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Sentenza

Sentenza n. 5042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto comunale di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il provvedimento comunale di rigetto della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per il recupero abitativo di un sottotetto e il cambio di destinazione d’uso da laboratorio a residenziale, oltre che per l’arretramento di un tramezzo e un modesto ampliamento del garage. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le medesime difformità edilizie fossero già state interessate da un procedimento di fiscalizzazione concluso dall’amministrazione, anche mediante rateizzazione, e che la fiscalizzazione, quale sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, precludesse una successiva sanatoria per gli stessi abusi. In appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per omessa sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio; violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto del presupposto, sviamento, erroneità e perplessità, sostenendo che la fiscalizzazione non fosse stata richiesta dal proprietario né pagata; erroneità della sentenza quanto all’ammissibilità della fiscalizzazione e applicabilità sopravvenuta e più favorevole dell’art. 36-bis, con riproposizione delle censure di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto dirimente il fatto che la procedura di fiscalizzazione fosse stata avviata e conclusa dall’amministrazione su istanza della legittima proprietaria, anche mediante concessione della rateizzazione. Di conseguenza, il medesimo illecito edilizio non poteva costituire oggetto di una successiva domanda di sanatoria presentata da un terzo, poiché i due procedimenti risultavano incompatibili: non possono coesistere, sulla stessa fattispecie, un provvedimento che ammetta la tolleranza dell’abuso mediante sanzione pecuniaria e un provvedimento che ne attesti la conformità urbanistica. Tale ragione rendeva superfluo l’esame degli ulteriori motivi, il cui eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull’esito della controversia. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La domanda di sanatoria relativa a un illecito edilizio è incompatibile e inammissibile quando il medesimo illecito sia già stato oggetto di una procedura di fiscalizzazione conclusa dall’amministrazione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione che aveva preceduto la presentazione della SCIA in sanatoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

    La disposizione è stata invocata dall’appellante per contestare l’omesso contraddittorio sulla questione di inammissibilità rilevata dal TAR, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché la ragione dirimente relativa all’incompatibilità tra fiscalizzazione e successiva sanatoria è stata ritenuta sufficiente a definire la controversia.

  • art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38.

    Il pagamento delle sanzioni edilizie derivanti dalla fiscalizzazione concorre alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile, rafforzando l’incompatibilità tra la fiscalizzazione già definita e una successiva sanatoria degli stessi abusi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nella vicenda pregressa, in quanto un precedente rigetto della SCIA in sanatoria era stato annullato per violazione del preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando una procedura di fiscalizzazione relativa a determinate difformità edilizie sia stata conclusa dall’amministrazione, anche mediante rateizzazione della sanzione, le stesse difformità non possono formare oggetto di una successiva domanda di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
  • La fiscalizzazione e la sanatoria edilizia costituiscono percorsi alternativi e incompatibili con riferimento al medesimo illecito: non possono coesistere un provvedimento che ammetta la conservazione dell’abuso mediante sanzione pecuniaria e un provvedimento che ne attesti la conformità urbanistica.
  • L’incompatibilità tra fiscalizzazione già definita e successiva sanatoria sussiste anche quando la domanda di sanatoria sia presentata da un soggetto diverso da quello che abbia richiesto la fiscalizzazione, purché riguardi il medesimo immobile e le medesime difformità edilizie.
  • Il pagamento delle sanzioni derivanti dalla fiscalizzazione concorre alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 e rende incompatibile una successiva domanda volta a ottenere, per gli stessi abusi, un titolo di conformità urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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