Sentenza n. 681/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. n.13269 del 18-9-2025 (notificato il 24.09.2025), adottato del Responsabile dell'Area Urbanistica e Sviluppo Economico del suddetto Comune, con cui è stata ordinata la demolizione di talune opere edilizie eseguite in immobile in comproprietà del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a cambio di destinazione d'uso, realizzazione di vani e bagno e costruzione di una tettoia in legno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, dell'art. 1, comma 2-bis, della stessa legge e dei principi di buona amministrazione, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha sostenuto che gli abusi avrebbero dovuto essere qualificati come interventi in parziale difformità dal titolo, soggetti all'art. 34 del d.P.R. 380/2001, e non come interventi realizzati in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali, soggetti all'art. 31; ha inoltre dedotto che la demolizione avrebbe potuto compromettere la parte conforme dell'edificio, rendendo applicabile la fiscalizzazione dell'abuso. In via subordinata, ha contestato la qualificazione dei singoli interventi: il cambio di destinazione dell'annesso rurale in camera da letto sarebbe stato privo di effettivo mutamento urbanisticamente rilevante; il bagno sarebbe stato realizzato in sostituzione di una tettoia già assentita, senza incremento volumetrico; il vano d'ingresso di mq 3,60 sarebbe stato contestuale alle opere oggetto dell'istanza di condono del 2004 e avrebbe dovuto essere valutato nell'ambito di quel procedimento; la tettoia in legno, aperta sui lati e destinata a riparo per la legna, sarebbe stata una pertinenza soggetta al più a SCIA e a sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di opere abusive è un atto vincolato e dovuto, avente natura sanzionatoria, che non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto rilevando che anche l'art. 34 del d.P.R. 380/2001 prevede ordinariamente la demolizione; la fiscalizzazione costituisce un rimedio eccezionale, subordinato alla rigorosa dimostrazione, da parte dell'interessato, dell'impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la parte conforme. Tale dimostrazione non è stata fornita. Inoltre, la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all'ordine di demolizione, e non incide sulla sua legittimità originaria. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie non omogenee è urbanisticamente rilevante e richiede il permesso di costruire, soprattutto quando accompagnato dalla realizzazione di nuovi volumi abitabili. La medesima conclusione è stata applicata al bagno realizzato in luogo della tettoia. Il vano di mq 3,60 non risultava dagli elaborati dell'istanza di condono del 2004, che riguardava esclusivamente un diverso vano di mq 16,50; non è stata dimostrata neppure la contestualità tra le due opere, sicché il Comune poteva procedere alla sanzione senza attendere la definizione del condono. Quanto alla tettoia, il permesso di costruire è necessario quando, per caratteristiche, modalità costruttive, funzione e non temporaneità, essa comporti una trasformazione sostanziale e permanente del territorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione di fatto delle spese mediante statuizione di nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordine di demolizione di opere abusive, in quanto atto vincolato e dovuto, tipizzato dalla legge.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e correttezza dell'amministrazione non supera la natura vincolata del procedimento sanzionatorio edilizio né impone la comunicazione di avvio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Prevede la demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; nel caso concreto il riferimento all'eventuale acquisizione dell'area era collegato alla qualificazione dell'abuso operata dal Comune.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La demolizione costituisce la sanzione ordinaria anche per gli interventi in parziale difformità; la sanzione pecuniaria sostitutiva è eccezionale e presuppone la prova dell'impossibilità di demolire senza grave pregiudizio per la parte conforme.
artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione dell'abuso riguarda la fase esecutiva e può essere valutata quando l'interessato dimostri rigorosamente l'impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la parte conforme.
art. 13 l.r. Sicilia n. 16/2006
Recepisce nell'ordinamento regionale la disciplina sanzionatoria edilizia richiamata dall'art. 34 del d.P.R. 380/2001.
artt. 3, 22, 23-ter e 37 d.P.R. 380/2001
Sono stati invocati dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione degli interventi e l'assoggettamento a SCIA o a sanzione pecuniaria; il TAR ha escluso tale ricostruzione per le opere esaminate.
art. 38 l. 47/1985
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'istanza di condono; il TAR ha escluso che il condono relativo a un diverso vano impedisse l'azione sanzionatoria sul vano non compreso negli elaborati.
l. 326/2003
L'istanza di condono pendente riguardava soltanto un vano di mq 16,50 e non impediva la demolizione di un distinto vano di mq 3,60 non rappresentato negli elaborati.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un atto vincolato e dovuto, sicché non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- La demolizione costituisce la sanzione ordinaria anche per gli interventi in parziale difformità; la fiscalizzazione dell'abuso ha carattere eccezionale e presuppone la rigorosa dimostrazione, da parte dell'interessato, dell'impossibilità oggettiva di demolire senza grave pregiudizio per la parte conforme.
- La verifica dei presupposti per la fiscalizzazione appartiene, di regola, alla fase esecutiva successiva all'ordine di demolizione; l'omessa valutazione preventiva da parte dell'amministrazione non rende illegittima l'ingiunzione demolitoria, se il privato non ha previamente rappresentato e provato l'impossibilità di demolire senza pregiudizio.
- Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie urbanisticamente non omogenee è intervento rilevante e richiede il permesso di costruire, specialmente quando comporti o si accompagni alla realizzazione di nuovi volumi abitabili.
- Un'istanza di condono edilizio impedisce l'adozione di misure sanzionatorie soltanto per le opere effettivamente comprese nella domanda e nei relativi elaborati; non opera tale effetto per opere diverse, non rappresentate e non dimostrate come contestuali a quelle oggetto di condono.
- La realizzazione di una tettoia richiede il permesso di costruire quando, valutate le sue caratteristiche, modalità costruttive, funzione e non temporaneità, determini una trasformazione sostanziale e permanente del territorio.
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