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Sentenza

Sentenza del 05/07/2016 n. 4361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Cessione d'azienda - Presupposti - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La massima enuncia un principio contrario alla configurabilità della cessione d'azienda quando i beni ceduti non costituiscano già, almeno potenzialmente e in base alle loro caratteristiche oggettive, un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'impresa. Poiché il testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo, non è possibile indicare con certezza l'esito concreto della sentenza o quale parte abbia prevalso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il principio affermato è che deve essere verificato se il complesso dei beni trasferiti possieda, considerato autonomamente, un'attitudine anche solo potenziale all'esercizio di un'attività imprenditoriale. La mera esistenza di un progetto o di un'intenzione futura di esercitare un'attività non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Normativa sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali

    Ai fini della qualificazione fiscale dell'operazione, la cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso di beni dotato di un'autonoma attitudine, anche potenziale, all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 685/2009

    Precedente conforme al principio secondo cui la sola esistenza di un progetto imprenditoriale non basta a configurare una cessione d'azienda, se manca un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.

Massime di principio

  • Per distinguere una cessione d'azienda da una semplice cessione di beni, occorre valutare unitariamente il complesso trasferito e la sua concreta struttura organizzativa.
  • L'idoneità all'esercizio dell'impresa può essere anche soltanto potenziale, ma deve risultare dalle caratteristiche oggettive dei beni e dei rapporti trasferiti, non da una mera intenzione o da un progetto futuro.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nome attribuito dalle parti al contratto, ma dalla sostanza economica e funzionale dell'operazione.
  • In presenza di beni isolati, privi di organizzazione e di autonoma capacità produttiva, è più probabile che si tratti di una cessione di singoli beni e non di una cessione d'azienda.
  • Per sostenere la configurabilità di una cessione d'azienda è opportuno documentare gli elementi organizzativi trasferiti, quali beni coordinati, autorizzazioni, contratti, avviamento, rapporti con la clientela o altri elementi idonei a consentire la prosecuzione dell'attività.

Testo integrale

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