Regolamento (UE) 2018/979
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/979 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo alle restrizioni economiche e finanziarie connesse all’Iraq. In attuazione di una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 luglio 2018, viene soppressa una voce dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, con soppressione di una voce dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relativo all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti, alle entità giuridiche, alle agenzie, alle persone fisiche e giuridiche, nonché agli organismi e alle entità dell’ex governo iracheno elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento normativo riguarda specificamente il regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. L’effetto concreto del regolamento di esecuzione è limitato alla cancellazione di una voce dall’elenco sanzionatorio; non disciplina nuovi soggetti né nuove misure materiali oltre l’aggiornamento dell’allegato.
Modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/979 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso in sede ONU e adegua l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003.
Base e finalità dell’intervento
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Nei considerando si precisa che l’allegato III contiene l’elenco degli enti pubblici, delle entità giuridiche, delle agenzie, delle persone fisiche e giuridiche, nonché degli organismi e delle entità dell’ex governo iracheno interessati dalla misura di congelamento; il 5 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce da tale elenco, rendendo necessaria una corrispondente modifica a livello UE.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo l’allegato al regolamento di esecuzione.
L’allegato del regolamento di esecuzione prevede la soppressione della voce seguente:
- n. 44: "GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING" (alias: "GRAIN BOARD OF IRAQ"; "STATE ORGANIZATION OF GRAIN"), con gli indirizzi indicati a Baghdad, Iraq.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 44 relativa a "GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING" (con gli alias indicati), con i relativi indirizzi a Baghdad, Iraq.
Base normativa e motivazione della modifica
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. La motivazione è la decisione del 5 luglio 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare una voce dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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