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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/983

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della conformità alle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione riguarda un additivo già noto e precedentemente autorizzato per altre categorie di suini. Il testo stabilisce inoltre condizioni tecniche di utilizzo, indicazioni in ეტichetta/istruzioni e misure di tutela per gli utilizzatori.

Autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano l’additivo acido benzoico e le relative premiscele e mangimi per specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario). Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione è valida fino al 1° agosto 2028. Restano ferme le condizioni specifiche d’uso indicate nell’allegato, inclusa l’esclusione dell’uso con altre fonti di acido benzoico o benzoati.

Autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione autorizza l’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e prende atto del parere favorevole espresso dall’EFSA il 28 settembre 2017.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. Nei considerando si precisa che l’additivo era già stato autorizzato per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe con precedenti atti della Commissione.

Valutazione scientifica e conclusioni

Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte, l’acido benzoico non ha effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente e può ridurre il pH urinario delle specie suine minori. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione conclude che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che, pertanto, l’impiego deve essere autorizzato secondo le condizioni dell’allegato.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza l’additivo individuato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici". L’uso autorizzato è limitato all’alimentazione animale delle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con numero 4d210 e titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Sp. z o. o. L’additivo è acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9%; la sostanza attiva è descritta come acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico, formula C7H6O2, numero CAS 65-85-0. Sono riportati limiti massimi di impurità per acido ftalico e bifenil, entrambi ≤ 100 mg/kg.

Metodo di analisi

Per la quantificazione dell’acido benzoico nell’additivo per mangimi è previsto il metodo di titolazione con idrossido di sodio, secondo la Farmacopea europea, monografia 0066. Per la quantificazione in premiscele e mangimi è indicata la cromatografia liquida a fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC/UV), basata sulla norma ISO 9231:2008.

Tenori autorizzati e specie destinatarie

L’allegato prevede un tenore di 5 000 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. La destinazione è limitata alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. Il periodo di autorizzazione si conclude il 1° agosto 2028.

Condizioni d’uso, avvertenze e sicurezza degli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È vietato l’uso con altre fonti di acido benzoico o di benzoati. Inoltre, i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione; quelli destinati alle scrofe devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

La norma impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione di occhi e pelle.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’acido benzoico, identificato con il numero 4d210 e appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, è autorizzato come additivo per mangimi per specie suine minori da ingrasso o da riproduzione alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e motivazione

L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, il parere favorevole dell’EFSA del 28 settembre 2017 e la conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Specifiche dell’additivo e metodo di analisi

L’additivo è acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9%; sostanza attiva: acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico, formula C7H6O2, numero CAS 65-85-0. Sono indicati limiti di impurità per acido ftalico e bifenil pari a ≤ 100 mg/kg ciascuno. Il metodo di analisi prevede titolazione con idrossido di sodio per l’additivo e RP-HPLC/UV, basato sulla norma ISO 9231:2008, per premiscele e mangimi.

Specie destinatarie e dosi

L’autorizzazione riguarda specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. Il tenore indicato nell’allegato è di 5 000 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Condizioni d’uso e avvertenze

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non può essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati. I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione; quelli destinati alle scrofe devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione degli occhi e della pelle.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 1° agosto 2028.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresanità animale

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