Ordinanza n. 14884/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previo accertamento del diritto d’accesso dell’istante, del prov. amm. DICA-0010157-P-08/04/2026 del 7/4/26, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. l’8/4/26, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, e comunque connesso o collegato incluso, per quanto occorrer possa, il Regolamento interno del Ministero disciplinante i procc. amm. relativi all’accesso ordinario (non conosciuto), mediante cui la Commissione per l’acc. ai docc. amm. c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, Commissione) ha rigettato il ricorso amministrativo proposto il 10/1/26, ex art. 25, c. 4, della l. 241/90, dal ricorrente, avverso il silenzio-diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, Ministero), sulla richiesta di accesso ordinario avanzata dal ricorrente, a mezzo p.e.c., il 3/12/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che ha respinto il ricorso amministrativo contro il silenzio-diniego del Ministero su una richiesta di accesso documentale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha rigettato il ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso ordinario presentata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e della stessa istanza di accesso per carenza originaria dell’interesse. Il TAR ha rilevato inoltre che l’interesse all’accesso era stato giustificato con riferimento all’esito di un diverso giudizio, pendente dinanzi al TAR Lazio, la cui definizione avrebbe potuto incidere sull’attualità dell’interesse e determinare la sopravvenuta carenza di interesse nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sull’eccezione di inammissibilità per carenza originaria dell’interesse né sulla fondatezza della domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico sia del ricorrente sia delle amministrazioni resistenti, ordinando loro di fornire chiarimenti scritti e l’eventuale documentazione sull’esito del diverso giudizio indicato negli atti. Il Collegio ha inoltre sottoposto al contraddittorio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del ricorso, assegnando un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di chiarimenti, documenti e memorie. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del ricorso amministrativo proposto davanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi contro il silenzio-diniego sulla richiesta di accesso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR lo richiama per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio della possibile sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Prima di decidere una controversia in materia di accesso, il giudice può disporre chiarimenti e documentazione sull’attualità dell’interesse quando essa dipenda dall’esito di un diverso giudizio o procedimento.
- La definizione favorevole di un giudizio richiamato come fondamento dell’interesse all’accesso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso per accesso.
- Quando intende rilevare d’ufficio una possibile causa di improcedibilità non ancora esaminata, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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