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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui erano state richieste imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato nel 2014 nell’ambito di un procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche. L’ente ricorrente aveva contestato la debenza dei tributi sostenendo, in sintesi, che la cessione volontaria dovesse beneficiare dell’esenzione prevista per gli atti espropriativi quando l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato, poiché esso avrebbe operato in sostituzione di un commissario straordinario e comunque in una procedura in cui era sostanzialmente parte lo Stato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione delle norme sull’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per avere la CTR escluso il beneficio; (2) violazione di norme che disciplinano la gestione emergenziale e i poteri in deroga, per non avere riconosciuto l’equipollenza tra cessione volontaria e decreto di esproprio; (3) ulteriore violazione delle medesime norme esentative; (4) omessa pronuncia sulla dedotta erronea notifica dell’atto anche al proprietario dei suoli; (5) omessa pronuncia sulla natura espropriativa della procedura e sulla spettanza dell’esenzione in favore dell’ente ricorrente quale soggetto subentrato allo Stato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi, affermando che le norme agevolative invocate si riferiscono esclusivamente allo Stato-persona e non si estendono a soggetti diversi, anche se pubblici o comunque chiamati a svolgere funzioni amministrative o a operare in una procedura espropriativa. Ha inoltre precisato che l’eventuale ruolo di soggetto attivo della procedura espropriativa non consente di assimilare l’ente ricorrente allo Stato ai fini fiscali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso, non avendo la parte trascritto il contenuto del motivo di appello asseritamente omesso. La Corte ha infine disposto il raddoppio del contributo unificato e ha compensato le spese, non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e di cessione volontaria opera solo se l’espropriante o l’acquirente è lo Stato-persona.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria e catastale seguono la medesima limitazione soggettiva, riferita esclusivamente allo Stato-persona.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell’esenzione; la Corte ne esclude l’applicazione oltre i casi in cui il beneficio sia previsto per lo Stato-persona.

  • art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina espropriativa; non conduce all’estensione dell’esenzione a soggetti diversi dallo Stato.

  • art. 5 L. n. 225/1992

    Richiamato dalla ricorrente per i poteri emergenziali; non incide sulla limitazione soggettiva delle esenzioni fiscali.

  • art. 33 L.R. Campania

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del proprio ruolo nella procedura emergenziale; non basta ad assimilarla allo Stato ai fini dell’esenzione.

  • art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo emergenziale; non modifica il perimetro soggettivo delle esenzioni tributarie.

  • DPCM 14 aprile 1995

    Richiamato dalla ricorrente come fonte del regime emergenziale; non rileva ai fini dell’estensione dell’agevolazione fiscale.

  • L. n. 116/2014

    Richiamata dalla ricorrente; non consente di estendere il beneficio a soggetti diversi dallo Stato-persona.

  • artt. 118 e 119 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce la legittimità della scelta legislativa di limitare l’esenzione allo Stato-persona.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile e comunque infondata nel merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione, dichiarando inammissibile la censura non adeguatamente trascritta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali in tema di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo previste per le procedure espropriative sono norme di stretta interpretazione e si riferiscono esclusivamente allo Stato-persona, non potendo essere estese in via analogica a enti pubblici, società partecipate o altri soggetti che svolgano funzioni amministrative o agiscano per conto della pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell’agevolazione tributaria, non è sufficiente che il soggetto abbia natura pubblica o che operi in una procedura di esproprio per pubblica utilità: occorre che esso sia il destinatario del beneficio nei termini espressamente indicati dalla legge, ossia lo Stato-persona quale espropriante o acquirente nei casi contemplati.
  • L’eventuale sostituzione di un ente a un’amministrazione nell’attività espropriativa non trasferisce automaticamente la qualità di Stato ai fini fiscali; chi agisce come soggetto attivo della procedura può restare distinto dallo Stato-persona, con conseguente esclusione dell’esenzione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia deve rispettare il principio di specificità e richiede la puntuale trascrizione del contenuto del motivo di appello o della domanda asseritamente non esaminata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La notifica dell’atto anche ad un soggetto diverso dal destinatario principale non incide, di per sé, sulla validità dell’atto impositivo se la doglianza non è specificamente sviluppata o se, comunque, l’irregolarità dedotta non risulta decisiva ai fini dell’atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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