Sentenza del 05/07/2016 n. 4361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Cessione d'azienda - Presupposti - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima enuncia un principio contrario alla configurabilità della cessione d'azienda quando i beni ceduti non costituiscano già, almeno potenzialmente e in base alle loro caratteristiche oggettive, un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'impresa. Poiché il testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo, non è possibile indicare con certezza l'esito concreto della sentenza o quale parte abbia prevalso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il principio affermato è che deve essere verificato se il complesso dei beni trasferiti possieda, considerato autonomamente, un'attitudine anche solo potenziale all'esercizio di un'attività imprenditoriale. La mera esistenza di un progetto o di un'intenzione futura di esercitare un'attività non è sufficiente.
Norme richiamate
Normativa sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali
Ai fini della qualificazione fiscale dell'operazione, la cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso di beni dotato di un'autonoma attitudine, anche potenziale, all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 685/2009
Precedente conforme al principio secondo cui la sola esistenza di un progetto imprenditoriale non basta a configurare una cessione d'azienda, se manca un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.
Massime di principio
- Per distinguere una cessione d'azienda da una semplice cessione di beni, occorre valutare unitariamente il complesso trasferito e la sua concreta struttura organizzativa.
- L'idoneità all'esercizio dell'impresa può essere anche soltanto potenziale, ma deve risultare dalle caratteristiche oggettive dei beni e dei rapporti trasferiti, non da una mera intenzione o da un progetto futuro.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nome attribuito dalle parti al contratto, ma dalla sostanza economica e funzionale dell'operazione.
- In presenza di beni isolati, privi di organizzazione e di autonoma capacità produttiva, è più probabile che si tratti di una cessione di singoli beni e non di una cessione d'azienda.
- Per sostenere la configurabilità di una cessione d'azienda è opportuno documentare gli elementi organizzativi trasferiti, quali beni coordinati, autorizzazioni, contratti, avviamento, rapporti con la clientela o altri elementi idonei a consentire la prosecuzione dell'attività.
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