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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1619

Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2018/1619 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/438 per chiarire e rafforzare i doveri di custodia dei depositari degli OICVM quando la custodia è affidata a terzi. L'intervento mira soprattutto a migliorare la separazione delle attività, la frequenza delle riconciliazioni, la tracciabilità della catena di custodia e le garanzie contrattuali e documentali nei confronti dei subdepositari. Vengono inoltre precisati i presupposti del parere legale richiesto in caso di delega a terzi ubicati in paesi terzi e vengono corretti alcuni rinvii interni del regolamento del 2016.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per precisare e rafforzare i doveri di custodia, separazione, riconciliazione e due diligence dei depositari di OICVM quando la custodia è delegata a terzi.

Ambito di applicazione

Si applica ai depositari di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE, nonché alle società di gestione o società di investimento degli OICVM per i profili connessi alla nomina del depositario. Incide anche sui terzi e sui subdepositari cui il depositario delega, totalmente o in parte, le funzioni di custodia, sia nell'Unione sia in paesi terzi. Rileva per gli strumenti finanziari e il contante dell'OICVM; introduce inoltre requisiti relativi ai conti omnibus, alla tenuta dei registri e alla documentazione contrattuale della delega. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 1º aprile 2020, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei doveri di custodia dei depositari degli OICVM

Il regolamento delegato (UE) 2018/1619 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/438 per rafforzare la disciplina della custodia degli OICVM quando il depositario delega le funzioni di custodia a terzi. La finalità, richiamata nei considerando, è duplice: da un lato aumentare la tutela delle attività dei clienti in presenza di regimi nazionali eterogenei in materia di titoli e insolvenza; dall'altro chiarire la ripartizione degli obblighi lungo la catena di custodia, in modo da conciliare efficienza operativa e protezione degli investitori.

Riconciliazioni e tracciabilità della catena di custodia

L'articolo 13 del regolamento del 2016 viene modificato per precisare che le riconciliazioni tra i conti e i registri interni del depositario e quelli del terzo delegato devono essere effettuate con la necessaria frequenza ai sensi dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE. La frequenza non è fissa, ma deve essere determinata in funzione di tre elementi: la normale attività di negoziazione dell'OICVM, le operazioni fuori dalla normale attività di negoziazione e le operazioni relative agli altri clienti le cui attività sono detenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari.

Il regolamento chiarisce inoltre che, pur delegando la custodia, il depositario resta vincolato agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e), e deve assicurare che il terzo rispetti gli obblighi di cui alle lettere da b) a g). Ne deriva un rafforzamento del controllo del depositario sulla corretta tenuta dei registri e sulla coerenza delle movimentazioni lungo la catena di custodia.

Contratto di delega e poteri di verifica del depositario

Con l'inserimento del paragrafo 2 bis nell'articolo 15, il regolamento impone che il contratto tra depositario e terzo sia scritto e contenga almeno alcune garanzie essenziali. In particolare, il depositario deve avere diritto di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti rilevanti del terzo, in modo da poter svolgere sorveglianza e due diligence.

Il contratto deve consentire al depositario di:

  • identificare tutti i soggetti della catena di custodia;
  • verificare la corrispondenza tra gli strumenti finanziari registrati nei conti aperti nei propri libri contabili a nome dell'OICVM, o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, e quelli custoditi dal terzo;
  • verificare la corrispondenza tra tali quantità e quelle registrate presso un CSD dell'emittente o presso il suo agente a nome del terzo per conto dei suoi clienti.

Se è consentita un'ulteriore delega, il contratto deve anche descrivere in modo dettagliato i diritti e gli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e il subdelegato.

Separazione delle attività e obblighi del terzo

L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito per chiarire il contenuto dell'obbligo di separazione quando le funzioni di custodia sono delegate, in tutto o in parte, a un terzo. Il depositario deve assicurare e verificare che il terzo:

  • registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili per custodire le attività dei clienti del depositario, escludendo le attività di proprietà del depositario, del terzo e degli altri clienti del terzo;
  • tenga i registri e i conti necessari per distinguere immediatamente e in qualsiasi momento le attività dei clienti del depositario da quelle di proprietà del terzo, degli altri clienti del terzo e da quelle detenute per conto proprio dal depositario;
  • mantenga registri e conti in modo da garantire esattezza e corrispondenza con le attività custodite per gli OICVM, così da consentire di stabilire sempre natura, ubicazione e proprietà delle attività;
  • trasmetta periodicamente, e comunque a ogni cambiamento delle circostanze, una dichiarazione dettagliata sulle attività degli OICVM clienti;
  • riconcili con la frequenza necessaria i propri conti e registri con quelli del terzo, secondo i criteri dell'articolo 13;
  • adotti misure organizzative idonee a minimizzare il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari o dei diritti a essi connessi per abuso, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza.

