Regolamento (UE) 2018/982
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, un preparato composto da acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico quale additivo zootecnico per l’alimentazione di polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sull’effetto di miglioramento delle performance zootecniche. Il testo stabilisce inoltre le condizioni d’uso, i limiti di impiego, le cautele per gli utilizzatori e il termine di scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione in commercio e all’uso nell’Unione europea del preparato additivo identificato con il numero 4d14, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. L’autorizzazione riguarda i mangimi per polli da ingrasso e per pollastre allevate per la produzione di uova, alle condizioni tecniche e d’uso stabilite nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’autorizzazione ha termine il 1o agosto 2028. Non copre, nel testo adottato, le specie avicole minori menzionate nella domanda iniziale, per le quali l’EFSA ha rilevato insufficiente margine di sicurezza per una conclusione estensibile.
Autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione autorizza un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo zootecnico per l’alimentazione animale. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sui pareri favorevoli dell’EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, oltre che idoneo a migliorare la resa dei polli da ingrasso.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e ricorda che tale atto disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, fissandone motivi e procedure. Dalla valutazione effettuata emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento quadro risultano soddisfatte, sicché l’autorizzazione può essere concessa secondo le specifiche contenute nell’allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato identificato nell’allegato con il numero 4d14, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’uso è limitato ai mangimi per:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova.
La domanda iniziale menzionava anche le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, ma il testo precisa che, in assenza di un adeguato margine di sicurezza nelle specie bersaglio maggiori, non è possibile estendere la conclusione a tali specie minori.
Composizione dell’additivo e identificazione tecnica
L’allegato descrive l’additivo come preparato granulato composto da:
- acido benzoico: 42,5%-50%;
- formiato di calcio: 2,5%-3,5%;
- acido fumarico: 0,8%-1,2%.
Sono indicati anche gli identificativi chimici delle sostanze attive, inclusi numero CAS e formule chimiche. Per il controllo analitico, il regolamento prevede:
- HPLC-UV per la determinazione di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico nell’additivo;
- AAS (EN ISO 6869) oppure ICP-AES (EN 15510) per il calcio totale nell’additivo;
- HPLC-UV per l’acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi;
- HPLC di esclusione ionica con rilevazione UV o a indice di rifrazione per formiato di calcio e acido fumarico nelle premiscele.
Dosaggi autorizzati e condizioni d’impiego
Per i mangimi completi con umidità al 12%, l’allegato stabilisce i seguenti tenori massimi/previsti:
- 500 mg/kg per i polli da ingrasso;
- 1 000 mg/kg per le pollastre allevate per la produzione di uova.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Divieti di associazione e tutela degli utilizzatori
Il regolamento vieta l’impiego dell’additivo in combinazione con altre fonti di:
- acido benzoico o benzoati;
- formiato di calcio o formiato;
- acido fumarico.
Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o agosto 2028. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la valutazione positiva dell’EFSA e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.
Specie destinatarie e limiti di applicazione
L’allegato limita l’uso ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova. La domanda originaria comprendeva anche specie avicole minori, ma il considerando evidenzia che, per mancanza di un margine di sicurezza sufficiente, non è possibile estendere a tali specie la conclusione di sicurezza ed efficacia.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 4d14 ed è composto da acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico in forma granulata, con i tenori minimi indicati nell’allegato: acido benzoico 42,5%-50%, formiato di calcio 2,5%-3,5%, acido fumarico 0,8%-1,2%. Sono previsti i metodi analitici HPLC-UV per i componenti principali e metodi AAS o ICP-AES per il calcio totale.
Dosaggi e condizioni d’uso
Per i polli da ingrasso e per le pollastre allevate per la produzione di uova il tenore ammesso è pari a 500 mg/kg di mangime completo per i polli da ingrasso e 1 000 mg/kg di mangime completo per le pollastre, con umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.
Divieti e misure di sicurezza
L’additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio o formiato e acido fumarico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o agosto 2028.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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