Cassazione Civile, Ordinanza n. 20596/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente del comparto sanità, addetta alle mansioni di infermiera professionale, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa in forma sostitutiva mediante buono pasto per i turni notturni svolti nella fascia 20.00-8.00 nel periodo 2001-2008, con condanna dell'azienda sanitaria al pagamento dell'importo di euro 1.160,53 oltre accessori. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il diritto al buono pasto, sulla base dell'art. 29 del CCNI Comparto Sanità 2001 e degli accordi aziendali richiamati, spettasse solo ai dipendenti presenti in determinate fasce orarie diurne e che la disciplina aziendale avesse circoscritto il beneficio ai turni compresi tra le 12.30 e le 14.30, estendendolo al notturno solo dal 1 gennaio 2009. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 348/1983, dell'art. 33 d.P.R. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c., dell'art. 29 CCNI 20.9.2001 e dei verbali sindacali del 13.12.1996 e del 16.12.2008, sostenendo che il contratto integrativo avesse disapplicato la disciplina precedente, che il diritto alla mensa spettasse a chi svolge almeno sei ore di lavoro effettivo e che la mancata previsione espressa del turno notturno non potesse valere come esclusione, anche perché in contrasto con la norma imperativa e con un successivo chiarimento aziendale e sindacale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui il buono pasto, in quanto misura assistenziale collegata alla pausa, spetta quando l'orario giornaliero di almeno sei ore implichi una sosta non lavorata, senza che il diritto sia limitato alle sole fasce orarie normalmente destinate al pranzo; pertanto l'azienda non poteva restringere l'area dei beneficiari in modo più severo rispetto alla clausola collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito senza rinvio. Ha accertato il diritto della ricorrente a fruire dei buoni pasto per il turno notturno, e per gli altri turni superiori a sei ore nel periodo considerato, condannando l'azienda sanitaria al pagamento di euro 1.160,53 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e posto a carico della resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 348/1983
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina originaria del diritto alla mensa, ma la decisione finale non fonda su tale norma specifica bensì sulla disciplina collettiva successiva e sulla giurisprudenza di legittimità.
art. 33 d.P.R. n. 270/1987
Richiamato come norma che assicurava il diritto alla mensa o alle modalità sostitutive in relazione all'articolazione dell'orario; la Corte valorizza il principio che il buono pasto è collegato alla pausa e non a sole fasce diurne.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione dei verbali e della disciplina collettiva; la Corte non svolge una specifica ermeneusi autonoma della norma ma accoglie il ricorso sulla base dell'interpretazione già data alla clausola collettiva dalla giurisprudenza.
art. 29 CCNI Comparto Sanità del 20 settembre 2001
"Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"
La particolare articolazione dell'orario va intesa come quella che comporta una pausa non lavorata; il diritto al buono pasto non è limitato alle fasce normalmente destinate al pranzo e non può essere ristretto unilateralmente dall'azienda.
art. 49 del d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel contesto della mancata interpretazione autentica unanime del testo contrattuale; il dato è menzionato solo per descrivere l'esito infruttuoso del confronto sindacale.
art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003
La Corte lo richiama per affermare che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore, e che il diritto alla mensa si collega a tale pausa obbligatoria.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva: serve a conciliare le esigenze del servizio con il benessere del dipendente, ed è funzionalmente collegato alla pausa di lavoro.
- La "particolare articolazione dell'orario" che legittima il buono pasto coincide con l'orario che impone una pausa non lavorata; non è necessario che la prestazione si svolga in fasce orarie tradizionalmente destinate al pranzo.
- Quando la disciplina collettiva riconosce il diritto alla mensa in relazione all'orario di lavoro, l'amministrazione non può restringere l'ambito dei beneficiari mediante una interpretazione più limitativa non espressamente prevista dalla clausola.
- Il diritto al buono pasto sorge, in via generale, in presenza di un orario giornaliero di almeno sei ore che comporti l'obbligo di pausa, salva diversa disciplina collettiva chiaramente espressa.
- I verbali e gli accordi aziendali possono costituire indici interpretativi della volontà delle parti sociali, ma non possono essere letti in contrasto con il significato della clausola collettiva come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
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