La stessa disposizione ribadisce, per il contante dell'OICVM tenuto in un paese terzo, che esso deve essere depositato presso la banca centrale di quel paese o presso un ente creditizio autorizzato, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ritenga equivalenti i requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili agli enti creditizi di quel paese terzo.

Parere legale in caso di custodia presso terzi in paesi terzi

L'articolo 17 viene modificato per precisare il contenuto del parere legale indipendente richiesto quando la custodia è affidata a un terzo. Il parere deve confermare che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle detenute dal terzo per conto proprio del depositario. Deve inoltre confermare che, in caso di insolvenza del terzo, le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal suo patrimonio e non sono disponibili per la distribuzione o la vendita ai creditori.

Contestualmente, sono soppresse le lettere d) ed e) del paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'articolo 17.

Nomina del depositario e interesse esclusivo dell'OICVM

L'articolo 22, paragrafo 3, viene sostituito per chiarire il ruolo della società di gestione o della società di investimento. Essa deve dimostrare all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che tale nomina risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. Deve inoltre mettere a disposizione dell'autorità le prove documentali previste dal paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 12 luglio 2018, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º aprile 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riconciliazioni tra conti e registri

L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/438 viene modificato per precisare che le riconciliazioni devono avvenire con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia ai sensi dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE. La frequenza deve essere determinata tenendo conto della normale attività di negoziazione dell'OICVM, delle operazioni fuori dalla normale attività di negoziazione e delle operazioni effettuate per conto di altri clienti le cui attività sono detenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari.

Obblighi del depositario in caso di delega della custodia

Se il depositario delega a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite, resta vincolato agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e), e deve anche assicurare che il terzo osservi gli obblighi di cui alle lettere da b) a g).

Contratto scritto di delega e diritti di accesso

All'articolo 15 viene introdotto il paragrafo 2 bis, che impone al contratto con cui il depositario incarica un terzo di custodire attività di OICVM di prevedere almeno il diritto del depositario a informazioni, ispezioni e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo, così da consentire la sorveglianza e la due diligence. Il contratto deve inoltre permettere di identificare tutti i soggetti della catena di custodia e di verificare la corrispondenza quantitativa tra le attività registrate nei conti aperti nei libri del depositario e quelle custodite dal terzo, nonché tra tali quantità e quelle eventualmente registrate presso un CSD dell'emittente o il suo agente. In caso di ulteriore delega, il contratto deve descrivere in dettaglio i diritti e gli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e il soggetto subdelegato.

Separazione delle attività e tenuta dei registri da parte del terzo

L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito per stabilire che, quando la custodia è delegata in tutto o in parte, il depositario deve verificare che il terzo rispetti l'obbligo di separazione previsto dall'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE. Il terzo deve tenere i propri conti in modo da escludere le attività di proprietà del depositario, del terzo stesso e degli altri clienti del terzo; i registri devono permettere al depositario di distinguere immediatamente le attività dei clienti del depositario dalle altre attività, garantire l'esattezza delle registrazioni e consentire di stabilire in ogni momento natura, ubicazione e proprietà delle attività. Il terzo deve anche inviare periodicamente, e comunque a ogni cambiamento di circostanze, una dichiarazione dettagliata sulle attività degli OICVM clienti. È inoltre confermato l'obbligo di riconciliazione periodica con frequenza determinata in base all'articolo 13, e vengono richiamate misure organizzative idonee a minimizzare il rischio di perdita per abuso, frode, cattiva gestione, errori o negligenza. Per il contante degli OICVM custodito da un terzo in paese terzo, è previsto il mantenimento su conti presso la banca centrale o un ente creditizio autorizzato, purché l'autorità competente consideri equivalenti i requisiti prudenziali applicabili.

Parere legale sull'insolvenza del terzo

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), è riscritto per richiedere un parere legale indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile consente la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle detenute per conto proprio del depositario, e che in caso di insolvenza le attività degli OICVM sono escluse dal patrimonio del terzo e non sono disponibili per la distribuzione o la vendita ai creditori.

Nomina del depositario e interesse esclusivo dell'OICVM

L'articolo 22, paragrafo 3, viene sostituito per chiarire che la società di gestione o la società di investimento deve dimostrare all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che tale nomina risponde esclusivamente all'interesse dell'OICVM e dei suoi investitori, mettendo a disposizione le prove documentali richieste.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1º aprile 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce un regolamento delegato di modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438.

Come è indicizzato

Materieorganismi d'investimento collettivo in valori mobiliariservizi finanziaricustodia di strumenti finanziarivigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

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