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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 7/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di vistoper motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal MAECI e dalla competente Rappresentanza diplomatica sulla richiesta del 7 settembre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva dato positivo riscontro alla richiesta, convocando il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza diplomatica ha provveduto. La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La convocazione del richiedente da parte dell'amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio sul silenzio, per formalizzare l'istanza oggetto della richiesta, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al positivo riscontro dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, in ragione della condotta processuale e del tempestivo riscontro amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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