Regolamento (UE) 2018/1298
Regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna per inflazione gli importi delle tariffe previste dal regolamento (UE) n. 658/2014 per le attività di farmacovigilanza dell’EMA relative ai medicinali per uso umano. L’adeguamento è effettuato sulla base del tasso di inflazione UE registrato nel 2017 (1,7%) e comporta la sostituzione di una serie di importi in euro nell’allegato del regolamento originario. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 18 ottobre 2018.
Adeguamento all’inflazione degli importi delle tariffe dovute all’Agenzia europea per i medicinali per attività di farmacovigilanza sui medicinali per uso umano.
Ambito di applicazione
Si applica alle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano, come disciplinate dal regolamento (UE) n. 658/2014 e dal relativo allegato. Incide sui soggetti tenuti al pagamento di tali tariffe nell’ambito delle procedure e dei servizi ivi previsti, senza introdurre nuovi ambiti materiali né nuove categorie di soggetti. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; gli importi aggiornati si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2018.
Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe EMA per farmacovigilanza
Il regolamento delegato (UE) 2018/1298 modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 per aggiornare, in funzione dell’inflazione, gli importi delle tariffe dovute all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) per le attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano. Il provvedimento si fonda sull’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento del 2014 e tiene conto del tasso di inflazione UE dell’1,7% registrato nel 2017.
Contesto normativo e finalità
Secondo i considerando, le entrate dell’EMA comprendono un contributo dell’Unione e tariffe pagate dalle imprese per autorizzazioni e altri servizi connessi ai compiti previsti dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004. L’adeguamento periodico delle tariffe è ritenuto giustificato per mantenere il valore economico degli importi dovuti. Per ragioni di semplicità, gli importi sono arrotondati alla decina di euro più vicina, salvo la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, arrotondata all’euro più vicino.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014
Il regolamento interviene esclusivamente sull’allegato del regolamento originario, sostituendo una serie di importi tariffari nelle parti I, II, III e IV. Tra gli aggiornamenti principali figurano:
- parte I: 19 770 EUR → 20 110 EUR; 13 290 EUR → 13 520 EUR;
- parte II: 43 600 EUR → 44 340 EUR; 17 440 EUR → 17 740 EUR; 7 380 EUR → 7 510 EUR; 26 160 EUR → 26 600 EUR; 11 070 EUR → 11 260 EUR;
- parte III: 181 510 EUR → 184 600 EUR; 39 350 EUR → 40 020 EUR; 299 560 EUR → 304 660 EUR; oltre ad altri importi aggiornati nelle lettere a), b), c) e d) del secondo comma e nel quarto comma;
- parte IV: 68 EUR → 69 EUR.
Decorrenza e applicazione
Le tariffe del regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura oppure, per la tariffa annuale relativa ai sistemi di tecnologia dell’informazione e al monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Il regolamento precisa che non sono necessarie disposizioni transitorie per le procedure in corso, perché l’importo applicabile è determinato entro la scadenza del pagamento. In base alla disciplina dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento del 2014, gli adeguamenti producono effetti dal 1° luglio solo se l’atto delegato entra in vigore prima di tale data; se entra in vigore dopo il 30 giugno, gli effetti decorrono dall’entrata in vigore. Nel caso concreto, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 18 ottobre 2018.
Effetti pratici
Per gli operatori del settore farmaceutico tenuti al pagamento delle tariffe EMA, il regolamento comporta un incremento degli importi dovuti per le attività di farmacovigilanza, con impatto sui costi di procedura e sui pagamenti annuali collegati ai sistemi informatici e al monitoraggio delle pubblicazioni. Il testo non introduce nuovi obblighi sostanziali di farmacovigilanza, ma aggiorna esclusivamente la componente economica del sistema tariffario europeo.
Disposizioni principali
Adeguamento degli importi tariffari per inflazione
L’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è modificato per aggiornare gli importi delle tariffe pagabili all’EMA per le attività di farmacovigilanza sui medicinali per uso umano. L’adeguamento deriva dal tasso di inflazione dell’Unione pari all’1,7% nel 2017, con arrotondamento alla decina di euro più vicina, salvo la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, arrotondata all’euro più vicino.
Modifiche puntuali alle tariffe dell’allegato
Sono sostituiti gli importi previsti nelle parti I, II, III e IV dell’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014. Tra le principali variazioni: 19 770 EUR diventa 20 110 EUR; 13 290 EUR diventa 13 520 EUR; 43 600 EUR diventa 44 340 EUR; 181 510 EUR diventa 184 600 EUR; 299 560 EUR diventa 304 660 EUR; 68 EUR diventa 69 EUR. Il regolamento modifica inoltre numerosi importi intermedi relativi alle diverse voci tariffarie dell’allegato.
Decorrenza degli adeguamenti e assenza di regime transitorio
Le tariffe del regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, per la tariffa annuale relativa ai sistemi IT e al monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Poiché l’importo applicabile è determinato entro la scadenza del pagamento, non sono previste disposizioni transitorie per le procedure in corso. In base all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, se l’atto delegato entra in vigore prima del 1° luglio, l’adeguamento produce effetti dal 1° luglio; se entra in vigore dopo il 30 giugno, produce effetti dalla data di entrata in vigore. Nel caso di specie, il regolamento si applica dal 18 ottobre 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’applicazione decorre dal 18 ottobre 2018.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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