Ordinanza n. 362/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Demanio Laguna Demolizioni del Comune di Orbetello n. 1043 del 30.12.2025, pubblicata in data 31.12.2025, avente ad oggetto: "procedura comparativa per il rilascio di concessioni demaniali marittima per attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni in loc. s. liberata ad orbetello - approvazione schema di disciplinare di gara con allegati - concessioni a, b, c, d, e" - della determina 1043 del 31.12.2.25.pdf); 2. del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Orbetello n. 405 del 31.12.2025, avente ad oggetto l'autorizzazione alla proroga tecnica fino al 28.02.2026 delle concessioni demaniali marittime nn. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 17/2010 e 2/2008; 3. dei relativi disciplinari di Gara allegati alle Concessioni A, B, C, D, E, come pubblicati nelle rispettive; procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima per attività di ormeggio natanti da diporto in loc. S. Liberata ad Orbetello. concessione a, b, c, d, e; e di tutti i relativi allegati, ivi incluse le planimetrie all. 1, e le domande di partecipazione; 4. Il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Orbetello in ordine all'istanza, formalizzata con nota P.E.C. del 15.12.2025, volta ad ottenere l'emissione dei provvedimenti di revoca/decadenza dalle concessioni demaniali marittime n. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 2/2008 e 17/2010; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS S.R.L. il 5/3/2026: della Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Demanio Laguna Demolizioni del Comune di Orbetello n. 33 del 26.01.2026, avente ad oggetto "proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime n. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012 in loc. Santa Liberata intestate al comune di Orbetello e dei relativi contratti di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione e delle c.d.m. n. 17/2010 e n. 2/2008", adottata in data 26.01.2026 e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Orbetello soltanto in data 16.02.2026 (doc. All. 1), determina del Dirigente Demanio relativa alla proroga di tutte le concessioni demaniali site nel Canale di Santa Liberata dal 31.12.2025 al 28.2.2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS S.R.L. il 19/3/2026: della Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Demanio Laguna Demolizioni del Comune di Orbetello n. 112 del 27.02.2026, avente ad oggetto "differimento dei termini della proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime n. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012 in loc. santa liberata intestate al comune di orbetello e dei relativi contratti di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione e delle c.d.m. n. 17/2010 e n. 2/2008"; nonché della presupposta Determinazione n. 33 del 26.01.2026, già impugnata con i precedenti motivi aggiunti, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS S.R.L. il 7/4/2026: - della Determinazione numero 188 – Registro Generale del 26-03-2026 sospensione delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni demaniali marittime identificate come "concessione d" ed "concessione e" in loc. s. liberata ad orbetello, nelle more della definizione di un percorso tecnico-amministrativo condiviso con il comune di monte argentario ai sensi dell'art. 15 della l.n. 241/1990 e contestuale differimento della proroga tecnica della cdm 6/2012 e del relativo contratto di affidamento ex art.45-bis e della cdm 2/2008. e della determinazione numero 189 – registro generale del 26-03-2026 differimento dei termini della proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime n. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012 in loc. santa liberata intestate al comune di orbetello e dei relativi contratti di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione e della c.d.m. n. 17/2010; Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, le note di accettazione della proroga da parte delle controinteressate per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS SRL il 19/5/2026: - della delibera della giunta comunale n. 136 del 28.4.26.li marittime n. 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012 in loc. santa liberata intestate al comune di orbetello e dei relativi contratti di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione e della c.d.m. n. 17/2010; Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, le note di accettazione della proroga da parte delle controinteressate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Procedura comparativa e atti di proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime site in località Santa Liberata, nonché silenzio-inadempimento sull’istanza di revoca o decadenza delle concessioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di disciplinare e degli allegati relativi alla procedura comparativa per il rilascio di cinque concessioni demaniali marittime destinate ad attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni, unitamente alla deliberazione della Giunta comunale che autorizzava la proroga tecnica di precedenti concessioni e ai relativi disciplinari, planimetrie e domande di partecipazione. È stato inoltre impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza volta a ottenere la revoca o la decadenza delle concessioni esistenti. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti dirigenziali e alla deliberazione comunale concernenti la proroga tecnica, il differimento dei termini della proroga, la sospensione di alcune procedure comparative e l’ulteriore differimento delle proroghe. Dagli atti esaminati in questa fase emerge che la ricorrente aspira principalmente al rifacimento dell’intera gara. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che la ricorrente mira fondamentalmente al rifacimento dell’intera gara e che la proroga tecnica impugnata con gli ultimi motivi aggiunti non può essere interpretata come comportante anche una sospensione di fatto della procedura comparativa. La proroga può, al contrario, trovare giustificazione nello svolgimento medio tempore della gara e nella sua conclusione entro il termine previsto del 31 ottobre 2026. In mancanza del requisito cautelare del periculum in mora, l’istanza è stata respinta senza necessità di una valutazione favorevole del fumus boni iuris. Il TAR ha comunque ritenuto opportuna una rapida definizione del merito e ha fissato l’udienza pubblica per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è proposta congiuntamente al ricorso o con distinto ricorso notificato alle altre parti, ed è decisa dal giudice amministrativo.
Il TAR ha applicato la disciplina della tutela cautelare e ha respinto l’istanza per l’insussistenza del periculum in mora.
art. 15 l. 241/1990
Richiamato nell’oggetto di uno degli atti impugnati quale base del percorso tecnico-amministrativo condiviso tra enti; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 45-bis cod. nav.
Richiamato negli atti impugnati in relazione ai contratti di affidamento a terzi delle concessioni demaniali marittime; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato è collegato all’aspirazione alla riedizione dell’intera procedura, senza la dimostrazione di un danno grave e attuale derivante dall’immediata efficacia degli atti impugnati.
- La proroga tecnica di una concessione demaniale non comporta necessariamente la sospensione di fatto della procedura comparativa in corso; essa può essere giustificata proprio dall’esigenza di assicurare la continuità medio tempore fino alla conclusione della gara entro il termine previsto.
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