punti verso consumatori finali e reti di distribuzione, i terminali GNL, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Il regolamento si applica alla capacità tecnica, alla capacità interrompibile, alla capacità supplementare e alla capacità incrementale; non si applica alle interconnessioni tra Stati membri quando uno di essi beneficia di una deroga ex articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

Le norme di allocazione sono costruite attorno a un principio cardine: la capacità nei punti di interconnessione deve essere allocata tramite procedure d’asta armonizzate, salvo i casi in cui l’autorità nazionale consenta meccanismi alternativi o impliciti. Il regolamento precisa inoltre che le misure devono essere progettate in modo da evitare la preclusione dei mercati a valle e non incidere sulle regole di concorrenza dell’Unione, in particolare sugli articoli 101 e 102 TFUE.

Cooperazione tra gestori, manutenzione e comunicazioni

Il regolamento attribuisce un ruolo centrale alla cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti. In caso di manutenzione con impatto sulla capacità disponibile nei punti di interconnessione, i gestori devono coordinarsi pienamente per minimizzare gli effetti sui flussi e sulla capacità potenziale. Devono inoltre standardizzare le comunicazioni, adottando procedure comuni, sistemi informativi coordinati, protocolli compatibili e regole per il trattamento dei dati, con tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Sul piano tecnico, i gestori devono massimizzare la capacità tecnica messa a disposizione degli utenti, tenendo conto dell’integrità del sistema, della sicurezza e dell’efficienza operativa. A tale scopo devono effettuare analisi congiunte dei parametri tecnici, considerare piani decennali di sviluppo, investimenti nazionali, obblighi di diritto interno e contratti rilevanti, e adottare un approccio dinamico al ricalcolo della capacità quando opportuno.

Aste per la capacità continua: prodotti, tempi e algoritmi

La capacità continua è offerta tramite prodotti standard annuali, trimestrali, mensili, giornalieri e infragiornalieri. Il regolamento fissa anche l’unità di misura della capacità offerta, espressa in kWh/h o kWh/g. Le aste annuali, trimestrali e mensili seguono un algoritmo aperto di prezzo ascendente, mentre le aste day-ahead e infragiornaliere adottano un algoritmo a prezzo uniforme.

Le aste annuali offrono capacità almeno per i successivi 5 anni gas e, per la capacità esistente, non oltre i 15 anni; per la capacità incrementale, i livelli di offerta possono essere messi all’asta per un massimo di 15 anni dopo l’entrata in esercizio. Le aste trimestrali, mensili, day-ahead e infragiornaliere seguono calendari e finestre temporali predefiniti, con obblighi di preavviso agli utenti della rete e pubblicazione tempestiva dei risultati. In particolare, le aste day-ahead e infragiornaliere hanno tempi di chiusura e pubblicazione molto rapidi, coerenti con la natura intraday del prodotto.

L’algoritmo aperto di prezzo ascendente prevede gradini di prezzo alto e basso, un prezzo di riserva e la gestione della cosiddetta prima sottoquotazione; l’algoritmo a prezzo uniforme prevede offerte con prezzo e quantità, fino a dieci offerte per utente, una graduatoria per prezzo e, in caso di parità o di insufficienza di capacità, meccanismi di assegnazione proporzionale o marginale. In tutti i casi, i risultati sono resi pubblici in forma aggregata e gli utenti vincitori assumono un impegno vincolante al pagamento del prezzo di aggiudicazione, oltre agli eventuali corrispettivi ulteriori applicabili.

Capacità riservata e prevenzione della preclusione del mercato

Il regolamento impone che almeno il 20% della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione sia riservato e offerto secondo un calendario scaglionato. Di questa riserva, almeno il 10% deve essere offerto non prima dell’asta annuale della capacità annua e un ulteriore 10% non prima dell’asta annuale della capacità trimestrale. Per la capacità incrementale, almeno il 10% della capacità tecnica incrementale deve essere riservato e offerto non prima dell’asta trimestrale dell’anno gas precedente.

Le percentuali esatte sono definite previa consultazione delle parti interessate, coordinamento tra i gestori e approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono valutare in particolare l’opportunità di riservare una quota più elevata di capacità a breve termine per evitare l’esclusione dei mercati di approvvigionamento a valle. Il regolamento consente inoltre alle autorità di adottare misure per limitare in via preventiva le offerte di un singolo utente nei punti di interconnessione, dopo consultazione degli utenti, per prevenire la preclusione del mercato.

Aggregazione della capacità e punti di interconnessione virtuali

Una parte rilevante del regolamento è dedicata all’aggregazione della capacità. I gestori adiacenti devono offrire congiuntamente prodotti di capacità aggregata quando vi è capacità disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione. Gli utenti accedono alla capacità mediante una sola procedura di aggiudicazione e una nomination congiunta; la capacità aggregata originaria, anche se rivenduta sul mercato secondario, deve rimanere aggregata.

