Sentenza n. 944/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1335/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 7121/2024, dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.097,73, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.097,73, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e il pagamento del capitale e degli interessi liquidati, escludendo le spese riconosciute direttamente ai procuratori antistatari. Ha dedotto l'intervenuta formazione del giudicato, la regolare notificazione del titolo esecutivo al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero presso il domicilio reale e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e non vi era contestazione sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, oltre agli interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza il limite delle ordinarie competenze interne, e a utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio o, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha ritenuto il compenso commissariale compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della serialità degli inadempimenti ministeriali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo necessario per iniziare azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere notificata in copia attestata conforme all'originale; alla luce della riforma richiamata, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'accertata inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato civile impone al giudice di ordinare il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il potere di delegare l'incarico a soggetti idonei anche appartenenti ad articolazioni diverse dell'amministrazione, senza il limite delle ordinarie competenze interne.
- Il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa ministeriali pertinenti o altri capitoli disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, quando ciò sia indispensabile per dare integrale esecuzione al giudicato.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente o funzionario pubblico e connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza non danno luogo a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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