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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/981

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/981 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento elimina dall'elenco UE tutti gli stabilimenti brasiliani abilitati a esportare prodotti della pesca destinati al consumo umano. La misura è adottata a seguito di un'ispezione della Commissione che ha evidenziato gravi carenze nei controlli ufficiali brasiliani e insufficienti garanzie circa il rispetto dei requisiti unionali. L'effetto è immediato: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'elenco degli stabilimenti brasiliani autorizzati a esportare nell'Unione prodotti della pesca destinati al consumo umano, con soppressione di tutte le voci relative al Brasile.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dal Brasile, limitatamente agli stabilimenti terzi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. Incide quindi sugli operatori importatori, sulle autorità competenti degli Stati membri e sugli stabilimenti brasiliani autorizzati all'export. Non disciplina in generale tutti i prodotti di origine animale, ma specificamente la componente dell'elenco riferita agli stabilimenti brasiliani per prodotti della pesca; l'effetto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica dell'elenco degli stabilimenti brasiliani autorizzati a esportare prodotti della pesca nell'Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/981 della Commissione interviene sul sistema degli elenchi di stabilimenti di paesi terzi abilitati a esportare nell'Unione prodotti di origine animale, con particolare riferimento ai prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dal Brasile. La misura è motivata dagli esiti di un'ispezione della Commissione e dalla constatazione che le autorità brasiliane non offrivano garanzie sufficienti circa il rispetto dei requisiti unionali di igiene e controllo ufficiale.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 854/2004, che disciplina l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare, l'articolo 12 prevede che i prodotti possano essere importati nell'Unione solo se provengono da stabilimenti di paesi terzi inclusi in elenchi compilati e aggiornati secondo la procedura prevista. È inoltre richiamato l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per le importazioni di prodotti della pesca da navi officina o navi frigorifero battenti bandiera di un paese terzo.

Esiti dell'ispezione della Commissione

Nel settembre 2017 la Commissione ha rilevato che gli stabilimenti di produzione primaria che riforniscono gli stabilimenti brasiliani non erano identificati né soggetti a controlli ufficiali. Sono state inoltre riscontrate gravi carenze infrastrutturali e igieniche in diversi stabilimenti ispezionati. Tali elementi hanno portato a concludere che le autorità competenti brasiliane non erano in grado di fornire le garanzie richieste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 854/2004, né quelle indicate nel certificato sanitario di cui all'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Sospensione dei certificati e persistenti criticità

In risposta alle raccomandazioni preliminari, le autorità brasiliane hanno comunicato, con lettera del 22 dicembre 2017, di aver sospeso dal 3 gennaio 2018 il rilascio dei certificati sanitari per l'esportazione verso l'Unione. Tuttavia, gli Stati membri hanno segnalato l'arrivo alle frontiere dell'Unione di partite provenienti dal Brasile accompagnate da certificati rilasciati dopo tale data. In assenza di nuove informazioni rassicuranti, la Commissione ha ritenuto che gli stabilimenti autorizzati a esportare nell'Unione non soddisfacessero le condizioni richieste e che i prodotti costituissero un rischio per la salute pubblica.

Misura adottata: soppressione degli stabilimenti brasiliani dall'elenco

L'articolo 1 dispone la modifica dell'elenco di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 mediante la soppressione di tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. La conseguenza pratica è la revoca dell'autorizzazione all'esportazione verso l'Unione per tutti gli stabilimenti brasiliani interessati.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a conferma dell'urgenza della misura in ragione del rischio per la salute pubblica. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e richiamo al sistema degli elenchi

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 854/2004, in particolare dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c). Viene richiamato il principio per cui i prodotti di origine animale possono essere importati nell'Unione solo se provengono da stabilimenti di paesi terzi inseriti in elenchi compilati e aggiornati conformemente a tale disciplina.

Accertamenti ispettivi e carenze riscontrate in Brasile

L'ispezione della Commissione del settembre 2017 ha rilevato che gli stabilimenti di produzione primaria che riforniscono gli stabilimenti brasiliani non erano identificati né sottoposti a controlli ufficiali. Sono state inoltre accertate gravi carenze infrastrutturali e igieniche in vari stabilimenti ispezionati, con conseguente conclusione circa una sistematica mancanza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti brasiliane.

Mancanza di garanzie equivalenti e rischio per la salute pubblica

La Commissione ha ritenuto che il Brasile non fosse in grado di fornire le garanzie richieste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 854/2004, né tutte le garanzie previste nel certificato sanitario di cui all'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005. In assenza di ulteriori informazioni, i prodotti interessati sono stati considerati un rischio per la salute pubblica.

Sospensione dei certificati e conseguenze operative

Le autorità brasiliane hanno comunicato la sospensione del rilascio dei certificati sanitari per l'esportazione verso l'Unione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Tuttavia, gli Stati membri hanno segnalato l'arrivo alle frontiere dell'Unione di partite con certificati rilasciati dopo tale data, elemento che ha rafforzato la necessità di un intervento normativo immediato.

Misura adottata: soppressione totale delle voci brasiliane

L'articolo 1 modifica l'elenco di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 sopprimendo tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. Di fatto viene revocata l'autorizzazione all'esportazione verso l'UE per tali stabilimenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareimportazioniprodotti della pescacontrolli ufficialicommercio internazionale

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