Se più punti di interconnessione collegano gli stessi sistemi di entrata-uscita, i gestori devono creare un punto di interconnessione virtuale, sempre che la capacità tecnica complessiva sia almeno pari alla somma delle capacità dei singoli punti e che ciò favorisca un funzionamento economico ed efficiente del sistema. Il regolamento fissa anche una scadenza organizzativa: i gestori devono avviare l’analisi necessaria e istituire punti di interconnessione virtuali funzionali entro il 1o novembre 2018.

Allineamento contrattuale e conversione della capacità

Per rendere effettiva l’aggregazione, l’ENTSO-G deve redigere un catalogo delle principali condizioni contrattuali e poi un modello comune per i prodotti di capacità aggregata. Dopo il parere dell’Agenzia e la pubblicazione del modello finale, i gestori possono applicarlo ai nuovi contratti previa approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Per i contratti esistenti, gli utenti devono cercare un accordo di aggregazione; i gestori possono partecipare alle discussioni su invito. Dal 1o gennaio 2018 è previsto un servizio gratuito di conversione della capacità per gli utenti titolari di capacità disaggregata sfasata su un lato dell’interconnessione, in modo da trasformarla in capacità aggregata, senza oneri aggiuntivi per capacità già detenuta, salvo eventuali premi d’asta. La capacità disaggregata esistente non può essere rinnovata, prorogata o riportata oltre la scadenza del contratto originario.

Capacità incrementale: valutazione della domanda, progettazione e approvazione

Il procedimento per la capacità incrementale è articolato in fasi successive. Ogni anno dispari, a partire dal 2017, i gestori devono avviare la valutazione della domanda di mercato subito dopo l’inizio dell’asta annuale della capacità annua. Entro 8 settimane devono predisporre relazioni comuni di valutazione e, entro 16 settimane, pubblicarle. L’ENTSO-G coordina il processo e fornisce modelli standard. Le indicazioni di domanda non vincolanti degli utenti devono contenere, almeno, sistemi interessati, direzione, anni gas, quantitativi richiesti e eventuali connessioni con altre richieste.

Se la relazione individua una domanda per progetti di capacità incrementale, si apre la fase di progettazione: i gestori effettuano studi tecnici, definiscono il progetto e organizzano una consultazione pubblica congiunta della durata minima di un mese e massima di due mesi. La consultazione deve coprire costi, livelli di offerta, eventuale meccanismo alternativo di allocazione, calendario, condizioni contrattuali, garanzie, approccio tariffario e fattore f proposto. Successivamente, la proposta di progetto viene trasmessa alle autorità nazionali per approvazioni coordinate e pubblicata; le autorità devono decidere entro sei mesi dal ricevimento della proposta completa. Se non raggiungono un accordo sul meccanismo alternativo, decide l’Agenzia.

Test economico e allocazione della capacità incrementale

La capacità incrementale è subordinata a un test economico, applicato da gestori o autorità secondo quanto deciso da queste ultime. Il test confronta il valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti con la quota dell’aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti, come modulata dal fattore f. Il progetto si avvia solo se il test è positivo su entrambi i lati dell’interconnessione per almeno un livello di offerta; se più livelli risultano positivi, si procede con quello che consente il maggior quantitativo di capacità.

La capacità incrementale è poi messa all’asta insieme alla capacità disponibile nell’asta annuale della capacità annua, di regola mediante asta aperta di prezzo ascendente. Sono previste aste parallele per i diversi livelli di offerta, con possibilità di nuova asta in casi specifici per massimizzare il livello di capacità allocabile e ridurre i premi d’asta. Il regolamento disciplina anche un test economico unico per la capacità aggregata, volto a combinare i parametri dei diversi gestori interessati.

Meccanismi alternativi e riserva aggiuntiva per progetti complessi

Il meccanismo standard è l’asta aperta di prezzo ascendente, ma il regolamento consente meccanismi alternativi per progetti complessi, se l’asta standard non è idonea e il progetto coinvolge più di due sistemi di entrata-uscita con domande su punti diversi e durate superiori a un anno. Tali meccanismi possono prevedere offerte vincolanti condizionate e priorità per durata o quantità. Se viene introdotto un ordine di priorità, le autorità nazionali devono decidere una riserva compresa tra il 10% e il 20% della capacità tecnica in ciascun punto di interconnessione.

