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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/980

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/980 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri per identificare i soggetti passivi che beneficiano del regime non UE

Normativa europea32018R0980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna una specifica voce del messaggio elettronico utilizzato per lo scambio di informazioni tra Stati membri in materia di regimi speciali IVA. La modifica si rende necessaria per tenere conto dell'estensione, dal 1o gennaio 2019, del regime non UE ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione ma identificati ai fini IVA nell'Unione. L'intervento è di natura tecnica e assicura coerenza tra la disciplina procedurale di cooperazione amministrativa e le modifiche sostanziali introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2455.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per aggiornare il messaggio elettronico relativo all'identificazione dei soggetti passivi che beneficiano del regime non UE IVA.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa in materia di IVA. Incide sui soggetti passivi non stabiliti nell'Unione ma identificati ai fini IVA nell'Unione che, dal 1o gennaio 2019, possono avvalersi del regime speciale non UE per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a consumatori finali non soggetti passivi stabiliti, domiciliati o abitualmente residenti in uno Stato membro. Non introduce esclusioni ulteriori, ma interviene solo sul contenuto del messaggio elettronico previsto dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per il regime non UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/980 della Commissione introduce una modifica tecnica al sistema di scambio di informazioni previsto per i regimi speciali IVA. L'intervento è conseguente all'estensione, operante dal 1o gennaio 2019, del regime non UE ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione ma identificati ai fini IVA nell'Unione, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2455.

Contesto normativo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 disciplina le modalità applicative del regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode IVA, con riferimento ai regimi speciali per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. A seguito della modifica degli articoli 358 bis e 361 della direttiva IVA, si è reso necessario adeguare il messaggio elettronico comune utilizzato per la trasmissione delle informazioni di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano del regime non UE.

Modifica introdotta

L'articolo 1 sostituisce il testo della casella n. 16, colonna B, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 con la dicitura: "Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione". La modifica incide dunque sul contenuto standard del messaggio elettronico impiegato dagli Stati membri per lo scambio di dati relativi all'identificazione dei soggetti aderenti al regime speciale.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2019, in coerenza con la data di efficacia delle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori e i professionisti fiscali, l'effetto principale è l'adeguamento del formato informativo utilizzato nelle procedure di registrazione e scambio dati tra amministrazioni fiscali. Il contenuto sostanziale del regime non UE non viene modificato dal presente atto, che si limita a garantire la coerenza procedurale con l'ampliamento soggettivo del regime speciale IVA.

Disposizioni principali

Aggiornamento del messaggio elettronico per il regime non UE

L'articolo 1 sostituisce, nella tabella dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, il testo della casella n. 16, colonna B, con la seguente formulazione: "Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione". La modifica serve a riflettere l'ampliamento del regime non UE ai soggetti non stabiliti nell'Unione ma identificati ai fini IVA nell'Unione.

Decorrenza e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2019. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e coerenza con la direttiva IVA

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare sugli articoli 44, paragrafi 1 e 2, 45, paragrafi 1 e 2, e 51, paragrafo 1. La modifica è adottata per coerenza con la direttiva (UE) 2017/2455, che ha modificato gli articoli 358 bis e 361 della direttiva 2006/112/CE, consentendo dal 1o gennaio 2019 ai soggetti passivi non stabiliti nella Comunità ma identificati ai fini IVA nell'Unione di avvalersi del regime speciale non UE.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativaservizi elettroniciservizi di telecomunicazioneservizi di teleradiodiffusione

Testo integrale

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