Cassazione Penale, Sentenza n. 02040/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione fondata sulla violazione degli artt. 165, 296 e 420-bis c.p.p. e su vizi di motivazione: si deduceva la mancanza assoluta di conoscenza effettiva, da parte dell'imputato, sia del proprio stato di latitanza sia della pendenza del processo. L'unico atto notificato (il provvedimento cautelare) era rimasto ineseguito; si sosteneva che la sola qualità di "latitante" non può sostituire l'effettiva conoscenza del processo e non erano emersi elementi che dimostrassero la volontà del ricorrente di sottrarsi alla cattura o al processo, dovendo risultare irrilevanti la condizione di straniero irregolare e la mancanza di fissa dimora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo che i giudici di merito avevano correttamente argomentato sulla disciplina della latitanza, ha affermato che, secondo la lettura conforme alla Convenzione dell'art. 420-bis c.p.p., è necessaria l'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo da parte dell'imputato. Nel caso concreto non risultano prove della conoscenza del processo né della volontà libera di non presentarsi, né era presente un difensore di fiducia; perciò il decreto che dispone il giudizio è affetto da nullità relativa all'intervento dell'imputato (art. 178, lett. c) c.p.p.). Tale nullità si è propagata alle sentenze di primo e secondo grado. Di conseguenza la Cassazione ha annullato le sentenze di appello e di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice del grado in cui si è verificata la nullità per un nuovo esame degli atti tenendo conto dei rilievi effettuati.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sostanziale in relazione al reato contestato (reato per cui era stato condannato il ricorrente).
art. 165 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di diritto processuale nell'ambito delle doglianze sul procedimento; la sentenza valuta la correttezza dell'uso delle norme processuali relative alle nullità e alla loro propagazione.
art. 296 cod. proc. pen.
Rilevante per i temi connessi alla presenza e alla partecipazione dell'imputato al processo; la decisione esamina la mancanza di conoscenza effettiva del processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Interpretato in chiave "convenzionalmente orientata": richiede l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'instaurazione del processo (contenuto dell'accusa e giorno/luogo dell'udienza); lo stato di latitanza non è sufficiente di per sé a supplire tale conoscenza.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La nullità relativa indicata riguarda gli atti attinenti all'intervento dell'imputato; il decreto che dispone il giudizio è stato ritenuto affetto da questa nullità in assenza di prova della conoscenza del processo.
art. 623, comma 1, lett. b-bis) e art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Disposizioni invocate come base normativa per l'annullamento e la trasmissione degli atti: la Cassazione ha annullato le sentenze ai sensi di tali norme e ha disposto la trasmissione al giudice competente per il nuovo esame.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Riferimento normativo sulla disciplina delle notificazioni e del rispetto dei diritti di difesa, richiamato per sottolineare il quadro processuale volto a garantire l'effettività della conoscenza del processo.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato come novellazione normativa con impatto sulla disciplina delle notificazioni; la Corte ricorda la valutazione in base anche alla disciplina previgente ma interpretata con criteri costituzionali e convenzionali.
Giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU: Brozicek c. Italia, T. c. Italia, Kollcaku c. Italia, Pititto c. Italia)
Richiamata per sostenere il principio che il sistema processuale deve garantire l'effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la corte nazionale ha adottato una lettura conforme agli standard della Convenzione.
Sezioni Unite: Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 e Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'indefettibilità dell'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo e guida l'interpretazione dell'art. 420-bis in senso convenzionalmente orientato.
Massime di principio
- La sola condizione di "latitante" non è automaticamente idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato: occorre produzione di elementi che attestino che l'imputato era effettivamente informato dell'accusa e dell'udienza o che abbia volontariamente scelto di non partecipare.
- La normativa e la giurisprudenza (inclusa quella europea) richiedono che l'imputato sia personalmente informato del contenuto dell'accusa e del giorno/luogo dell'udienza; il mancato rispetto di tale effettività può determinare una nullità che si riflette sugli atti successivi, incluso il decreto che dispone il giudizio.
- La mancanza di un difensore di fiducia e l'assenza di prove sulla conoscenza del processo avvantaggiano la valutazione di nullità: l'assenza di notifica efficace richiede un accertamento concreto e non può essere surrogata da condizioni personali dell'imputato (es. straniero irregolare, senza fissa dimora).
- Se il decreto che dispone il giudizio è annullato per nullità relativa collegata all'intervento dell'imputato, tale nullità può propagarsi alle sentenze di merito e impone il riesame degli atti da parte del giudice del grado in cui la nullità si è verificata.
- Per evitare simili annullamenti, l'ufficio procedente deve predisporre e documentare puntualmente le notifiche e le iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza del processo (vocatio in ius), e valutare la nomina di un difensore d'ufficio quando manchi quello di fiducia.
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