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Sentenza

Sentenza n. 10303/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del Decreto della Regione Marche - Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, comunicato via pec con nota del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati; - della nota 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P, trasmessa dalla Regione Marche, Dipartimento Salute, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento “avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, nonché, per quanto occorrer possa, dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della Regione, ivi inclusi il “Prospetto analitico degli importi di payback dovuti” e i relativi modelli CE; - del Decreto del Ministero della Salute, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: (i) l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022) recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'Accordo della Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; (iii) la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iv) per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022, trasmessa alla ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli Enti del Servizio Sanitario Regionale richiamate nella Delibera di ripiano, con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e successiva determina di rettifica n. 706 del 14.11.2022; determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019; determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; determina del Direttore Generale dell'INRCA di Ancona – Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico n. 348 dell'11.9.2019).

Giustizia amministrativa202303623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione e all’imputazione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché gli atti presupposti e istruttori, censurando profili di illegittimità del meccanismo del cd. payback. In prossimità dell’udienza pubblica ha dichiarato di avere versato alla Regione Marche la quota ridotta del payback prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. In udienza il Collegio ha inoltre prospettato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un dubbio sulla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, valorizzando il richiamo espresso, nell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, alla competenza del TAR Lazio per i giudizi interessati dalla definizione agevolata del payback. Ha tuttavia escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato l’attestazione diretta del tempestivo pagamento richiesta dalla medesima disposizione, limitandosi a produrre un elenco delle imprese ancora inadempienti dal quale non risultava la ricorrente. La dichiarazione dell’impresa è stata quindi qualificata, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile; le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell’andamento processuale, nonché in applicazione della disciplina speciale sul payback.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo

    La disposizione individua il TAR Lazio quale giudice competente per i giudizi interessati dalla definizione agevolata del payback e prevede, in presenza dell’attestazione regionale del tempestivo pagamento, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023

    Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo

    L’attestazione regionale del pagamento costituisce documentazione necessaria per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie il dubbio sulla giurisdizione amministrativa.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la dichiarazione della parte, valutata alla luce del principio dispositivo, è stata qualificata in tal senso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni legate alla peculiarità della controversia e al suo andamento processuale.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici, il richiamo normativo espresso alla competenza del TAR Lazio è idoneo a superare il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina agevolativa del payback richiede la produzione dell’attestazione regionale del tempestivo versamento, adottata e comunicata secondo le modalità normativamente stabilite; la mera mancata inclusione dell’impresa in un elenco degli inadempienti non è sufficiente.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito, ma mancano i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere, il giudice può qualificare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’accertamento nel merito della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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