Capacità interrompibile e interruzioni

La capacità interrompibile ha una funzione ancillare rispetto alla capacità continua. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti interrompibili di durata superiore a un giorno possono essere offerti solo quando la corrispondente capacità continua sia stata venduta con premio, esaurita o non offerta. La capacità interrompibile giornaliera è offerta in entrambe le direzioni nei punti pertinenti; quella infragiornaliera è allocata tramite over-nomination solo quando la capacità continua è esaurita. Il regolamento prevede tempi minimi di interruzione, una durata predefinita di 45 minuti dal ciclo di re-nomination, coordinamento tra gestori e criteri di priorità fondati sulla marcatura temporale contrattuale dei contratti interrompibili.

Piattaforme di prenotazione e monitoraggio

Per rendere operativo il sistema, i gestori devono utilizzare una piattaforma web comune o un numero limitato di piattaforme di prenotazione. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i gestori devono trovare un accordo contrattuale su una piattaforma unica per offrire capacità sui due lati delle interconnessioni o dei punti virtuali; in difetto, intervengono le autorità nazionali e, se necessario, l’Agenzia, che possono selezionare la piattaforma per un periodo massimo di tre anni.

Il regolamento affida infine a ENTSO-G e all’Agenzia un compito di controllo sull’attuazione. ENTSO-G deve raccogliere e verificare i dati, trasmetterli all’Agenzia entro il 31 marzo 2019, mentre i gestori devono fornire le informazioni richieste entro il 31 dicembre 2018. L’Agenzia deve riferire entro il 6 aprile 2019 sulle condizionalità dei contratti di capacità continua e sul loro impatto sull’efficienza della rete e sull’integrazione dei mercati del gas.

Abrogazione ed efficacia temporale

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (UE) n. 984/2013 e stabilisce che i riferimenti a quest’ultimo si intendono fatti al nuovo testo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data, con carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce un codice di rete sui meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per capacità esistente e incrementale. Il regolamento disciplina anche la cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per facilitare le vendite di capacità nel rispetto delle regole commerciali generali e tecniche.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 2 delimita l’applicazione ai punti di interconnessione, con possibile estensione ai punti di entrata-uscita verso paesi terzi su decisione dell’autorità nazionale. Esclude i punti verso consumatori finali e distribuzione, i punti da terminali GNL e impianti di produzione, nonché i punti da e verso stoccaggio. Prevede anche deroga per interconnessioni coinvolgenti Stati membri che beneficiano di deroghe specifiche e consente alle autorità nazionali di disapplicare alcune norme in presenza di meccanismi alternativi o impliciti.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra le altre nozioni, capacità incrementale, punto di interconnessione, meccanismo alternativo di allocazione, prodotto di capacità standard, capacità aggregata, test economico, procedura di capacità incrementale, punto di interconnessione virtuale, over-nomination e altri concetti tecnici essenziali per l’operatività del sistema.

Cooperazione tra gestori e coordinamento tecnico

Gli articoli 4, 5 e 7 impongono cooperazione piena sulla manutenzione, standardizzazione delle comunicazioni, scambio regolare di informazioni operative e di manutenzione, con integrazione delle procedure negli accordi di interconnessione. L’articolo 6 richiede la massimizzazione della capacità tecnica disponibile, il calcolo congiunto dei parametri tecnici, la considerazione dei piani di sviluppo e investimenti, e il recupero efficiente dei costi regolatori eventualmente generati. L’articolo 6 consente anche misure contro la preclusione dei mercati a valle.

Regole generali di allocazione della capacità continua

L’articolo 8 stabilisce che la capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo meccanismo alternativo. Prevede un ordine logico dei prodotti di capacità standard, la contemporaneità delle aste per i punti interessati, e la riserva di almeno il 20% della capacità tecnica esistente con offerte scaglionate nel tempo (almeno 10% prima dell’asta annuale della capacità annua e almeno 10% prima dell’asta trimestrale). Per la capacità incrementale è riservato almeno il 10% da offrire non prima dell’asta trimestrale dell’anno gas precedente. Le percentuali concrete sono sottoposte a consultazione e approvazione delle autorità nazionali.

Prodotti di capacità standard, unità e calendario delle aste

L’articolo 9 prevede prodotti annuali, trimestrali, mensili, giornalieri e infragiornalieri. L’articolo 10 impone che la capacità sia espressa in kWh/h o kWh/g. Gli articoli 11-15 disciplinano tempi, frequenze e regole delle aste annuali, trimestrali, mensili rolling, day-ahead e infragiornaliere, con specifiche finestre temporali per apertura, chiusura e pubblicazione dei risultati. Per le aste annuali si prevede, dal 2018, l’avvio il primo lunedì di luglio; per le trimestrali, in date predeterminate; per le mensili il terzo lunedì del mese; per le day-ahead e infragiornaliere sono previste fasce orarie puntuali.

Algoritmi d’asta

L’articolo 16 distingue tra algoritmo aperto a prezzo ascendente per le aste annuali, trimestrali e mensili, e algoritmo a prezzo uniforme per le aste day-ahead e infragiornaliere. L’articolo 17 disciplina in dettaglio l’asta aperta a prezzo ascendente, con prezzo di riserva, gradini di prezzo alto e basso, più procedure di aggiudicazione e gestione della prima sottoquotazione. L’articolo 18 regola l’asta a prezzo uniforme, con fino a dieci offerte per utente, graduatoria per prezzo, eventuale riparto proporzionale e prezzo di aggiudicazione pari al prezzo dell’offerta marginale o al prezzo di riserva.

Aggregazione della capacità e punti di interconnessione virtuali

Gli articoli 19-21 impongono ai gestori adiacenti di offrire congiuntamente prodotti di capacità aggregata, con un’unica procedura di aggiudicazione e una nomination congiunta. La capacità disaggregata residua può essere offerta solo nei limiti previsti e per periodi limitati; è ammessa la rivendita sul mercato secondario. Se più punti collegano gli stessi sistemi, i gestori devono offrire la capacità in un punto di interconnessione virtuale, da istituire funzionalmente entro il 1o novembre 2018. L’articolo 20 prevede l’allineamento delle principali condizioni contrattuali tramite catalogo, relazione ENTSO-G, modello comune e possibile applicazione ai nuovi contratti previa approvazione regolatoria. L’articolo 21 disciplina gli accordi di aggregazione per contratti esistenti e un servizio gratuito di conversione della capacità dal 1o gennaio 2018.

Procedura di capacità incrementale

Gli articoli 22-30 definiscono il processo completo per nuova capacità incrementale. Si parte dalla valutazione della domanda di mercato (articolo 26), seguita dalla fase di progettazione e consultazione pubblica (articolo 27), dall’approvazione coordinata delle autorità nazionali di regolamentazione e dalla pubblicazione del progetto (articolo 28), fino all’asta della capacità incrementale insieme alla capacità disponibile (articolo 29). Il test economico misura la sostenibilità del progetto confrontando gli impegni vincolanti degli utenti con l’aumento stimato dei ricavi consentiti, applicando il fattore f; il progetto parte se il test è positivo su entrambi i lati del punto di interconnessione. Sono previste regole per il test economico unico sui prodotti aggregati, per la ridistribuzione dei ricavi e per l’obbligo di pubblicare i parametri economici e i prezzi di riferimento approvati.

Meccanismi alternativi di allocazione per la capacità incrementale

L’articolo 30 consente meccanismi alternativi solo se l’asta aperta a prezzo ascendente non è idonea e il progetto coinvolge più di due sistemi di entrata-uscita con offerte richieste in punti diversi e durata superiore a un anno. Tali meccanismi devono essere trasparenti e non discriminatori, possono prevedere offerte condizionate e priorità per durate o quantitativi maggiori, e richiedono l’approvazione delle autorità nazionali. Può essere riservato tra il 10% e il 20% della capacità tecnica in ciascun punto di interconnessione se si stabilisce un ordine prioritario.

Capacità interrompibile

Gli articoli 32-36 disciplinano l’offerta di capacità interrompibile. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti interrompibili di durata superiore a un giorno sono offerti solo se il corrispondente prodotto continuo è stato venduto con premio d’asta, esaurito o non offerto. La capacità interrompibile giornaliera è offerta in entrambe le direzioni nei punti rilevanti e la capacità interrompibile infragiornaliera è allocata tramite over-nomination. Sono inoltre fissati tempi minimi di interruzione, regole di coordinamento tra gestori, criteri di priorità delle interruzioni e indicazione dei motivi di interruzione nei contratti.

Piattaforme di prenotazione

L’articolo 37 impone l’uso di una piattaforma web comune o di un numero limitato di piattaforme per l’offerta di capacità. Per i punti di interconnessione o virtuali, i gestori devono raggiungere un accordo contrattuale entro sei mesi dall’entrata in vigore; in difetto, intervengono congiuntamente le autorità nazionali di regolamentazione e, in ultima istanza, l’Agenzia. Le piattaforme devono supportare anche la capacità aggregata, la capacità secondaria e l’accesso alle condizioni giuridiche e contrattuali necessarie.

Controllo, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 38 affida a ENTSO-G e all’Agenzia compiti di monitoraggio, con trasmissione dati entro il 31 dicembre 2018 e 31 marzo 2019 e relazione dell’Agenzia entro il 6 aprile 2019. L’articolo 39 abroga il regolamento (UE) n. 984/2013. L’articolo 40 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione immediata dalla stessa data.

Come è indicizzato

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